Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15022 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 21/07/2016, (ud. 12/01/2016, dep. 21/07/2016), n.15022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO COSNO IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in Roma,

via Marianna Dionigi, n. 57, nello studio dell’avv. Claudia De

Curtis; rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Allodi e Aldo

Starace, giusta procura speciele a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in Roma, piazza del

Popolo, n. 18, nello studio dell’avv. Giuseppe Romano, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

C.F., come sopra rappresentato ricorrente in via

incidentale;

contro

CONSORZIO COSNO IN LIQUIDAZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 3139/2008,

depositata in data 2 settembre 2008;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 12 gennaio 2016

dal Consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Sergio Del Core, il quale ha concluso per il rigetto del primo

motivo e per l’accoglimento del secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza non definitiva depositata in data 11 luglio 2002 e con successiva decisione depositata il 30 aprile 2003 il Tribunale di Napoli, pronunciando sulla domanda di natura risarcitoria proposta da C.D. in relazione all’occupazione e all’irreversibile trasformazione di un terreno di sua proprietà, condannava in solido il Consorzio Cosno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di Euro 127.175,00, oltre rivalutazione e interessi.

1.1 – La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, dato atto della contumacia della PCM, pronunciando sui gravami proposti dal Consorzio Cosno e, in via incidentale, dal C., rilevava che l’occupazione, sulla base della decisione di primo grado, doveva ritenersi legittima, essendosi sul punto formato il giudicato; ribadiva la legittimazione passiva del consorzio, e, in parziale accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso del C., nonchè del quarto motivo del ricorso del Consorzio, condannava quest’ultimo al pagamento della maggiore somma di Euro 135.590,00, oltre interessi legali, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio.

1.2 – Per la cassazione di tale decisione il Consorzio propone ricorso, affidato a due motivi, cui il C. resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale con tre motivi. La PCM non si è difesa con controricorso, ma si è limitata a depositare un “atto di costituzione”, al dichiarato fine di un’eventuale partecipazione, poi non avvenuta, all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo, deducendo violazione dell’art. 2909 c.c., con formulazione di idoneo quesito di diritto, il ricorrente principale si duole del riconoscimento del Consorzio Cosno come “unico legittimato passivo”, in violazione del giudicato formatosi sulla decisione non definitiva del Tribunale di Napoli, che aveva condannato in solido entrambi i convenuti.

2.1 – La censura è inammissibile, in quanto prescinde dalla portata effettiva ed esplicita della decisione impugnata, che ha dato atto, in via preliminare, della mancata impugnazione di entrambe le decisioni di primo grado da parte dell’Avvocatura dello Stato, con la conseguenza che esse “sono divenute cosa giudicata nei confronti della P.M.C.”.

In sostanza, il motivo si fonda su un’erronea valutazione della portata della decisione impugnata, e, pertanto, non è sorretto da un valido interesse della parte ricorrente (Cass., 17 gennaio 2005, n. 757), in quanto, considerata anche la scindibilità delle posizioni nel giudizio di impugnazione in materia di responsabilità solidale (Cass. 6 aprile 2006, n. 8105), i rapporti fra il C. e l’Amministrazione dello Stato rimangono regolati dalle decisioni di primo grado, come correttamente rilevato dalla Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, non ha mai affermato che il Consorzio fosse l’unico soggetto passivamente legittimato, essendo semplicemente destinatario – salvi gli effetti del giudicato – della maggiori pretese avanzate dallo stesso proprietario con il gravame nei suoi confronti proposto in via incidentale.

3 – Con il secondo mezzo, articolato in due profili, da un lato si denuncia la violazione della L. n. 291 del 1981, artt. 80 e segg., dall’altro si prospetta l’erroneità della decisione nella parte in cui ha affermato la responsabilità del concessionario, il quale si sarebbe attenuto, sulla base di quanto previsto dalla convenzione del 27 marzo 1985, alle direttive impartite dal concedente.

3.1 – Il motivo presenta vari aspetti di inammissibilità.

3.1.1 – In primo luogo va evidenziato che il quesito di diritto, per come formulato (“Dica la Corte se tali motivi possano essere ritenuti infondati, così come ha statuito la Corte di appello di Napoli, per due ordini di motivi: essendo già stata riconosciuta la natura edificabile del suolo nel calcolo del valore di mercato e perchè non erano stati iniziati i lavori di costruzione e perchè a norma della L. n. 219 del 1981, artt. 80 e segg., essendoci, a seguito di concessione traslativa, attribuzione al concessionario di poteri pubblicistici non possa escludersi la legittimazione passiva del concessionario”), non appare pertinente rispetto ai motivi e, comunque, al di là dell’ardua comprensibilità, non rispecchia le prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, così come costantemente interpretate da questa Corte (sul quesito generico, v. Cass., 7 ottobre 2013, n. 22805; v. anche, ex plurimis, Cass. 16 settembre 2013, n. 21093, in cui si ribadisce che il quesito non può e non deve consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo, ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo, occorrendo che risulti individuata la discrasia tra la ratio decidendi della sentenza impugnata – che deve essere indicata – e il diverso principio di diritto da porre a fondamento della decisione invocata).

3.1.2 – Quanto al primo dei profili di censura, il ricorrente si limita poi a trascrivere le difese già formulate nel giudizio di secondo grado, senza minimamente sottoporre a revisione critica la motivazione della decisione impugnata. Soccorre in proposito il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di “errori di diritto” individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass., 8 marzo 2007, n. 5353; Cass., 19 gennaio 2005, n. 1063).

3.1.3 – Quanto alla seconda parte del motivo, il riferimento alla convenzione del 27 marzo 1985 non si associa alla trascrizione, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso, delle parti richiamati, di tal che non è dato comprendere quale sia il contenuto delle previsioni disattese, a tacere del fatto che la ratio della decisione impugnata, incentrata, in parte qua, unicamente sulla natura traslativa della concessione prevista dalla L. n. 219 del 1981 e non risulta minimamente censurata.

4 – L’inammissibilità, per le indicate ragioni, del ricorso principale comporta l’inefficacia di quello incidentale, tardivamente proposto, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

5 – Il regolamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace l’incidentale, e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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