Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15020 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3953/2014 R.G. proposto da:

Caffetteria del Centro di Z.L. & C. s.a.s., in persona

del legale rappresentante pro tempore, Z.L. e

B.L., tutti rappresentati e difesi dall’avv. Dorigo Giordano, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Verino Mario Ettore,

sito in Roma, via Barnaba Tortolini, 13;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 71/29/13, depositata il 4 luglio 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 febbraio

2020 dal Consigliere Catallozzi Paolo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Sanlorenzo Rita, che ha concluso chiedendo l’estinzione del

giudizio per rinuncia;

udito l’avv. De Bonis Eugenio, per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Caffetteria del Centro di Z.L. & C. s.a.s., Z.L. e B.L. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 4 luglio 2013, di reiezione dell’appello dai medesimi proposti avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il loro ricorso per l’annullamento degli avvisi di accertamento con cui era stata rettificata le dichiarazioni rese, per gli anni 2003 e 2004, dalla società e, relativamente ai redditi di loro competenza, dai soci illimitatamente responsabili.

2. Dall’esame della sentenza impugnata si evince che con gli atti impositivi era stata contestata l’omessa contabilizzazione di acquisti di merce (caffè) e la conseguente omessa contabilizzazione dei ricavi derivanti dalla vendita della stessa.

2.1. Il giudice di appello ha dato atto che una prima sentenza di appello, di accoglimento del gravame dei contribuenti, era stata cassata da questa Corte per insufficienza della motivazione nella parte in cui era stato escluso che gli indizi raccolti dall’Ufficio fossero gravi, precisi e concordanti e, in quanto tali, idonei a fondare l’accertamento di maggiori ricavi non dichiarati ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d).

Ha, quindi, respinto l’appello dei contribuenti, evidenziando che tali indizi, consistenti nel rinvenimento di documentazione extracontabile presso altra società, nel riferimento in essa contenuta a cessioni in favore di tale Luisa Zanetti e del collegamento di siffatto nominativo con la società in oggetto, erano tali da far ritenere che si trattasse di acquisti non contabilizzati di merce e che la stessa fosse stata poi ceduta, con occultamento dei relativi ricavi.

3. Il ricorso è affidato a sette motivi.

4. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. Con nota del 30 gennaio 2020, comunicata alla parte controricorrente, i ricorrenti allegano la sopravvenuta estinzione della pretesa erariale, a seguito di adesione alla definizione agevolata D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 6, e versamento delle somme dovute, chiedendo l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la rinuncia al ricorso per cassazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sulla base del contenuto dell’istanza dei ricorrenti e della documentazione alla stessa allegata, attestante l’avvenuta definizione della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso.

2. Quanto al regime delle spese, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, (conv., con modif., nella L. 1 dicembre 2016, n. 225), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicchè, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (così, Cass. 27 aprile 2018, n. 10198).

3. Del pari, non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in quanto il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso risiede nella adesione allo strumento di definizione del carico pendente, sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cfr. Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782).

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;

compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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