Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15023 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 21/07/2016, (ud. 01/02/2016, dep. 21/07/2016), n.15023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23730/2013 proposto da:

C.F., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

V.LE BRUNO BUOZZI 99, pro l’avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A., P.D. e VERBENA S.R.L., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA A. SECCHI 9, presso l’avvocato VALERIO ZIMATORE, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI ALOISIO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

CEDIL S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1010/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato F. CRISCUOLO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato V. ZIMATORE che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità o infondatezza

del quinto motivo, inammissibilità degli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1993 C.F. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro la Verbena s.r.l., F.A., P.D. e la Cedil s.r.l., deducendo che egli, avendo concluso nel 1984 con un terzo (tale A.M.), proprietario di un suolo edificatorio in (OMISSIS), un preliminare di permuta di tale bene con una porzione dei fabbricati ivi erigendi, aveva successivamente concordato con gli architetti F. e P. la realizzazione della attività di costruzione e vendita delle unità immobiliari in società di fatto tra loro in parti uguali, con la “cessione” da parte sua del rapporto negoziale afferente la permuta (perfezionato poi dalla Verbena s.r.l. con rogito del settembre 1989) e il conferimento da parte dei convenuti del capitale necessario per l’iniziativa imprenditoriale; e che, portata a termine con successo l’iniziativa per mezzo della Verbena s.r.l. (all’uopo costituita nel marzo 1989 tra la Cedil s.r.l., a sua volta partecipata da F. e P., e questi ultimi), gli altri due soci di fatto non avevano mantenuto gli accordi presi, essendosi limitati ad offrirgli una somma (Lire 300 milioni) di molto inferiore alla quota di un terzo degli utili realizzati, tenendo anche presenti l’occultamento di ricavi ed il gonfiamento di costi posti in essere dai due soci di fatto. Chiedeva pertanto che, accertata la società di fatto, i convenuti fossero condannati al pagamento in suo favore della quota di un terzo degli utili conseguiti dalla predetta attività da F., P. e dalla Verbena s.r.l. (escludendo la Cedil, in quanto intestataria solo formale), oltre al risarcimento dei danni. I convenuti, tranne la Cedil s.r.l., si costituirono in giudizio contestando le domande e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale, espletata prova per testi e consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza emessa nel dicembre 2009 rigettò le domande nei confronti di F. e P. e della Cedil s.r.l. (con riguardo, quanto a quest’ultima, alla sua fittizia partecipazione nella Verbena s.r.l.), ritenendo indimostrata la costituzione della società di fatto allegata dall’attore; dichiarò inoltre la carenza di legittimazione passiva della Verbena s.r.l..

Il gravame proposto dal C., cui resistevano F. e P. (restavano contumaci la Verbena s.r.l. in liquidazione e la Cedil s.r.l.), veniva rigettato dalla Corte d’appello di Catanzaro. La quale, condividendo le argomentazioni esposte dal tribunale in ordine alla insufficienza degli elementi di prova offerti dall’attore in relazione ai tre elementi rivelatori di un rapporto di società di fatto, costituiti dal conferimento da parte del socio (che il primo giudice aveva escluso rilevando come il preliminare di permuta concluso dal C. con l’ A. era risoluto di diritto), dalla volontà di esercitare in comune l’attività economica e dalla previsione della partecipazione di ciascuno ad utili e perdite di tale attività, in applicazione del criterio motivazionale della “ragione più liquida” rilevava con riferimento alla mancata prova, ritenuta assorbente, del terzo degli elementi sopra enunciati – come rettamente il tribunale avesse evidenziato la mancata previsione della partecipazione del C. alle perdite della promuovenda attività imprenditoriale anche quale indizio per escludere l’ipotesi che il F. ed il P. avessero concluso un patto associativo – per di più con partecipazione paritaria agli utili – con chi, come il C., era pacificamente privo di disponibilità economiche essendo peraltro esposto al rischio di fallimento di una sua società.

Aggiungeva che priva di pregio era la censura generica del C., secondo cui la partecipazione di lui alle perdite avrebbe dovuto ravvisarsi nel rischio di perdere il suo conferimento costituito dalla designazione di F. e P. quali aventi diritto alla permuta, atteso che le perdite della società sono connesse al rischio di impresa e non già al conferimento iniziale, che d’altra parte il tribunale aveva rettamente escluso. Parimenti privo di pregio la Corte di merito riteneva l’argomento di parte appellante secondo cui, ai fini della sussistenza del contratto sociale, deve ritenersi irrilevante la previsione della partecipazione del socio (anche) alle perdite, stante il divieto di patto leonino: osservava che, nella specie, non vi era prova di un patto leonino tra le parti, nè il C. aveva assolto all’onere di specificare e provare quale fosse la volontà sociale di ripartire utili e perdite.

Avverso tale sentenza, depositata il 3 ottobre 2012, il C. ha proposto ricorso a questa Corte, cui resistono con controricorso il F., il P. e la Verbena s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso si basa su sette motivi, con i quali si denunzia sotto più profili la violazione delle norme generali regolanti il contratto di società e di quelle regolanti la società semplice, nonchè delle norme in tema di prova indiretta e di interpretazione della volontà contrattuale. In estrema sintesi, lamenta il ricorrente: a) con i primi due motivi, che la corte distrettuale avrebbe illegittimamente ritenuto di fondare il proprio convincimento circa la insussistenza nella specie di una società di fatto su uno solo dei tre elementi indicati dall’art. 2247 c.c., quello relativo alla partecipazione del ricorrente alle perdite, laddove essenziale deve ritenersi l’indagine, in base al complesso degli indici rivelatori, sulla comune volontà di partecipare (anche) all’alea della attività di impresa e non sulla determinazione negoziale della misura della partecipazione, soccorrendo in mancanza i criteri stabiliti dall’art. 2263 c.c.; b) con il terzo motivo, che la corte distrettuale avrebbe illegittimamente escluso che il ricorrente partecipasse alle perdite – peraltro non verificatesi nella specie-, nonostante egli avesse assunto il rischio di depauperamento del valore del suo conferimento; c) con il quinto motivo, che la corte distrettuale non avrebbe considerato come il ricorrente avesse allegato e dimostrato di aver conferito nella società di fatto non già il contratto preliminare di permuta a suo tempo concluso con l’ A., bensì “l’affare rappresentato dalla possibilità di sfruttamento edilizio ed economico del terreno” in questione: infatti, il rapporto scaturito dal contratto preliminare era stato effettivamente risolto, ma il ricorrente aveva (mediante una transazione conclusa nel dicembre 1987) mantenuto la facoltà di designazione di altri contraenti da sottoporre al gradimento dell’ A., e quindi esercitato tale facoltà che successivamente, a seguito di altra transazione del 1989, aveva consentito a F. e P. di instaurare il rapporto contrattuale di permuta del terreno in questione. Lamenta inoltre il ricorrente, rispettivamente con il quarto, sesto e settimo motivo, che la corte distrettuale avrebbe addossato al ricorrente l’onere probatorio impossibile e inconferente di dimostrare l’esistenza di un patto leonino, che non avrebbe espresso alcuna valutazione sul requisito (esaminato, sia pure negativamente, in prime cure) dello svolgimento in comune dell’attività sociale, ed infine avrebbe (al pari del tribunale) affidato a meri “liberi convincimenti” la valutazione dell’elemento soggettivo della “affectio societatis”.

2. Il ricorso non merita accoglimento.

2.1. E’ vero che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis: Cass. sez. 1 n. 5961/10; n. 8043/98; n. 10695/97), l’accertamento in ordine alla esistenza, nei rapporti interni tra i soci, di una società di fatto deve basarsi sulla valutazione circa la sussistenza nella specie della prova di un complesso di circostanze di fatto idonee a rivelare l’esercizio in comune di una attività imprenditoriale, e quindi della esistenza del fondo comune, dell’attività comune, della ripartizione degli utili e delle perdite, del vincolo di collaborazione tra i soci, essendo questi, a norma dell’art. 2247 c.c., gli elementi necessari per l’esistenza della società (l’idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all’esterno il ragionevole affidamento circa l’esistenza della società rileva invece ai fini della responsabilità solidale dei soci nei confronti dei terzi ai sensi dell’art. 2297 c.c.). Ma è chiaro che, ove nel compiere tale accertamento (che peraltro, risolvendosi in apprezzamenti di fatto, è come tale insindacabile in sede di legittimità) il giudice rilevi la mancanza di prova di alcuni degli elementi che debbono necessariamente essere compresenti, la conclusione non possa che essere quella dell’accertamento negativo, restando assorbite le questioni inerenti agli altri elementi essenziali del contratto di società (di assorbimento cosiddetto improprio si parla, invero, nei casi di decisione in base alla “ragione più liquida”: cfr. Cass. n. 5724/15), alla cui decisione l’istante non può avere interesse stante l’autonoma idoneità a definire il giudizio della ratio decidendi adottata.

2.2. Ciò precisato, si osserva come delle due rationes decidendi adottate nella specie dalla corte calabrese, entrambe censurate dal ricorrente – quella relativa alla mancata previsione della partecipazione del C. alle perdite della promuovenda attività imprenditoriale e quella relativa alla mancanza di un conferimento da parte sua – la seconda, censurata nel quinto motivo di ricorso, costituisca per l’appunto la “ragione più liquida”, idonea di per sè a definire il giudizio di impugnazione, in senso sfavorevole al ricorrente.

2.3. Dalla sentenza impugnata risulta infatti che la corte distrettuale ha condiviso il giudizio che il tribunale aveva espresso circa l’infondatezza della allegazione del C. secondo cui egli avrebbe conferito in società il rapporto da lui acquisito con il contratto preliminare di permuta che aveva stipulato con l’ A., atteso che tale contratto non esisteva più perchè risoluto di diritto. Il ricorso non contesta tale sviluppo processuale, ma lamenta che la corte non avrebbe percepito che il C. aveva allegato e dimostrato di aver conferito non già il contratto preliminare suddetto, bensì “l’affare”, attraverso la conclusione di due transazioni con l’ A..

Va tuttavia osservato come tale doglianza – prima ancora che non coerente in fatto con la tesi in diritto, precisata dall’attore nel corso del primo grado, di una società di fatto tra il C. e le altre due persone fisiche e non tra il primo e la Verbena s.r.l. che ebbe a stipulare il contratto di permutasi mostri inapprezzabile in quanto priva delle necessarie specificazioni, idonee a porre questa Corte in grado di verificare: a) come, e in quale sede del giudizio di merito, il ricorrente avrebbe utilmente allegato le circostanze evidenziate nel quinto motivo di ricorso (dirette a sostenere il conferimento “dell’affare” e non del contratto preliminare), in difetto di che tale tesi ricostruttiva in fatto si palesa nuova e come tale estranea alla verifica di legittimità; b)l’intervenuta produzione nel giudizio di merito delle due transazioni evocate nel motivo stesso, delle quali non risulta indicata la collocazione nei fascicoli di parte nè il deposito insieme con il ricorso in cassazione, in violazione rispettivamente del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4.

Il rigetto della doglianza ne deriva dunque di necessità, con il conseguente assorbimento delle altre doglianze.

3. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del soccombente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 10.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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