Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15020 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/07/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 21/07/2016), n.15020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 23910 del 2013, proposto da:

INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, D.B.S.

rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso,

dall’avvocato Leopoldo dè Medici (C.F.: DMDLLD47P15C352S);

– ricorrente –

nei confronti di:

IMMOBILMAGONZA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente

del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore,

C.E., oggi incorporata in STELUTIS S.p.A. (C.F.:

(OMISSIS)), GIMANAL S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona

dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore,

T.M.; MALANGI S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona

dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore,

T.M.; LAUGIAM S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona

dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore,

T.M., tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al

controricorso, dall’avvocato Pasquale Frisina (C.F.:

FRSPQL57P13H501V);

– controricorrenti –

EDISON S.p.A. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del General Counsel e

procuratore speciale B.P., rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al controricorso (con ricorso incidentale e

ricorso incidentale adesivo), dall’avvocato Claudio Coggiatti (C.F.:

CGGCLD56M19H501K);

– controricorrente – ricorrente in via incidentale –

nonchè

FINANZIARIA TOSINVEST S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

3309/2013, depositata in data 5 giugno 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 6

luglio 2016 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Leopoldo dè Medici, per la società ricorrente;

l’avvocato Caterina Mercurio, per delega dell’avvocato Pasquale

Frisina, per le società controricorrenti Immobilmagonza (oggi

Stelutis) S.p.A., Gimanal S.r.l., Malangi S.r.l., Laugiam S.r.l.;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e di quello incidentale.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le società Immobilmagonza S.p.A., Gimanal S.r.l., Malangi S.r.l., Laugiam S.r.l. e Nuova Aurora S.r.l., proprietarie di alcune unità immobiliari nel fabbricato sito in (OMISSIS), agirono in giudizio nei confronti delle società Investimenti Immobiliari Italiani S.r.l. ed Edison S.p.A. chiedendo, in via principale, che fosse accertata l’esistenza di una servitù di destinazione d’uso di quota parte dell’area sita al piano terra, di proprietà della Investimenti Immobiliari Italiani S.r.l., in favore del condominio – in virtù di un accordo concluso con l’originaria proprietaria Ferruzzi Finanziaria S.p.A. (poi divenuta Edison S.p.A.) in data 23 maggio 1989 – e l’inesistenza del diritto della prima di ottenere un corrispettivo dagli altri condomini per l’utilizzazione della suddetta area, ovvero, in subordine, che fosse accertato che l’eventuale corrispettivo gravava a carico di Edison S.p.A., o ancora, in via ulteriormente subordinata, che, dichiarato risolto l’accordo del maggio 1989 per colpa di tale ultima società, questa fosse condannata al ripristino dell’originario stato dei luoghi o quanto meno al pagamento dell’importo di cui si era ingiustificatamente arricchita ai sensi dell’art. 2041 c.c..

Si costituì in giudizio la sola Edison S.p.A., che eccepì in via preliminare la carenza di interesse ad agire delle attrici e il proprio difetto di legittimazione passiva, nonchè nel merito, l’infondatezza della domanda. Chiamò comunque in causa la Finanziaria Tosinvest S.p.A. per essere garantita in caso di soccombenza.

La domanda fu dichiarata inammissibile dal Tribunale di Roma per carenza di interesse ad agire delle società attrici.

La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha invece dichiarato l’esistenza, in favore del condominio di (OMISSIS) e a carico della condomina Investimenti Immobiliari Italiani S.r.l. (quale avente causa di Edison S.p.A.), di un vincolo di destinazione ad uso portineria del locali posti al piano terra del fabbricato, e l’inesistenza del diritto di quest’ultima al pagamento di un canone locatizio per l’occupazione dei locali, condannandola al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio in favore delle attrici, spese compensate invece nei rapporti con le altre parti in relazione alle quali.

Ricorre Investimenti Immobiliari Italiani S.r.l., sulla base di un unico motivo.

Resistono Immobilmagonza S.p.A. (oggi incorporata in Stelutis S.p.A.), Gimanal S.r.l., Malangi S.r.l., Laugiam S.r.l., con unico controricorso, illustrato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste altresì Edison S.p.A., con distinto controricorso, contenente altresì ricorso incidentale e ricorso incidentale denominato “adesivo”, al quale replicano con ulteriore controricorso, le società contro ricorrenti.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata Finanziaria Tosinvest S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso principale si denunzia “violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Con il proprio ricorso incidentale denominato “adesivo” la resistente Edison S.p.A. aderisce alla censura formulata dalla ricorrente principale, con esclusivo riguardo alla dedotta violazione dell’art. 100 c.p.c..

Il ricorso principale e quello incidentale “adesivo” possono quindi trattarsi congiuntamente.

Essi sono in parte inammissibili e in parte infondati.

E’ inammissibile il ricorso principale nella parte in cui denunzia vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in quanto fondato sulla previgente formulazione della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non applicabile nella fattispecie in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (successiva all’11 settembre 2012).

Sia il ricorso principale che quello incidentale “adesivo” sono poi infondati nella parte in cui con essi le società ricorrenti deducono la violazione dell’art. 100 c.p.c., assumendo che non sussistesse una situazione di incertezza tale da giustificare l’interesse delle attrici ad agire in giudizio per l’accertamento della sussistenza di un vincolo di destinazione d’uso dei locali acquistati dalla Investimenti Immobiliari Italiani S.r.l. in virtù dell’accordo concluso con il condominio dalla sua dante causa Edison S.p.A., nonchè della gratuità dell’occupazione dei predetti locali.

Sul punto la corte di merito ha correttamente applicato l’art. 100 c.p.c., ritenendo sussistente l’interesse ad agire delle attrici sulla base di incensurabili valutazioni di fatto in ordine all’oggettiva situazione di incertezza potenzialmente pregiudizievole (e ciò sia in considerazione delle reiterate richieste di pagamento di un corrispettivo per l’occupazione dei locali manifestate in sede di assemblea dei condomini dalla nuova proprietaria – senza una successiva espressa rinunzia ad esse – sia a causa del tenore oggettivamente poco chiaro dell’accordo concluso dalla precedente proprietaria dell’immobile).

E le suddette valutazioni certamente si sottraggono alle censure ammissibili ai sensi del testo vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. Con l’unico motivo del proprio autonomo ricorso incidentale la Edison S.p.A. denunzia “nullità della sentenza per omessa pronuncia, violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Il motivo è inammissibile.

Poichè le domande delle società attrici contro Edison S.p.A. erano state proposte solo in via subordinata, per l’ipotesi del mancato accoglimento delle domande principali avanzate contro Investimenti Immobiliari Italiani S.r.l. (rispetto alle quali erano del resto incompatibili, presupponendo il rigetto di queste ultime), la corte di merito le ha correttamente ritenute assorbite, avendo accolto le domande principali incompatibili.

Dunque non sussiste affatto la denunziata omissione di pronunzia. Se avesse inteso ottenere l’accertamento negativo di eventuali pretese nei propri confronti, Edison S.p.A. avrebbe eventualmente dovuto proporre una domanda riconvenzionale.

Non avendo proposto una siffatta domanda riconvenzionale, essa non può neanche ritenersi soccombente, e come tale legittimata ad impugnare la relativa pronunzia di merito, in quanto le domande in relazione alle quali essa era convenuta correttamente non sono state esaminate nel merito perchè assorbite (sul punto si vedano, ad es., Cass., Sez. U, Sentenza n. 21289 del 03/11/2005, Rv. 583944: “la soccombenza di una parte e il suo conseguente interesse ad impugnare la sentenza sono da escludere nel caso in cui l’absolutio ab instantia sia avvenuta per effetto di statuizione meramente processuale, potendo in tal caso configurarsi interesse all’impugnazione soltanto in presenza di rituale proposizione di domanda riconvenzionale finalizzata all’esame del merito; infatti, posto che l’interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali e sorge dalla soccombenza, connessa ad una statuizione del giudice a quo capace di arrecare pregiudizio alla parte, la quale, proprio col mezzo dell’impugnazione, tende a rimuovere il pregiudizio stesso, non può ipotizzarsi una situazione di pregiudizio per il convenuto nel fatto che il giudice a quo, ravvisando un ostacolo processuale all’esame della domanda, ne riconosca la soggezione a siffatta situazione ostativa, anzichè esaminarla nel merito”; Cass., Sez. L, Sentenza n. 10848 del 11/05/2006, Rv. 589009: “il ricorso incidentale per cassazione, anche se condizionato, deve essere giustificato da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al ricorrente, ovvero deve fondarsi sulla soccombenza, con la conseguenza che esso deve essere considerato inammissibile quando proposto dalla parte vittoriosa, anche con riguardo alle questioni non decise dalla sentenza impugnata perchè ritenute assorbite”).

D’altronde – si osserva per completezza – viene chiarito nello stesso ricorso incidentale che l’effettivo interesse alla base dello stesso è connesso all’eventuale pronunzia sulle spese (compensate dalla corte di merito) che la ricorrente avrebbe potuto conseguire.

Ma in tal caso avrebbe dovuto essere censurata direttamente la statuizione sulle spese, il che non risulta avvenuto.

3. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale denominato “adesivo” sono rigettati, mentre, per il resto, il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile.

In considerazione dell’alterno esito della controversia in sede di merito, possono ritenersi sussistere i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto della citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso principale e quello incidentale denominato “adesivo”;

– dichiara per il resto inammissibile il ricorso incidentale;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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