Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15020 del 16/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 16/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/06/2017),  n. 15020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10833/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

S.N., rappresentata e difesa dall’Avv. Sandra Cassoni, con

domicilio eletto in Roma, via Cola di Rienzo, n. 297, presso lo

studio dell’Avv. Stefano Palmieri;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sezione staccata di Latina, n. 452/39/12 depositata il 18 ottobre

2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2017

dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento per la ripresa a tassazione, a fini Irpef, Iva e Irap per l’anno 2004, del maggior reddito imponibile induttivamente determinato sulla base dei movimenti bancari ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 – la C.T.R. del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello della contribuente S.N. e rigettato quello incidentale dell’Ufficio, ritenendo totalmente ingiustificato l’atto impositivo, per avere la predetta adeguatamente contrastato, con la documentazione prodotta, la presunzione di maggior reddito posta a base dell’accertamento;

che, con riferimento all’Irap, la Commissione regionale ha altresì ritenuto che – alla stregua dei dati, processualmente incontroversi, relativi alle condizioni di lavoro della contribuente – mancassero elementi indicativi dell’autonoma organizzazione;

che avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto idonee a superare la presunzione di maggior reddito le circostanze dedotte dalla contribuente con riferimento ai prelevamenti, trascurando del tutto la necessità, per la stessa contribuente, di offrire analoga prova contraria con riferimento agli accreditamenti, in relazione ai quali la C.T.P. aveva riconosciuto fondata la pretesa tributaria;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce “motivazione insufficiente e contraddittoria, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere i giudici d’appello limitato la propria disamina unicamente ai prelevamenti contestati con l’avviso di accertamento, omettendo completamente di motivare circa gli accreditamenti (o versamenti) risultanti dai conti;

che con il terzo motivo la ricorrente deduce altresì “motivazione insufficiente e contraddittoria, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Commissione regionale omesso di prendere in considerazione – ai fini della valutazione del presupposto Irap – i dati relativi alle spese per compensi a terzi, evidenziati dal Modello Unico 2005 presente in atti (e segnatamente desumibili dal quadro RE);

che con un quarto motivo la ricorrente infine ripropone le medesime doglianze poste a fondamento del secondo e del terzo motivo prospettando in relazione alle stesse anche omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54), fatto secondo la ricorrente rappresentato “dall’esistenza di accreditamenti sui conti, di cui la sentenza non parla”;

ritenuta l’inammissibilità del secondo e del terzo motivo (il cui esame appare logicamente prioritario) in quanto esplicitamente dedotti con riferimento alla previsione – e in relazione dunque ai requisiti contenutistici – di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione previgente alla modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134: norma però – quella previgente – non applicabile nel caso in esame, essendo questo soggetto, ratione temporis, alla nuova disciplina (la quale, infatti, secondo la norma transitoria di cui al D.L. n. 83 del 2012, citato art. 54, comma 3, “si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione” e, dunque, alle sentenze pubblicate a partire dall’11 settembre 2012);

considerato che è invece ammissibile il quarto motivo, nella parte in cui è diretto a denunciare, in termini coerenti con detta nuova previsione, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato “dall’esistenza di accreditamenti sui conti, di cui la sentenza non parla”;

che invero la censura soddisfa i requisiti formali e contenutistici richiesti dalla norma richiamata come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 22/09/2014, n. 19881), non potendosi dubitare che il fatto del quale si denuncia l’omesso esame (ossia l’esistenza di versamenti o accreditamenti sui conti bancari della contribuente) costituisca tema centrale del dibattito processuale, per essere posto a fondamento dell’avviso di accertamento (il cui contenuto è peraltro per intero trascritto anche in ricorso) e per essere stato altresì specificamente considerato nella sentenza di primo grado che, proprio con riferimento a tale parte dei movimenti bancari, e limitatamente al loro complessivo importo (Euro 65.408,77), aveva affermato la legittimità dell’atto impositivo;

che la decisività di tali fatti è in re ipsa, dal momento che il riconoscimento della loro sussistenza comporta necessariamente – in forza della presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 – una diversa determinazione della base imponibile, in mancanza di prova contraria, del cui onere è gravata la contribuente, idonea a giustificarne altrimenti la provenienza;

che ciò posto la doglianza, nei detti termini esposta, è fondata;

che non è dato invero rinvenire in alcuna parte della sentenza d’appello una qualche affermazione idonea ad attestare, sia pure implicitamente ma univocamente, che tali fatti (versamenti) siano stati specificamente considerati, sia pure per negarne la rilevanza o idoneità a giustificare l’accertamento;

che diversamente è a dirsi, con riferimento al medesimo quarto motivo, nella parte in cui è diretto a denunciare analogo vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nuovo testo), con riferimento all’Irap pure pretesa con l’accertamento impugnato;

che per tale parte invero una tale omissione – peraltro nemmeno specificata dalla ricorrente – non è dato riscontrare nella sentenza impugnata, in essa facendosi espresso riferimento agli elementi contenuti nel quadro RE della dichiarazione, ma pervenendosi nondimeno a una valutazione (nel nuovo regime in sè non più sindacabile sul piano della sufficienza e congruità motivazionale) di inidoneità degli stessi a rappresentare la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione;

che peraltro il fatto indicato (indicazione in dichiarazione di compensi corrisposti a terzi) non può di per sè ritenersi connotato da sicura decisività, non potendo l’esborso in questione di per sè bastare – in mancanza di altre necessarie precisazioni, nella specie mancanti, circa la causa dello stesso e i servizi a cui si riferisce – a dar prova del presupposto d’imposta;

che, in ragione dell’accoglimento del quarto motivo, nei limiti sopra indicati, rimane assorbito l’esame del primo motivo di ricorso;

che conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al giudice a quo affinchè proceda a nuovo esame, in relazione e nei limiti del motivo accolto, provvedendo altresì al regolamento delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il quarto motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo; dichiara assorbito il primo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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