Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1502 del 22/01/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 22/01/2018, (ud. 30/11/2017, dep.22/01/2018),  n. 1502

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Condominio di (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Verbania n. 207/2016 del 19 aprile 2016.

M.L. resiste con controricorso.

La sentenza impugnata ha respinto l’appello proposto dallo stesso Condominio di (OMISSIS) avverso la sentenza n. 266/2015 del Giudice di pace di Verbania, la quale aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 17 settembre 2010 su domanda del Condominio (per spese condominiali deliberate in assemblee dell’ottobre 2009, del marzo e del maggio 2010). Il Giudice di pace ritenne legittimo il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato operato dal M. nel 2002 e quindi condivise la doglianza dell’opponente circa l’erroneità in suo danno dei riparti delle spese per il riscaldamento approvati con le citate deliberazioni. Il Tribunale di Verbania ha risposto all’eccezione del Condominio di (OMISSIS), secondo cui il M. avrebbe dovuto preventivamente impugnare le delibere del 2009 e del 2010, come lo stesso condomino risultava assente a tali riunioni e non era stato perciò messo in condizione di proporre impugnazione, non avendo ricevuto comunicazione dei verbali. Il Tribunale, sulla scorta delle risultanze dell’espletata CTU, ha poi ribadito la legittimità del distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento effettuata dal M..

Il primo motivo di ricorso del Condominio di (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1137 c.c., e richiama l’insegnamento di Cass. n. 17486/2006, insistendo con l’evidenziare come il condomino M. avrebbe dovuto impugnare le tre delibere assembleari che avevano approvato le spese oggetto di ingiunzione.

Il secondo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., e art. 2909 c.c., per omessa pronuncia su eccezione di giudicato esterno, formulata dal Condominio nell’atto di appello, con riferimento a pregressi decreti ingiuntivi resi dal Tribunale di Verbania e non opposti dal M., inerenti anch’essi al pagamento delle spese di riscaldamento.

Il terzo ed il quarto motivo del ricorso, proposti in via subordinata ai primi due, allegano l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione degli artt. 1118 e 2697 c.c., quanto alle prova incombente sul M. che il suo distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento avesse ridotto i consumi generali e non incrementato i costi degli altri condomini.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

E’ fondato il primo motivo.

Sussiste, in forza dell’art. 1130 c.c., nn. 1) e 3), e art. 1131 c.c., la legittimazione dell’amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, ad agire ed a chiedere, perciò, l’emissione del decreto ingiuntivo previsto dall’art. 63 disp. att. c.p.c., (come peraltro espressamente chiarito nella formulazione di tale norma risultante dopo la modifica introdotta con L. 11 dicembre 2012, n. 220, nella specie inapplicabile ratione temporis) contro il condomino moroso per il recupero degli oneri condominiali, una volta che l’assemblea condominiale abbia deliberato sulla loro ripartizione (cfr. Cass. Sez. 2, 09/12/2005, n. 27292; Cass. Sez. 2, 05/01/2000, n. 29).

Occorre peraltro ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonchè dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569).

Il Tribunale di Verbania non si è uniformato al costante orientamento di questa Corte, secondo il quale, nello stesso giudizio di opposizione, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione (nella specie, per aver l’assemblea posto a carico anche del condomino che si era distaccato dall’impianto di riscaldamento centralizzato le spese di gestione dello stesso), ma solo questioni riguardanti l’efficacia di quest’ultima. Per quanto detto, tale delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non soltanto la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l’opposizione solo qualora la delibera condominiale (nella specie, quelle approvate dal Condominio di (OMISSIS) nelle assemblee dell’ottobre 2009, del marzo e del maggio 2010) abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorchè non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938).

La dedotta mancata comunicazione delle delibere assembleari di approvazione e ripartizione delle spese ai condomini assenti ex art. 1137 c.c., al condomino M., in quanto vicenda del tutto estranea al procedimento formativo della volontà collegiale, può essere ragione che abbia impedito il decorso del termine di impugnazione stabilito da detta norma, ma non comunque motivo di invalidità da introdurre per la prima volta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei relativi oneri, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 11/08/2017, n. 20069; Cass. Sez. 2, 22/05/1974, n. 1507). Nè il condomino M. potrebbe lamentare l’annullabilità delle deliberazioni poste a fondamento dell’ingiunzione di pagamento per non essere stato proprio convocato a quelle riunioni, trattandosi di vizio invocabile comunque con l’impugnazione ex art. 1137 c.c., e non di doglianza che possa formare oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione (Cass. Sez. 2, 07/11/2016, n. 22573; Cass. Sez. 2, 01/08/2006, n. 17486).

E’ fondato anche il secondo motivo di ricorso, non avendo il Tribunale di Verbania preso in esame l’eccezione di giudicato esterno formulata dal Condominio di (OMISSIS) con riferimento ai decreti ingiuntivi n. 256/14 e n. 363/15. Il ricorrente aveva posto in evidenza come tali decreti ingiuntivi fossero stati richiesti dal medesimo Condominio per ottenere dal M. il pagamento di spese ordinarie comprensive delle spese di riscaldamento. Il Tribunale avrebbe pertanto dovuto verificare se i decreti ingiuntivi non opposti avessero dato luogo alla formazione tra le parti di un giudicato involgente altresì la ragione e la misura dell’obbligazione del condomino M. di concorrere alle spese di uso del riscaldamento centrale, nonchè l’inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione, quali quelli atti a prospettare l’insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria sul presupposto dell’esonero da tali spese del condomino che abbia distaccato le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune. Ove quei decreti recassero l’accertamento della sussistenza dell’obbligo di M.L. di contribuire alle spese d’uso del riscaldamento centralizzato, la situazione ivi accertata non potrebbe in radice formare oggetto di valutazione diversa nel presente giudizio, permanendo immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti.

Occorre infatti considerare come il giudice, nell’indagine volta ad accertare l’oggetto ed i limiti del giudicato esterno discendente da un decreto ingiuntivo non opposto, debba dare rilievo non unicamente al contenuto precettivo del provvedimento monitorio pronunziato, quand’anche agli elementi di fatto ed alle ragioni di diritto su cui era fondata la domanda di ingiunzione. Questa Corte ha sostenuto, del resto, che il giudice che emette il decreto ingiuntivo, accogliendo le ragioni del ricorrente, ne fa propri i motivi, per cui il riferimento a questi – portati a conoscenza dell’ingiunto mediante la notificazione sia del ricorso che del decreto, prevista dall’art. 643 c.p.c., comma 2 – è sufficiente ad integrare per relationem la motivazione del provvedimento, necessaria ai sensi del combinato disposto dell’art. 641, comma 1, e art. 135, comma 2, dello stesso codice di rito (Cass. Sez. L, 16/06/1987 n. 5310; Cass. Sez. 5, 20/08/2004, n. 16455). Ne consegue che il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo si estende pure alla causa petendi indicata a sostegno del credito azionato, abbracciando i fatti costitutivi esposti nel ricorso per ingiunzione come l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al medesimo ricorso e non dedotti con l’opposizione, mentre non si estende soltanto ai fatti successivi al giudicato, ovvero a quelli che comportino un mutamento del petitum e della causa petendi articolati in seno alla domanda accolta. Ove si tratti di decreto ingiuntivo per le rate maturate di un’obbligazione periodica, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale, pertanto, esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (cfr. Cass. Sez. 2, 2016, 06/06/2016, n. 11572; Cass. Sez. L, 23/07/2015, n. 15493; Cass. Sez. 3, 11/05/2010, n. 11360).

Rimangono assorbiti dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso i restanti motivi, proposti in via subordinata.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Verbania, in persona di diverso magistrato, che riesaminerà la causa alla luce dei principi enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, regolando altresì tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Verbania, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2018

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