Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1502 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. II, 21/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. T.A., difeso da se medesimo, elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’Avv. Andrea Bertolini (studio Casellato

Avvocati Penalisti) in Roma, Piazza Farnese, n. 101;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza n. 2009/636 del Tribunale di Sorveglianza di

Ancona depositata il 28 settembre 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 14

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

che l’Avv. T.A., difensore di fiducia di persona ammessa

al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione

avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona in data

28 settembre 2009, con cui è stata rigettata l’opposizione, ai sensi

del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni

legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dal

medesimo proposta contro il decreto di liquidazione del compenso

professionale;

che il ricorso è affidato a un motivo, il quale denuncia violazione

di legge.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Avv. T.A., difensore di fiducia di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona in data 28 settembre 2009, con cui è stata rigettata l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dal medesimo proposta contro il decreto di liquidazione del compenso professionale;

che il ricorso è affidato a un motivo, il quale denuncia violazione di legge.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, anteriormente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n, 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, non essendo stato notificato dalla parte ricorrente ad alcuno;

che, in difetto di instaurazione del contraddittorio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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