Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15021 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. III, 28/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 28/05/2021), n.15021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 37805/2019 proposto da:

A.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Antonio

Fascia, del Foro di Brescia, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato, in Brescia, Via Frat. Folonari n. 7.

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n.

12.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 4213/2019,

pubblicata il 4/10/2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 gennaio

2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che il signor A., cittadino del Pakistan, ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

– Che tutte le istanze sono state rigettate sia dalla Commissione territoriale, sia dagli organi giurisdizionali (Tribunale e Corte di appello di Venezia) rispettivamente investiti dei ricorsi del signor A.;

– Che avverso la sentenza della Corte di appello lagunare è stato proposto ricorso dal difensore del richiedente asilo, fondato su un unico motivo.

Diritto

OSSERVA

Il ricorso è inammissibile, poichè totalmente carente dell’esposizione del fatto, con la conseguenza che non viene in alcun modo consentito al collegio l’analisi, sotto il profilo degli eventuali vizi di legittimità, della sentenza impugnata con un motivo sviluppato, peraltro, attraverso un’unica e concorrente censura, che lamenta contestualmente tanto il vizio di “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione” (di per se inammissibile all’esito della riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5), quanto quello di violazione di legge, che consta, peraltro, nella mera elencazione di una congerie di norme senza che poi, nella successiva esposizione, vengano indicate con precisione quali siano state quelle violate, in particolare, dalla Corte territoriale, senza che vengano indicate Coi di alcun genere, fonte e provenienza (il cui contenuto, ove allegate, avrebbe potuto dirsi rilevante rispetto a quelle indicate in sentenza), e senza che venga articolata, infine, alcuna specifica e argomentata censura (se non attraverso a generiche affermazioni di principio e sporadici richiami di giurisprudenza) alla motivazione della pronuncia impugnata in relazione a ciascuna delle forme di protezione invocate.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

 

 

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