Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15022 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15022 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA

sul ricorso 24134-2010 proposto da:
TUR SUD INIZIATIVE TURISTICHE SRL in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA DEI CONSOLI 73, presso lo
studio dell’avvocato MARIA ROSARIA CASTELLANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FAUSTO
2015

DI PEDE giusta delega a margine;
– ricorrente –

2111

contro
COMUNE DI BERNALDA in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI
SANTI APOSTOLI 81, presso 1o studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 17/07/2015

MASSIMO

FERMANELLI,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato MICHELE QUINTO giusta delega a margine;
controrícorrente

avverso la sentenza n. 126/2009 della COMM.TRIB.REG.
di POTENZA, depositata il 26/05/2009;

udienza del 04/06/2015 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO;
udito per il controricorrente l’Avvocato TARSIA per
delega dell’Avvocato QUINTO che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso con rinvio.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
La Tur Sud Iniziative Turistiche S.r.l. impugnò con ricorso notificato il 3

R.G.N.
24134/10

novembre 2005 dinanzi alla CTP di Matera avviso di accertamento prot. n.
7047/05 notificato il 28 aprile 2005 dal Comune di Bernalda ai fini ICI per
l’anno 2001.

prot. n. 104 notificato il 31 dicembre 2004, in relazione al quale la
contribuente aveva presentato nei termini istanza di accertamento con
adesione.
Ulteriore istanza di accertamento con adesione era stata quindi avanzata
con raccomandata A.R. il 24 giugno 2005 riguardo all’atto notificato il 28
aprile 2005, senza che il procedimento amministrativo sortisse esito
positivo.
La CTP di Matera dichiarò inammissibile il ricorso, perché proposto oltre
il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto in data 28 aprile 2005.
Su appello della contribuente la CTR della Basilicata, con sentenza n.
126/2/09, rigettò il gravame, confermando la decisione impugnata.
Premesso che la decorrenza del termine di cui all’art. 21 del D. Lgs. n.
54611992 doveva computarsi dal 28/4/2005, la CTR ritenne che a seguito
dell’istanza di accertamento con adesione, l’Ufficio non avesse prodotto un
nuovo atto impositivo, ma un atto di rigetto dell’istanza di accertamento
con adesione stessa, concludendo quindi nel senso che l’atto impugnabile
rimanesse quello iniziale, avviso di accertamento, “e ciò nei termini di
legge da computarsi con riferimento a quello della notifica dell’atto
iniziale”, che la CTR indicava nel 28 aprile 2005.

1

Detto atto “riformulava” un precedente avviso di accertamento, recante il

1,

Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione la contribuente, affidando il
ricorso ad un solo motivo. Il Comune di Bernalda resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata per
“insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della

Pur, infatti, indicando la data del 28.4.2005 come dies a quo per il calcolo del
termine stabilito dall’art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992 a pena d’inammissibilità
del ricorso, secondo la ricorrente in maniera contraddittoria la sentenza
impugnata qualifica poi l’atto notificato il 28 aprile 2005 non come avviso di
accertamento autonomamente impugnabile, ma come “atto

di rigetto

dell’istanza di accertamento con adesione”, con la conseguenza che la
decorrenza del termine d’impugnazione dovesse porsi con riferimento alla
notifica dell’originario avviso di accertamento.
La ricorrente, quindi, elenca gli elementi sintomatici che, a suo dire,
avrebbero dovuto indurre il giudice tributario di secondo grado a ritenere a
tutti gli effetti l’atto notificato il 28 aprile 2005 quale nuovo atto impositivo
scaturente dalla modifica, in autotutela, da parte dell’Amministrazione, del
primo avviso d’accertamento, in seguito alla prima istanza di accertamento
con adesione della contribuente. In tal senso depone ancora, come deduce la
società ricorrente, l’aver dato il Comune di Bemalda seguito anche alla
seconda istanza di accertamento con adesione, essendosi poi concluso il
relativo procedimento con verbale di mancato accordo.
Il Comune di Bemalda replica sostanzialmente che la sentenza impugnata non
sarebbe affetta dal denunciato vizio di motivazione contraddittoria, avendo la
decisione esplicitato il percorso logico argomentativo seguito, che non poteva
2

controversia (art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.)”.

essere inficiato dal mero errore materiale nell’indicazione della data del 28
aprile 2005 (in luogo di quella del 31 dicembre 2004) come giorno iniziale al
quale riferire la decorrenza del termine del termine perentorio di sessanta
giorni dalla notifica dell’atto impugnato ai fini della tempestiva proposizione
del ricorso giurisdizionale.

ritenuto inammissibile.
Ciò di cui intende dolersi la parte, in sostanza, è che il giudice di merito abbia
deciso in rito, con una pronuncia d’inammissibilità del ricorso per mancata
osservanza del termine perentorio d’impugnazione di cui all’art. 21 del D.
Lgs. n. 546/1992, laddove, invece, avrebbe dovuto pronunciare nel merito dei
motivi addotti a sostegno del ricorso, essendo stata l’impugnazione proposta
nei termini.
Ciononostante la censura avverso la sentenza impugnata è stata svolta dalla
ricorrente sotto il profilo del vizio di motivazione, ex art. 360, 1° comma, n. 5
c.p.c., applicabile, ratione temporis, alla presente controversia, segnatamente
per motivazione insufficiente e contraddittoria.
Orbene va richiamata in materia la giurisprudenza di questa Corte secondo cui
nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso coi quale si
deduca sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza ogni questione
che involga l’applicazione di una norma processuale.
Ciò in quanto la Corte di cassazione è, in tal caso, anche giudice del fatto,
potendo essa procedere all’accertamento diretto delle risultanze istruttorie e
degli atti di causa al fine di verificare se la nonna processuale in questione sia
stata correttamente applicata. Ne deriva che la Corte deve verificare
unicamente il rispetto, da parte del giudice di merito, della legge processuale
3

1.1. 11 motivo e, quindi, il ricorso unicamente su di esso basato, deve essere

%
,
:

(nel caso di specie l’osservanza dell’art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992, avuto
riguardo alla sospensione del relativo termine per effetto dell’istanza di
accertamento con adesione secondo il disposto dell’art. 12 del D. Lgs. n.
218/1997), a nulla rilevando il modo in cui il giudice di merito abbia motivato
la propria decisione (cfr., nel senso dell’inammissibilità del motivo di ricorso,

dedotto ai sensi dell’art. 360 1° comma n. 5 c.p.c. con il quale s’intende
denunciare un error in procedendo, deducibile invece nel paradigma
normativo di cui all’art. 360 1° comma n. 4 c.p.c., Cass. civ. sez. III 31 luglio
2012, n. 13683; Cass. civ. sez. I 28 ottobre 2005, n. 21080).
Né, al fine di salvare lo scrutinio del motivo di ricorso, soccorre quanto
affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 24 luglio 2013,
n. 17931, atteso che, pur nell’erronea formulazione del motivo, non è
comunque in alcun modo desumibile dal ricorso, che si articola unicamente
nella deduzione dell’insufficienza o contraddittorietà della motivazione della
sentenza impugnata, l’univoco riferimento all’effettiva ravvisabilità nella
fattispecie dell’ipotesi prevista dall’art. 360 1° comma n. 4 c.p.c.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano DEPOSITATO 1N CANCELLERIA
IL i 1 LE 21115
come da dispositivo.

…mil

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla
rifusione in favore del Comune di Bernalda delle spese del presente giudizio
di legittimità, che liquida in E 2.000,00 per compenso, oltre rimborso spese
forfettarie ed accessori.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 201
Il

viii sigliep estensore

11 Fu
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o Giudiziario)
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