Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15020 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. III, 28/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 28/05/2021), n.15020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 37801/2019 proposto da:

A.I., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocata

Chiara Bellini, del Foro di Vicenza, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in Vicenza, Piazzetta A. Palladio n. 11.

– ricorrente –

contr

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n.

12.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, n. 4280/2019,

pubblicata il 08/10/2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 gennaio

2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che il signor A., cittadino della Nigeria, ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

– che, a sostegno della domanda di riconoscimento delle cd. “protezioni maggiori”, e, in subordine, di quella umanitaria, il ricorrente ha dichiarato: 1) di essere nipote del Presidente di una Comunità politica, con il ruolo di segretario; 2) che uno dei membri addetto alla sicurezza della comunità ((OMISSIS)) chiedeva le sue dimissioni da tale carica in ragione del vincolo di parentela con il Presidente; 3) che lo zio si era opposto alle sue dimissioni evidenziandone la qualità di membro della Comunità; 4) che l’addetto alla sicurezza estraeva una pistola, ferendo ad una gamba lo zio; 5) che alcuni membri della setta (OMISSIS), assoldati dal (OMISSIS) allo scopo di ucciderlo insieme allo zio, si scagliavano, armi in pugno, contro i membri della Comunità; 6) che, grazie all’aiuto di un anziano membro fedele allo zio riusciva a portare quest’ultimo in ospedale; 7) che, recatosi alla Polizia, apprendeva che quest’ultima, nel suggerirgli di andare a parlare con gli anziani della Comunità, non sarebbe intervenuta poichè la confraternita (OMISSIS) era violenta e pericolosa, al punto da aver ucciso alcuni appartenenti alle stesse forze dell’ordine; 8) di essersi successivamente rivolto ad alcuni giovani, compensandoli con 50.000 naira, precedentemente prelevati con la sua carta ATM (circostanza, questa, emersa a seguito “di precise domande”, come si legge al folio 7 della sentenza impugnata) per vendicare lo zio; 9) che, all’esito dello scontro con un membro della setta (e con alcuni membri del governo locale), uno dei giovani da lui assoldati colpiva a morte il detto membro, mentre lui stesso riportava ferite alla gamba; 10) di essersi fuggito presso un amico, che gli consigliava di espatriare, attesa la conclamata pericolosità della (OMISSIS); 11) che, giunto in Italia, ed avendo mantenuto i contatti con un amico in Nigeria, aveva appreso che alcuni membri della setta si erano recati dalla madre a cercarlo e, non trovandolo, ne avevano distrutto il negozio, uccidendola poi a colpi di pistola;

– che, come riscontro oggettivo delle dichiarazioni così dettagliatamente rese, la difesa del ricorrente produceva copia del quotidiano “(OMISSIS)”, contenente un articolo relativo agli accadimenti riferiti dal ricorrente;

– che il Tribunale, pur rigettando ogni domanda, riteneva credibili “le dichiarazione del signor A., che anche in udienza ha fatto ogni sforzo per fornire nella maniera più completa i dettagli della sua storia personale che, se pure con qualche diversità, sostanzialmente coincidono e sono piuttosto precise….. avendo il ricorrente riferito di una vicenda decisamente particolare, di cui ha fornito molti elementi ed è riuscito a produrre anche documentazione che di fatto conferma la vicenda. Di certo rilievo a sostegno di quanto dichiarato appare la produzione di una copia di un quotidiano contenente un articolo relativo proprio agli accadimenti riferiti dal ricorrente, e che titola: (OMISSIS)” (motivazione del Tribunale riportata ai ff. 3-4 dell’odierno ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza), pur concludendo, poi, nel senso che “nei fatti lamentati da A.I. non potevano ravvisarsi estremi di qualche atto di persecuzione rilevante a mente del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 7; che non erano state dimostrate, ed anzi smentite “l’impossibilità di denunce alla polizia o inerzie nella relativa attività o una qualche possibile negativa conseguenza o possibile rischio di condanna, tortura o pene inumane e degradanti o altra tipologia di danno grave”; che, infine, la condizione dell’ A., come emersa dal suo stesso racconto “non poteva integrare una qualche situazione di vulnerabilità del ricorrente”.

– che l’appello del soccombente è stato rigettato dalla Corte veneta, con sentenza depositata in data 8/10/2018;

– che, a fondamento della decisione assunta, come meglio si dirà nel corso dell’esame dei motivi di censura, la corte territoriale ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) dell’assenza di attendibilità del suo racconto; 2) della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle tre forme di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14; 3) dell’impredicabilità di un’effettiva situazione di vulnerabilità del richiedente asilo, tale da legittimare il riconoscimento della c.d. protezione umanitaria;

– che il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato dinanzi a questa Corte dall’odierno ricorrente sulla base di 3 motivi di censura;

– che il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.

Diritto

OSSERVA

1. I primi due motivi di ricorso, volti a censurare la sentenza di appello sotto il profilo della erronea valutazione di non credibilità del ricorrente (con conseguente, altrettanto erronea esclusione dei presupposti per il riconoscimento di una delle possibili forme di protezione cd. maggiore) e della erronea valutazione della domanda di protezione sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria, sono pienamente fondati (in detti motivi restando assorbito il terzo, che lamenta formalmente la violazione del principio del non refoulement, ma con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili ai primi due).

2. In sintesi, queste le affermazioni della Corte territoriale:

a) “Il richiedente non supera e nemmeno si confronta, nell’atto di appello, con le specifiche osservazioni del Tribunale in punto di illogicità e contraddittorietà della narrazione, rilievi peraltro tutti più che condivisibili” (F. 5: la formula viene pedissequamente ripetuta al F. 18 della sentenza);

b) “… Posto che l’incongruenza (insieme con la genericità e la mancanza di riscontri) che informa di se tutto il racconto non possa in alcun modo trovare giustificazione o collegamento con circostanze elementi fattuali e fenomeni sicuramente esistenti e notori ma del tutto eterogenei ed estranei con la vicenda oggetto di tale racconto” (F. 6);

c) Gli “unici elementi” offerti dall’appellante erano da ritenersi tali che “in questa sede non può che condividersi la valutazione della Commissione e del Tribunale in ordine alla totale mancanza di coerenza e di riscontro di sorta in ordine al racconto, di per se del tutto contraddittorio quanto a riferimenti temporali e soggettivi” (F. 7);

d) “In ogni caso e in tale ambito di controversia inferente esclusivamente la sfera privata, appare risibile siccome del tutto apodittica e privi di riscontri anche solo deduttivi l’asserita inerzia della Polizia nigeriana che, al contrario, e come dimostra la produzione in prime cure del quotidiano (OMISSIS), risulta essersi attivata e fruttuosamente proprio in casi similari ai fatti narrati” (FF. 7-8);

e) “Di conseguenza”, andava esclusa “la possibile riconducibilità di tale situazione ai presupposti di protezione, anche sussidiaria o umanitaria, difettando anche i requisiti di danno grave e di situazioni di particolare vulnerabilità in capo al richiedente” (F. 8);

f) “Per potersi dolere del mancato utilizzi dei poteri istruttori, occorre anzitutto la credibilità delle dichiarazione del richiedente e, in ogni caso, la concreta possibilità di espletamento di una determinata attività istruttoria (arg. ex Cass. 231/2019)”, poteri che, “proprio in ragione della indeterminatezza della condizione di vulnerabilità dell’istante, non si sarebbe saputo dove indirizzare” (F. 9);

g) “Il richiedente non ha nemmeno allegato di aver chiesto la protezione degli organi statuali, in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c)” (F. 10);

h) Non potevano porsi sullo stesso piano “una situazione di violenza indiscriminata nell’ambito di un conflitto interno, concentrata nell’area del Nord-Est e limitazioni delle libertà civili, tensioni sociali, reati comuni e attentati terroristici diffusi anche nel resto del territorio della Nigeria”;

i) “Nel valutare la vulnerabilità della persona, non si può prescindere dalla credibilità dello straniero, analogamente a quanto accade per lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria (eccezion fatta per quella ricollegata a una situazione di violenza indiscriminata)”;

l) “Non è di per se idonea la mera allegazione di aver acquisito un certo grado di integrazione sociale nel nostro Paese – nel caso di specie nemmeno allegato – atteso che esso non è desumibile dall’effettuazione di prestazioni lavorative regolarmente retribuite, ma comporta la dimostrazione di una effettiva ed irreversibile integrazione nel tessuto sociale e culturale nel Paese ospitante”, mentre “occorre poi la prova della compromissione del nucleo fondamentale dei diritti di cui all’art. 2 Cost., qui esclusa secondo quanto si desume dalle COI sopra richiamate”;

m) “Nella sua stessa narrazione, l’odierno ricorrente ha evidenziato ed ammesso di aver partecipato ad una rissa nel quale uno dei suoi avversari è stato ucciso: tale circostanza, che siffatta confessione consente sicuramente di valutare e valorizzare, integra una delle ragioni ostative stabilite del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 10 cpv. e art. 16, comma 1, lett. b). Siffatta ragione impediente… può essere anche in questa sede ed ufficiosamente rilevata”.

n) “Il ricorrente non ha adeguatamente dimostrato di non essersi potuto rivolgere con una qualche conseguente efficace tutela agli organi di giustizia o ad un avvocato per denunciare i fatti e rivendicare gli affermati suoi diritti”.

3. Le censure di violazione di legge e di motivazione apparente sono fondate con riferimento a tutti gli aspetti alla luce dei quali esse vengono sottoposte al vaglio del giudice di legittimità.

4. La valutazione di credibilità del richiedente asilo.

4.1. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero che richieda l’accertamento dei presupposti per la protezione internazionale, mentre costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in tutti casi in cui la valutazione di attendibilità non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti (così come formalmente descritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5);

4.2. la valutazione di credibilità deve ritenersi inoltre censurabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, come motivazione insanabilmente contraddittoria, pur dovendosi escludere la rilevanza della sua mera insufficienza e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 2019);

4.2. nel caso di specie, il giudice a quo si è inammissibilmente limitato a ritenere inattendibile il racconto del ricorrente incorrendo nei seguenti, inemendabili vizi:

a) adottando una motivazione palesemente stereotipata – oltre che stereotipatamente ripetuta, in parte qua, in modo identico per ben due volte: supra, sub 2.a) – tanto ignorando del tutto la (assai più corretta e puntuale) valutazione, di segno opposto, operata dal giudice di primo grado, quanto omettendo completamente la pur dovuta disamina dei fatti riferiti dal richiedente asilo, in relazione ai quali sono del tutto assenti un qualsiasi riferimento ed una qualsivoglia analisi;

b) definendo “incongruente, generica e privi di riscontri” (supra, sub 2.b) una dichiarazione estremamente circostanziata, ricca di particolari e di dettagli (il ricorrente riferisce addirittura di aver pagato i giovani convocati per la rappresaglia con la sua Carta ATM), il cui contenuto non viene in alcun modo nè letto, nè esaminato nè tantomeno valutato in tutta la sua complessa articolazione anche diacronica, sia sotto il profilo della compiuta disamina dei singoli brani narrativi, sia sotto quello della successiva valutazione complessiva della sua veridicità/verosimiglianza – (ignorando il giudice d’appello, ancora una volta, sia le conclusioni del tribunale, sia le osservazioni e le puntualizzazioni operate in tal sede dalla difesa del ricorrente: supra, sub 2.b);

c) travisando inammissibilmente i fatti, tanto nel ritenere privo di coerenza e di riscontri di sorta le dichiarazioni del richiedente asilo – e così ignorando del tutto la produzione, di cui pure si da atto, di un articolo di giornale che illustrava quei medesimi fatti: supra, sub 2.c) – quanto nell’affermare (dopo avere definito risibile – sic – l’asserita l’inerzia della Polizia nigeriana) che il ricorrente “non avrebbe nemmeno allegato di aver chiesto protezione alle forze statuali” (supra, sub 2.g), mentre da una pur superficiale lettura delle dichiarazioni (riportate in sentenza) emerge sia l’esatto contrario, sia la spiegazione (tutt’altro che inverosimile) del perchè la Polizia avesse rifiutato ogni intervento, invitando il ricorrente a rivolgersi agli anziani della Comunità (di tal che, ove questa Corte volesse uniformarsi alle medesime – quanto discutibili – scelte semantiche del giudice di appello, dovrebbe qualificare come “risibile” la motivazione nella parte in cui afferma che “in casi similari la Polizia si sarebbe attivata”, così ignorando del tutto il contenuto, specifico e circostanziato, delle COI allegate dalla difesa del ricorrente e rilevanti in parte qua);

d) cadendo in insanabile (ed apparentemente inspiegabile) contraddizione nell’affermare, dopo aver escluso in radice la credibilità del ricorrente, da un canto, che lo stesso “non si era rivolto ad un avvocato per far valere i suoi diritti”, dall’altro, e ben più pregnantemente, che la sua confessione di aver partecipato ad una rissa consentiva (il verbo è usato all’indicativo, non al condizionale) di ritenere integrata una causa ostativa all’accoglimento di ogni domanda, così dando improvvisamente e inopinatamente credito a quello stesso racconto, in precedenza valutato in termini di radicale e totale non credibilità (supra, sub 2.n).

4.3. Varrà pertanto considerare come la Corte territoriale abbia impropriamente trascurato di circostanziare e articolare la valutazione di credibilità del richiedente in rapporto a ciascuno dei parametri di attendibilità dichiarativa sul cui necessario rilievo insiste la disposizione imperativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, finendo col porsi in evidente contrasto con i canoni di interpretazione delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale espressamente indicati dalla legge e, più in generale, con la struttura “procedimentale” e “comprensiva” del ragionamento argomentativo imposto ai fini del controllo di quelle stesse dichiarazioni, alla luce dei più recenti insegnamenti di questa Corte (Cass. 26921/2017; 7546/2020; 8819/2020: 10908/2020; 22527/2020; 24183/2020);

4.4. in forza di tali premesse, le inemendabili lacune, le insanabili contraddizioni, gli incomprensibili travisamenti dianzi indicati devono ritenersi tali da riflettersi inevitabilmente sulla legittimità della motivazione adottata dal giudice di merito, atteso che il mancato rispetto del “modello legale di lettura” delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo vale a escludere l’avvenuta giustificazione, in modo legalmente adeguato, del giudizio di inattendibilità così espresso dal giudice di merito, volta che (Cass. 8819/2020, cit.), in tema di valutazione della credibilità del richiedente asilo, integra altresì gli estremi dell’errore di diritto, come tale censurabile in sede di legittimità, la valutazione delle dichiarazioni che si sostanzi o in affermazioni del tutto apodittiche che ne ignorino totalmente il contenuto (come nel caso di specie), ovvero nella capillare, scomposta e frazionata ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione del richiedente asilo nonostante che il procedimento di protezione internazionale sia per sua natura caratterizzato da una sostanziale mancanza di contraddittorio (stante la sistematica assenza dell’organo ministeriale), con conseguente impredicabilità della diversa funzione – caratteristica del processo civile ordinario – di analitico e perspicuo bilanciamento tra posizioni e tesi contrapposte. Funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale deve ritenersi, difatti, quella di accertare, secondo criteri legislativamente predeterminati, la sussistenza o meno del diritto al riconoscimento di una delle tre forme di asilo, onde il compito del giudice chiamato, in sede i motivazione, alla tutela di diritti fondamentali della persona appare funzionale alla complessiva valutazione, accurata e qualitativa, delle dichiarazioni rese nel singolo caso di specie (in relazione al quale non è dato ingresso a motivazioni stereotipate, già drasticamente stigmatizzate da questa Corte con la pronuncia 31370/2018), nel corso della quale eventuali dissonanze e incongruenze (neppure predicabili nella specie), di per se non decisive ai fini del giudizio finale, andranno opportunamente valutate in una dimensione di senso e di significato complessivamente inteso, secondo un criterio di unitarietà e non di sistematico frazionamento, logico e sintattico – come altresì confermato dal disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. e), a mente del quale, nella valutazione di credibilità, si deve verificare anche se il richiedente “è, in generale, attendibile”.

4.5. All’esito di una radicale rivalutazione, alla luce dei canoni legislativamente predeterminati, della credibilità del ricorrente, la Corte di rinvio accerterà la sussistenza o meno dei presupposti fondanti le forme di protezione cd. maggiore sub specie della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

5. L’obbligo di cooperazione.

5.1. A seguito del concreto e specifico esame di COI attendibili e aggiornate (e, tra esse, di quelle compiutamente allegate dal ricorrente), la Corte di rinvio accerterà poi la sussistenza o meno dei presupposti fondanti la forma di protezione sussidiaria di cui alla lettera c) della norma citata.

5.1.1. Pur risultando corretto il principio di diritto astrattamente affermato in sentenza in tema di rilevanza di un conflitto armato che metta in pericolo la vita di un civile in caso di ritorno in Patria, non è conforme a diritto nè la sostanziale omissione, sotto tale profilo, della doverosa indagine sulla situazione del Paese di rimpatrio sulla base di COI attendibili ed aggiornate (come poc’anzi osservato) nè l’ulteriore affermazione a mente della quale, per l’esercizio dei poteri istruttori del giudice in tema di protezione umanitaria, occorrerebbe in limine la credibilità delle dichiarazioni del richiedente (si richiama, in proposito, la non condivisibile affermazione di cui a Cass. 231/2019, peraltro contraddetta da numerose pronunce di questa Corte di segno contrario).

5.2. Se, difatti, appare conforme a diritto il principio (supra, sub 2.h) secondo cui non possono porsi sullo stesso piano le fattispecie di violenza indiscriminata e le limitazioni delle libertà civili, esso risulta certamente corretto quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al più volte citato art. 14, lett. c), senza che, dello stesso, possa poi farsi un’applicazione del tutto impropria, volta che quella (pur rilevata) differenza impone al giudice di valutare il secundum comparationis (e cioè quelle che egli stesso definisce “limitazioni delle libertà civile”) con riferimento ai presupposti della protezione umanitaria (come meglio si dirà infra).

5.3. Nella specie, la Corte territoriale è sostanzialmente venuta meno al suo obbligo di cooperazione istruttoria.

5.3.1. Al’esito di una ridondante excursus di tipo geo-politico (FF. 12-14 della sentenza impugnata) relativo al Paese della Nigeria, senza che ne venga poi citata specificamente la fonte in ordine alla singole vicende storiche ivi riportate, la sentenza richiama un lungo elenco di recenti report, dei quali, peraltro, non viene in alcun modo indicato il benchè minimo contenuto, salvo poi concludere nel senso che “nessuna di queste criticità sia riferibile direttamente al richiedente (F. 16 della sentenza)”. Non una sola parola viene, peraltro, spesa sul contenuto e sulla portata delle asserite “criticità”.

5.3.2. A fronte di tali, apodittiche affermazioni, il ricorrente allega il contenuto di report aggiornati, ed ampiamente precedenti, quoad tempus, alla data di pubblicazione della sentenza (FF. 6-8 del ricorso, ove si cita il Rapporto del Dipartimento di Stato americano sulla situazione dei diritti umani in Nigeria, ove si legge, tra l’altro, che “la questione relativa ai diritti umani includevano omicidi illegali e arbitrari da parte di attori governativi e non statali; prolungata detenzione arbitraria in condizioni potenzialmente letali; sparizioni forzate di attori statali e non statali; condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita; violazioni dei diritti alla privacy dei cittadini; diffamazione criminale; sostanziale interferenza con i diritti di riunione pacifica e libertà di associazione; corruzione; assenza di indagine da parte del governo delle principali accuse in sospeso relative a violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza o della maggior parte dei casi di polizia o estorsione militare o altri abusi di potere”. Dalla stessa fonte (F. 10 del ricorso) emerge ancora che “la polizia è rimasta suscettibile alla corruzione, ha commesso violazione dei diritti umani, ha operato con diffusa impunità in termini di apprensione, detenzione illegale e tortura di sospetti. Dal report 2018 dell’Organizzazione Human Rights Watch (F. 19 del ricorso) emerge ancora come “la società civile abbia condotto campagne contro arresti arbitrari, detenzione e torture e per denunciare violazioni dei diritti umani da parte delle agenzie di sicurezza, tra cui il Dipartimento dei servizi di sicurezza dello Stato (DSS) e la squadra speciale anti rapine della Polizia), e correttamente evidenzia, oltre alla sostanziale carenza di attività istruttoria da parte del giudice di appello, l’evidente paralogismo che vizia la motivazione della sentenza nella parte in cui sovrappone la situazione del Paese di origine sotto il profilo dell’esistenza di un conflitto armato a quella della violazione dei diritti umani per concludere, del tutto apoditticamente, nel senso “dell’esclusione della compromissione del nucleo fondamentale dei diritti umani secondo quanto si desume dalle COI sopra richiamate” (ma delle quali si ignora del tutto il contenuto).

6. La domanda di protezione umanitaria

6.1. Benchè la Corte territoriale mostri di aver conoscenza dei principi affermati da questa Corte in subiecta materia (Cass. 4455/2018, richiamata in sentenza; Cass. 10286/2020; Cass. 10/2021), di essi compie, poi, una non corretta applicazione in punto di diritto.

6.2. Se, per il riconoscimento dello status di rifugiato, o della protezione sussidiaria di cui el D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b), deve essere dimostrato che il richiedente asilo abbia subito, o rischi concretamente di subire, atti persecutori come definiti dall’art. 7 (atti sufficientemente gravi per natura o frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti), così che la decisione di accoglimento consegue ad una valutazione prognostica dell’esistenza di un rischio, onde il requisito essenziale per il riconoscimento di tale forma di protezione consiste nel fondato timore di persecuzione, personale e diretta, nel paese di origine del richiedente asilo, alla luce di una violazione individualizzata – e cioè riferibile direttamente e personalmente al richiedente asilo, in relazione alla situazione del Paese di provenienza, da compiersi in base al racconto ed alla valutazione di credibilità operata dal giudice di merito, diversa, invece, è la prospettiva dell’organo giurisdizionale in tema di protezione umanitaria, per il riconoscimento della quale è necessaria e sufficiente (anche al di là ed a prescindere dal giudizio di credibilità del racconto) la valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione del Paese di origine, qualora risulti ivi accertata la violazione del nucleo incomprimibile dei diritti della persona che ne vulnerino la dignità – accertamento che prende le mosse, senza poterne in alcun modo prescindere, dal dettato costituzionale di cui all’art. 10, comma 3, ove si discorre, senza ulteriori condizioni o specificazioni, ai fini del riconoscimento dell’asilo, di impedimento allo straniero dell’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

6.3. Pertanto, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, deve ritenersi necessaria e sufficiente la valutazione dell’esistenza e della comparazione degli indicati presupposti (per tutte, Cass. 8819/2020), che non sono, pertanto, condizionati dalla eventuale valutazione negativa di credibilità.

6.4. Il riconoscimento della protezione umanitaria postula – una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto – l’obbligo, per il giudice del merito, di cooperare nell’accertamento della situazione reale del Paese di provenienza sotto il diverso profilo della tutela dei diritti umani – essendo quel giudice investito della cognizione di singole vicende aventi ad oggetto i diritti fondamentali della persona, e non di cause apparentemente “seriali”, da liquidare sbrigativamente con motivazioni altrettanto seriali – in modo che ciascuna domanda venga esaminata, in tale precipua ottica, alla luce di informazioni complete, affidabili e aggiornate sul Paese di origine del richiedente.

6.4.1. Al fine di ritenere adempiuto tale obbligo officioso, l’organo giurisdizionale è dunque tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto e il loro contenuto (Cass. n. 11312 del 2019) – senza incorrere nell’errore di utilizzarle limitatamente alla esclusione dell’esistenza di un conflitto armato interno o internazionale (rilevante, va ripetuto, al solo fine di valutare la domanda di protezione internazione sub specie del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), dovendo di converso esaminarle, al diverso fine di valutare la situazione del Paese di origine sotto l’aspetto della tutela dei diritti umani e del loro nucleo incomprimibile.

6.5. Viene, per altro verso, totalmente omessa, nella specie, la pur necessaria valutazione della eventuale integrazione dello straniero (puntualmente evocata al F. 12 del ricorso), la cui prova non è, nè potrebbe essere, costituita da ciò che, con formula ancora una volta stereotipata, la Corte d’appello mostra erroneamente di ritenere necessaria, e cioè un’effettiva e irreversibile integrazione nel tessuto sociale e culturale del paese ospitante.

6.6. Va pertanto riaffermato il principio di diritto, cui il giudice di rinvio si atterrà rigorosamente, alla luce del quale, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria l’orizzontalità dei diritti fondamentali comporta che, ai fini del suo riconoscimento, occorre operare la valutazione comparativa della situazione oggettiva (oltre che eventualmente soggettiva) del richiedente con riferimento al Paese di origine sub specie della libera esplicazione di quei diritti, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, rilevando a tal fine in modo pregnante l’attività lavorativa, specie se a tempo indeterminato – pur senza che abbia rilievo esclusivo l’esame del livello di integrazione, se isolatamente ed astrattamente considerato.

7. Al giudice del rinvio è pertanto demandato l’obbligo:

– di esaminare e rivalutare funditus le dichiarazioni del richiedente asilo alla luce delle considerazioni sueposte, fornendo specifica motivazione, in relazione agli specifici fatti narrati, valutati nel loro complesso, in ordine al giudizio di credibilità del ricorrente;

– di riesaminare, all’esito di tale giudizio, l’esistenza dei presupposti della protezione sussidiaria;

– di valutare poi, in subordine e autonomamente, alla luce dei principi sopraindicati, la domanda di protezione umanitaria, tenendo conto delle stesse affermazioni, pur contenute in sentenza, in tema di limitazioni delle libertà democratiche, onde evitare di incorrere nella sopra rilevata contraddittorietà motivazionale.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento alla Corte di appello di Venezia, che, in diversa composizione, farà applicazione dei principi di diritto suesposti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il caso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

 

 

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