Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15022 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. III, 28/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 28/05/2021), n.15022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 37947/2019 proposto da:

D.T., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Fabrizio Ippolito D’Avino, del Foro di Venezia, presso il cui studio

è elettivamente domiciliato in Venezia, San Polo 2988.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n.

12.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 3987/2019,

pubblicata il primo ottobre 2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 gennaio

2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che il signor D., cittadino della Guinea Conakry, ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

– Che la domanda è stata rigettata con riferimento a tutte le predette forme di protezione internazionale;

– Che la sentenza della Corte territoriale è stata impugnata dalla difesa del ricorrente sulla base di un unico motivo di censura;

– che il motivo di ricorso lamenta la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria gravante sull’organo giudicante e la mancata concessione della protezione umanitaria.

Diritto

OSSERVA

Il ricorso è fondato.

Quanto al dovere di cooperazione, correttamente osserva il ricorrente come la Corte lagunare abbia fatto ricorso a COI non aggiornate, e pertanto prive di specifico riferimento alla situazione attuale (all’epoca della decisione) del Paese di origine del richiedente asilo, in spregio al dettato normativo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 (che impone l’esame della domanda al momento dell’adozione della decisione) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (a mente del quale le informazioni acquisite d’ufficio dall’organo giudicante devono risultare precise e aggiornate circa la situazione generale del Paese d’origine del richiedente asilo).

A fronte di un Report della Human Right Watch dell’anno 2017, che riferisce di situazioni risalenti agli anni 2015-2016, utilizzato dalla Corte territoriale (benchè la decisione sia stata resa nell’ottobre del 2019), risultavano disponibili – come correttamente rilevato in ricorso al folio 4 – il successivo Report del 2018 dello stesso organo, il Report delle Nazioni Unite del dicembre 2018, il rapporto COI del luglio 2019 dell’Università (OMISSIS), la segnalazione del 2019 della Commissione Nazionale Asilo (ove, in particolare, si legge espressamente come “continuino a sussistere, sulla base degli ultimi approfondimenti COI del 2018, situazioni di rischio generalizzato per l’incolumità fisica), fonti dalle quali emergeva, con solare chiarezza, una situazione di significativa compromissione dei diritti umani.

Quanto all’integrazione lavorativa – che è requisito di per se non dirimente se isolatamente considerato, ma che va valutato secondo un giudizio di comparazione con la situazione del Paese di eventuale rimpatrio sotto il profilo della compromissione del nucleo essenziale dei diritti umani – essa risulta pienamente dimostrata ai fini della concessione dell’invocata misura protettiva, onde il suddetto giudizio di comparazione, come indicato con chiarezza da questa Corte a far data dalla sentenza 4455/2018 (poi confermata dalle stesse sezioni unite 29460/2019 e successive conformi), muovendo dall’analisi della situazione attuale del Paese di origine, avrebbe dovuto poi procedere esaminando, in un’ottica di sintesi, e non di scomposizione valutativa dei presupposti richiesti per la concessione della protezione umanitaria, le allegazioni della difesa del ricorrente (con le quali venivano attestate attività dapprima di badante di una persona anziana, poi la titolarità di contratti di lavoro a tempo determinato e, dall’1.12.2018, a tempo indeterminato).

La sentenza impugnata, che si discosta dagli insegnamenti di questo giudice di legittimità in tema di protezione umanitaria, deve essere conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento alla Corte di appello di Venezia, che, in diversa composizione, farà applicazione dei principi di diritto suesposti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

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