Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1502 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/01/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 23/01/2020), n.1502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20743-2013 proposto da:

T.L., T.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato

MARSICO LUIGI, rappresentati e difesi dall’avvocato STASI

ALESSANDRA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

intimata –

e da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

T.L., T.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 122/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 01/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

Che:

T.L. e T.G. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 122/26/2013, depositata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, I’l luglio 2013, con la quale era dichiarata la nullità del giudizio di primo grado, celebrato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia, per violazione del litisconsorzio, con rimessione del giudizio in primo grado.

Hanno rappresentato che alla società Carni Più di T.L. & C s.a.s., di cui erano soci, il 13 aprile 2010 erano notificati avvisi di accertamento ai fini Irap ed Iva relativamente agli anni 2006 e 2007. Si erano opposti agli atti impositivi, proponendo ricorsi nella duplice veste di rappresentanti della società ed in proprio quali soci. La adita Commissione tributaria provinciale di Foggia, con sentenza n. 43/07/2011, aveva accolto parzialmente le ragioni dei ricorsi riuniti, riducendo le pretese fiscali. Tale sentenza era stata confermata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia con sentenza n. 15/26/2012.

In data 13 settembre 2011, quindi in data successiva alla sentenza emessa nei confronti della società in primo grado, l’Agenzia delle entrate notificò ai Trombetta distinti avvisi di accertamento, ai fini Irpef per gli anni d’imposta 2006 e 2007, rideterminando il reddito di impresa D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 5, per quanto accertato in capo alla società.

I Trombetta adirono la Commissione tributaria provinciale di Foggia avverso gli atti impositivi, lamentando innanzitutto che in essi non era considerata la riduzione delle pretese fiscali deliberata dal giudice tributario nei confronti della società.

Con sentenza n. 116/03/2012 la Commissione provinciale, tenendo conto che i soci si erano costituiti anche nel giudizio afferente la società, accolse i ricorsi dei contribuenti, estendendo loro le statuizioni relative alla società.

Entrambe le parti impugnarono la sentenza, i contribuenti in merito alla compensazione delle spese di giudizio, l’Agenzia delle entrate, con appello incidentale, in merito alla decisione assunta dal giudice di primo grado, contestata perchè il contenzioso contro la società era ancora pendente dinanzi alla Corte di cassazione, sicchè non faceva ancora stato ai fini dell’accertamento del reddito d’impresa dei Trombetta, imponendosi al più una sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c..

La Commissione regionale, ritenendo violato il litisconsorzio necessario per non esserne parte anche la società, dichiarò d’ufficio la nullità della sentenza di primo grado, rinviando a quel giudice il procedimento.

I ricorrenti censurano la decisione con tre motivi:

con il primo per inammissibilità dell’appello, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), perchè tanto il ricorso principale quanto quello incidentale, non notificati a mezzo dell’ufficiale giudiziario, non erano stati depositati presso l’ufficio della segreteria della commissione tributaria, che aveva pronunciato la sentenza appellata, così violando la prescrizione del D.Lgs. 31 dicembre 1986, n. 546, art. 53, comma 2, seconda parte, ratione temporis vigente, prescritta a pena di inammissibilità dell’impugnazione;

con il secondo per violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè il giudice regionale, dichiarando d’ufficio la nullità della sentenza di primo grado per violazione delle regole sul litisconsorzio necessario, questione mai sollevata dalle parti processuali, aveva deciso senza assegnare alle parti un termine a difesa, in merito alla novità della questione;

con il terzo per falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1986, n. 546, art. 14, e art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver erroneamente affermato la violazione delle regole sul litisconsorzio necessario, atteso che i soci odierni ricorrenti si erano già costituiti nel giudizio avverso gli atti impositivi contro la società.

hanno chiesto dunque la declaratoria di inammissibilità del giudizio di appello, senza rinvio se accolto il primo motivo; in via subordinata, relativamente agli altri motivi, la cassazione con rinvio della sentenza.

Si è costituita l’Agenzia, che ha ribattuto al ricorso dei contribuenti, chiedendone il rigetto. Con ricorso incidentale ha a sua volta censurato la decisione, contestando, con unico motivo, la statuizione del giudice regionale sulla nullità del giudizio di primo grado per mancato rispetto del litisconsorzio necessario, dolendosi della mancata applicazione della sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c., sino alla definizione del contenzioso contro la società, pendente dinanzi a questa Corte.

I contribuenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Va esaminato il primo motivo del ricorso principale, che se fondato assorbirebbe ogni altro motivo di censura della sentenza, compresa quella formulata con il ricorso incidentale.

I contribuenti hanno evidenziato una questione pregiudiziale d’inammissibilità dell’appello, perchè violato un presupposto di impugnazione della sentenza di primo grado, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, seconda parte, ratione temporis vigente, secondo il quale “Ove il ricorso non sia notificato dall’ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.”.

Questo periodo della norma, introdotto dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 2, conv. con modificazioni in L. 2 dicembre 2005, n. 248, è stato successivamente abrogato dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 36. Tuttavia, secondo il principio tempus regit actum, la prescrizione era vigente all’epoca in cui fu proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, della cui sentenza ora si controverte.

Trattandosi peraltro di prescrizione processuale finalizzata al perfezionamento dell’appello (cfr. Cass., 12861/2014), la sua inosservanza costituisce ragione di inammissibilità dell’appello, sollevabile pertanto anche d’ufficio in ogni stato del giudizio.

Ciò chiarito, i ricorrenti in via principale hanno evidenziato che a tale adempimento non provvidero, nè peraltro ad esso provvide l’Agenzia, ricorrente incidentale.

Ebbene, nell’ipotesi di mancato adempimento alla prescrizione da parte del ricorrente principale, e, per l’ipotesi di ricorso incidentale, di mancata osservanza della prescrizione anche da parte del ricorrente incidentale, questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che l’appello incidentale è inammissibile, anche se tempestivamente proposto, quando non sia depositata copia dello stesso nella segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, ove sia inammissibile anche l’appello principale. Infatti, pur non essendo la prima impugnazione travolta dall’inammissibilità della seconda, atteso che questa conseguenza è prevista per le sole impugnazioni incidentali tardive, l’incombente del deposito deve ritenersi imposto anche all’appellante incidentale tempestivo, ai sensi dell’art. 53, comma 2, cit., in quanto diretto ad evitare il rischio di un’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Nè la previsione di tale onere a carico dell’appellante incidentale rende allo stesso estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa, spettandogli il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale per costituirsi e, quindi, per verificare se l’appellante principale abbia effettuato l’adempimento o se, invece, egli debba surrogarsi a questo per evitare la pronuncia di inammissibilità (Cass., 4679/2012).

Ad ulteriore chiarimento del principio è utile evidenziare che l’inammissibilità dell’appello principale, determinata dall’omesso o tardivo deposito dell’atto d’impugnazione nella segreteria della commissione tributaria di primo grado, comporta anche quella del gravame incidentale egualmente non depositato, atteso che tale adempimento deve ritenersi imposto anche all’appellante incidentale in quanto diretto ad evitare il rischio di un’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, mentre, laddove questo rischio non sussista, per essere stato regolarmente depositato l’appello principale, la declaratoria d’inammissibilità di quest’ultimo per altre cause non travolge l’appello incidentale ritualmente proposto (Cass., 1253/2017; cfr. inoltre 17722/2016; 15432/2015).

Deve in conclusione affermarsi che il gravame principale come quello incidentale erano inammissibili e il giudice regionale, non essendosi avveduto del vizio radicale da cui essi erano affetti, ha errato nel decidere la causa su una questione preliminare del giudizio.

Il motivo trova dunque accoglimento, mentre restano assorbiti gli altri motivi.

La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio. All’esito, tenendo conto dell’inattività di entrambe le parti, determinante la declaratoria di inammissibilità del giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; assorbiti gli altri. Cassa la sentenza senza rinvio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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