Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15022 del 02/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 15022 Anno 2014
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: GRECO ANTONIO

Ricorso
cessazione
notificazione

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
presso la quale è dcmiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n12;
– ricorrente contro
HOLZMILLER ENRICO;

– intimato

avverso la sentenza della Catmissione tributaria regionale
della Lembiardia n. 30/26/08, depositata il 20 giugno 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 6 diceMbre 2013 dal Relatore COns. Antonio Greco;
udita l’avvocato dello Stato Gianna De Socio per la
ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Paola Mastróberardino, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 02/07/2014

• lì

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della
Cdmmissione tributaria regionale della Lombardia che,
rigettandone l’appello, ha riconosciuto il diritto di Marco
Pierangelo Hblzmiller al rimborso dell’IRAP versata per gli anni
2000, 2001, 2002 e 2003.
Ha infatti rilevato came dall’esame della documentazione
emergeva che il contribuente negli anni in esame aveva esercitato
la sua professione di avvocato in modo personale, “con l’impiego

di beni strumentali ragionevolmente indispensabili per lo
svolgimento della sua attività, senza l’ausilio di dipendenti o
collaboratori e senza l’apporto di capitali altrui: elementi di
fatto, cioè, che possano qualificare l’attività del contribuente
come autancmamente organizzata atta a produrre un valore aggiunto
rispetto al reddito personale… il reddito dichiarato risulta
pertanto prodotto solo dalla sua attività professionale e non
rientra, quindi nel campo di applicazione del d. lgs. 15 diceMbre
1997, n. 446”.
Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

mcalw

DELLA DECISIONE

Preliminamente il Collegio rileva Che la notifica del
ricorso, eseguita mediante il servizio postale, non è andata a
buon fine, non essendo stato consegnato il plico “per
irreperibilità del dPgtinataricl’, come si legge nella cartolinaavviso di ricevimento; né risulta che l’Agenzia ricorrente,
dinanzi all’esito negativo della notificazione, si sia
ulteriormente attivata.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il
mancato svolgimento di attività difen4iva da parte dell’intimato.
DEPOSITAT
W La corte dichiara il ricorso inammissibile.

2 1

Così deciso in Roma il 6 dicembre 2013.

elré ireo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA