Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15023 del 16/06/2017

Cassazione civile, sez. trib., 16/06/2017, (ud. 21/04/2017, dep.16/06/2017),  n. 15023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15317/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Il Tetto Real Estate S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione staccata di Salerno, n. 205/9/12 depositata il 25

maggio 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21 aprile

2017 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ricorre con due mezzi, nei confronti della società Il Tetto Real Estate S.r.l. (che non svolge difese nella presente sede), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente, ha annullato l’avviso di accertamento nei suoi confronti emesso, per il recupero a tassazione, a fini Ires, Iva, Irap per l’anno 2004, dei maggiori ricavi presuntivamente ottenuti dalla vendita di immobili in ragione del maggior prezzo stimato, rispetto a quello dichiarato, in base al “valore normale”;

che, infatti, secondo i giudici d’appello – posto il venir meno, con l’abrogazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, della presunzione legale di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene e trattandosi, conseguentemente, di verificare se gli elementi posti a base dell’accertamento (valori Omi, perizie di stima redatte per la banca concedente il mutuo richiesto dagli acquirenti, per un importo superiore al valore della cessione) fossero dotati dei prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza – a tale verifica doveva nella specie riconoscersi esito negativo atteso che “la perizia di riferimento dell’Ufficio riguarda un ipotetico immobile similare e… ha il diverso scopo di indicare alla banca un presunto valore attribuibile ad altri immobili che, a dire della parte venditrice, senza smentita o contrasto dell’Ufficio, presentavano problematiche particolari quali la presenza di pannelli di amianto da smaltire in discariche speciali con assunzione di cospicui costi, con giustifica(zione) anche della richiesta di un mutuo maggiore al prezzo di acquisto” e considerato inoltre che “l’Ufficio nulla oppone alla censura… riguardante l’erronea individuazione del valore OMI avendo l’Ufficio fatto riferimento ai valori 2006 mentre la vendita è avvenuta nel 2004”;

rilevato che, con istanza successivamente depositata, l’Agenzia ha chiesto la concessione di termine per la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, per non essere andata a buon fine quella effettuata nei confronti del procuratore costituito, e ciò benchè si fosse invece ritualmente perfezionata quella effettuata nei confronti della parte personalmente, presso la sede della stessa.

Considerato che tale istanza va disattesa;

che, infatti, secondo prevalente e qui condivisa interpretazione dell’art. 330 c.p.c., comma 1, secondo periodo, applicabile al processo tributario in forza del richiamo operato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 (v. Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916), i luoghi ivi indicati (“presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio”) ove eseguire la notifica dell’impugnazione – nel caso, che nella specie ricorre, in cui non si verifichi la condizione prevista nel primo periodo dello stesso comma – devono ritenersi tra di loro alternativi, dovendosi escludere che la norma prescriva un tassativo ordine di successione, anzichè un concorso (v. ex multis Cass. 04/02/2015, n. 1972; Cass. 02/07/2009, n. 15523; Cass. 03/08/2007, n. 17137; Cass. 31/07/2007, n. 16925; Cass. 17/11/2006, n. 24502; Cass. 18/10/2004, n. 20392);

che conseguentemente – in mancanza di affermazione che la sentenza di secondo grado fosse stata notificata all’Ufficio, e che nell’atto di notifica fosse stato indicato un indirizzo diverso, o che la contribuente avesse dichiarato nel giudizio d’appello una residenza diversa da quella in cui l’impugnazione gli fu notificata – la notifica del ricorso erariale nella sua sede deve ritenersi perfettamente rituale;

considerato che con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R.: a) ritenuto che la perizia valorizzata dall’Ufficio riguardasse un ipotetico immobile similare, dal momento che, al contrario, quella redatta dal geom. B. riguardava immobili analoghi per ubicazione e riferimento catastale a quello considerato nell’accertamento; b) giustificato il prezzo di vendita dichiarato dalla contribuente ipotizzandone il deprezzamento a causa dell’esistenza di pannelli di amianto da smaltire, senza considerare la documentazione prodotta che attestava l’esiguità dei costi da sostenere al detto fine; c) omesso di considerare, quale possibile ulteriore elemento presuntivo, il maggior valore risultante dal contratto di mutuo ipotecario, irragionevolmente sminuito in sentenza in considerazione dei predetti costi da affrontare per lo smaltimento di pannelli di amianto, i quali sono di regola indifferenti nelle valutazioni della banca o, semmai, avrebbero dovuto indurre alla concessione di un mutuo di minor ammontare; d) erroneamente svilito il rilievo indiziario attribuibile ai maggiori valori OMI in quanto relativi al primo semestre 2006 non considerando che la compravendita de qua è anteriore poco più di un anno solare e non è quindi inferibile una differenza rilevante e marcata di prezzi;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 2729 c.c. e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d); D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 3; art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. negato agli elementi sopra considerati valore presuntivo idoneo a fondare l’accertamento;

ritenuto che è fondato il primo motivo di ricorso, ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito una obiettiva deficienza nell’esame degli elementi sottoposti alla sua valutazione;

che, invero, indipendentemente dal rilievo di cui sopra sub a), il quale a ben vedere prospetta un errore percettivo revocatorio, come tale non censurabile con il ricorso per cassazione, gli altri evidenziano aspetti di intrinseca illogicità e contraddittorietà nella valutazione degli elementi di prova acquisiti, i quali danno ragione del vizio denunciato;

che appare invero irragionevolmente escluso, alla stregua di argomentazioni illogiche o meramente apodittiche, il rilievo di circostanze di indubbia valenza presuntiva quale il valore del mutuo erogato all’acquirente dell’immobile, di importo superiore al prezzo della compravendita, tanto più in quanto convergente con le indicazioni desumibili dalle quotazioni OMI;

che, seppur sia vero che i dati OMI devono essere considerati come “semplice strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, non avendo altra idoneità che quella di “condurre ad indicazioni di valori di larga massima”” (cfr. Cass. 21/12/2015, n. 25707), questa Corte (cfr. Cass. 20/04/2016, n. 7857) ha ritenuto che “l’indizio dello scostamento di valore (…) considerato in unione con quello derivante dal valore ipotecato” giustifica comunque l’accertamento fiscale, ed anche a voler escludere ogni rilevanza ai valori OMI, a fondare l’accertamento sarebbe stato comunque sufficiente lo scostamento tra mutuo erogato all’acquirente e prezzo dichiarato (Cass. 29/03/2017, n. 8093; Cass. 21/12/2016, n. 26487);

che in accoglimento di tale censura la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, rimanendo assorbito l’esame del secondo motivo.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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