Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1502 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1023/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 145/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PARMA, depositata il 12/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, con cui si chiede che

visto l’art. 375 c.p.c., la Corte di Cassazione, in Camera di

consiglio, accolga il secondo motivo del ricorso perchè

manifestamente fondato con le conseguenze di legge.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Letto il ricorso avverso la sentenza in epigrafe, che ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP corrisposta con riferimento al periodo in contestazione;

ritenuto che il ricorso dell’Agenzia è manifestamente fondato, dovendosi accogliere la censura secondo cui la decisione impugnata si rivela in contrasto con il consolidato principio, secondo cui, in tema di IRAP, l’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, postula che l’attività abituale ed autonoma del contribuente si avvalga di un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva; non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, nè assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione di tale presupposto, la circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perchè la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità (Cass. n. 5011/07).

considerato che, nella specie, la decisione impugnata ha ritenuto ininfluente l’accertamento in concreto del dedotto difetto di autonoma organizzazione dell’attività del professionista, ponendosi anche cosi in contrasto con il consolidato orientamento secondo cui l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è soggetto all’applicazione dell’imposta soltanto se si tratti di attività autonomamente organizzata, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 3677 del 2007);

che si rivela, invece, manifestamente infondata l’altra censura, con cui la parte erariale ripropone la propria diversa e non condivisibile “lettura” della normativa in questione;

che l’accoglimento del ricorso, nei termini sopra specificati, comporta la cassazione della sentenza impugnata; poichè sono necessarie ulteriori indagini di fatto, in ordine alla verifica in concreto del dedotto difetto di autonoma organizzazione dell’attività professionale in lite, la causa va rinviata ad altra Sezione della medesima C.T.R., la quale provvederà in ordine alle spese, incluse quelle del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione C.T.R. dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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