Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15023 del 02/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 15023 Anno 2014
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POZZATO PAOLO,

rappresentato e difeso dall’avv. Paola Bottini e

dall’avv. Carmine Vérticdhio, presso il quale è elettivamente
domiciliato in Rama presso l’avv. Carmine Verticdhio in via Mante
Asolone n. 8;
– ricorrente –

35-o h
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.
12;
– controrícorrente

avverso la sentenza della Cannissione tributaria regionale
della Lombardia n. 58/5/09, depositata il 13 maggio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 6 dicembre 2013 dal Relatore Cans. Antonio Greco;
udita l’avvocato dello Stato Gianna De Socio per la
cantroricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Paola MastrOberardino, ‘the ha concluso per il

Data pubblicazione: 02/07/2014

IVA – rimborso
decorrenza
de:
termine
pronuncia
comunitaria

rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Paolo Pozzato, dottore commercialista, propone ricorso per
cassazione, affidato a due motivi ed illustrato can successiva
memoria, nei confronti della sentenza della Conmissione
tributaria regionale della Lombardia che, rigettandone l’appello,
gli ha negato il diritto al riffiborso, richiesto il 4 gennaio
2006, dell’IVA corrisposta nell’anno 2002 per l’acquisto di
al 90% dell’imposta versata e non detratta al momento
dell’acquisto.
Il contribuente aveva avanzato istanza di restituzione nel
vigore della disciplina nazionale che poneva limiti alla
detrazione IVA su auto usate per attività imprenditoriali e
professionali, ma quando era stato da poco avviato dalla
ammissione europea il procedimento che avrebbe condotto la Corte
di giustizia a dichiarare illegittima la normativa italiana in
materia, can sentenza del 14 setteffibre 2006, seguita dalla legge
italiana dello stesso 2006.
Secondo il giudice di merito, infatti, l’istanza di
riMborso era stata presentata oltre il termine di decadenza,
fissato dall’art. 21, camma 2, del d.lgs. 31 diceMbre 1992, n546, di due anni, non essendo requisito sufficiente per
giustificare la remissione nei termini del contribuente, vale a
dire l’individuazione di un diverso termine iniziale di
decorrenza, la data di inizio a livello europeo del dibattito in
merito alla legittimità della normativa nazionale concernente il
recupero IVA auto.
L’Agenzia delle entrate resiste can controricorso.
murra DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso il Pozzato, denunciando
violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546
del 1992, assume che nell’ipotesi di versamento di imposta in
base ad una vigente legge dello Stato, il contribuente potrebbe
presentare una tempestiva istanza di rimborso al momento in cui
diviene nota la possibile illegittimità della norma impositiva,
ed entro i due anni da tale momento, ritenendosi il termine di

2

un’autovettura utilizzata per scopi professionali, in misura pari

legge decorrente da tale secondo momento, e non dal momento del
pagamento.
Con il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360,
n. 5, cod. proc. civ., la mancanza dei necessari requisiti di
logicità e coerenza nell’affermazione della sentenza impugnata
secondo cui “la circostanza non è, ad opinione della a:immissione,
requisito sufficiente per giustificare la remissione nei termini
del contribuente”.

Questa Corte ha infatti chiarito come “in tema di rimborsi
LILA., il termine di decadenza per chiedere la restituzione di
quanto corrisposto all’erario per effetto di disposizione
nazionale poi dichiarata incompatibile con il diritto canunitario
dalla Corte di Giustizia UE non decorre dalla data del pagamento,
se la sentenza non possa essere immediatamente applicata, ma
richieda una disciplina di attuazione: nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la decorrenza
del termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di
rimborso in riferimento all’IVA pagata sugli acquisti e costi di
gestione di veicoli attinenti all’attività di impresa e ritenuta
non dovuta dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14
settembre 2006, in causa C-228/05, rilevando che a questa
pronuncia era stato necessario dare attuazione can il d. 1. 15
settembre 2006, n. 258, convertito can modificazioni dalla legge
10 novembre 2006, n. 278, che ha costituito un nuovo diritto, con
modalità di esercizio e cadenze temporali che decorrono dalla sua
data di entrata in vigore, in quanto le relative istanze debbono
essere conformi a modelli indicati nelle sue disposizioni
normative” (Cass. n. 5411 del 2012).
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del
ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, essendosi
formata la giurisprudenza di riferimento solo in epoca
relativamente recente.
P . Q . M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata

3

Il ricorso è fondato.

e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del
contribuente.
Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero
giudizio.

Così deciso in Roma il 6 diceMbre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA