Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15021 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15021 Anno 2014
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: GRECO ANTONIO

IRAP – condono

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

rappresentata

in persona del Direttore pro tempore,

e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato

presso la quale è dcuticiliata in Rama alla via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente contro
EOLZMILLER ENRICO;

– intimato

avverso la sentenza della Cannissicne tributaria regionale
della Lombardia n. 31/26/08, depositata il 20 giugno 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 6 diceffibre 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udita l’avvocato dello Stato Gianna De Socio per la
ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Paola Mastróberardino, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 02/07/2014

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di quattro motivi, nei confronti della sentenza della
Ccmissione tributaria regionale della Lombardia che,
rigettandone l’appello, ha riconosciuto il diritto di Enrico
Hblzmiller al riffiborso dell’IRAP versata per gli anni 2000, 2001,
2002 e 2003.
IL giudice d’appello ha infatti rilevato come dall’esame
della documentazione emergeva che il contribuente negli anni in
l’impiego di beni strumentali ragionevoL=Lite indispensabili per
lo svolgimento della sua attività, senza l’ausilio di dipendenti
o collaboratori e senza l’apporto di capitali altrui: elementi di
fatto, cioè, che possano qualificare l’attività del contribuente
come autonomamente organizzata atta a produrre un valore aggiunto
rispetto al reddito personale… il reddito dichiarato risulta
pertanto prodotto solo dalla sua attività professionale e non
rientra, quindi nel campo di applicazione del d. lgs. 15 diceMbre
1997, n. 446″.
Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

mann

DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’amministrazione lamenta, in relazione
all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., la violazione del principio
di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato, per non avere la
sentenza pronunciato sulla specifica eccezione, formulata
nell’atto di appello, di cui indica pagina e luoghi, di
definitività della liquidazione delle imposte risultanti dalla
dichiarazione per effetto dell’adesione alla sanatoria di cui
all’art. 7 della legge n. 289 del 2002, con conseguente rinuncia
a far valere eventuali cause di esclusione.
Con

il secondo motivo denuncia la violazione degli artt 7

e 9 della detta legge, per non avere il giudice d’appello
rilevato che l’adesione al condono determinerebbe l’estinzione
dell’eventuale diritto al rimborso delle somme corrisposte in
eccesso, in relazione alle annualità d’imposta oggetto di
definizione.
Con il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, n.
4, cod. proc. civ., la violazione del principio di corrispondenza
fra il Chiesto e pronunciato, per non avere la sentenza

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esame aveva esercitato la sua professione in modo personale, “con

pronunciato sulla biJecifica eccezione di decadenza, formulata
nell’atto di cantrodeduzione in appello, dal diritto al rimborso
dei versamenti fatti oltre 48 mesi prima dell’istanza di
rimborso, avanzata il 29 noveMbre 2004.
Con il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 38
del d.P.R. 29 setteMbre 1973, n. 602, per non aver dichiarato la
decadenza del contribuente dal diritto al riMborso.
Il primo motivo del ricorso è fondato.

indica i luoghi – pagina 2, righe 21 e seguenti -, l’ufficio
aveva eccepito che il contribuente, per le annualità in discorso,
aveva aderito al condono previsto dagli artt. 7 e 9 della legge
n. 289 del 2002: sulla questione la sentenza impugnata ha taciuto
del tutto.
L’eccezione dell’ufficio, della quale spetta al giudice di
merito esaminare la fondatezza, è rilevante, alla luce dei
principi affermati da questa Carte, secondo cui, “can riferimento
alla definizione autamatica prevista dall’art. 9 della legge n.
289 del 2002, l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura
delle liti fiscali pendenti, pagando una satira correlata al
valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio,
che opera anche in relazione alle damande giudiziali riguardanti
le richieste di rimborso d’imposta (nella specie, IRAP), con la
conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa
istanza, palesandosi care questione officiosa, di ordine
pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di
ogni altra” (Cass. n. 25239 del 2007), e secondo cui “con
riferimento alla definizione autamatica prevista dall’art. 9
della legge 27 diceMbre 2002, n. 289, la presentazione della
relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di
rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata,
ivi campreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili
per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il
condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente”
la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto,
pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra
trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia
coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del

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Nell’atto di appello, care dedotto nel ricorso, che ne

caso il

rinborso delle samme indebitamente pagate, oppure

corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma
senza possibilità di riflessi o interferenze can quanto
eventualmente già corrisposto in via ordinaria” ( Cass. n. 3682,
n. 6504, n. 25239 del 2007).
Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto, assorbito
l’esame degli ulteriori motivi, la sentenza impugnata va cassata
in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le
della Lombardia.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti
gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione
della Ccnmissicne tributaria regionale della Lenbardia
Così deciso in Rama il 6 dicenbre 2013.

spese, ad altra sezione della Camnissione tributaria regionale

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