Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15019 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. III, 28/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 28/05/2021), n.15019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 37541/2019 proposto da:

O.E., (alias O.G.), (cod. fisc. (OMISSIS)),

rappresentato e difeso, giusta procura speciale su separato foglio

allegato, dall’Avvocato Michele Carotta, del Foro di Vicenza, con

studio in Vicenza, Contrà S. Stefano 15, elettivamente domiciliato

in Roma, presso la Cancelleria di questa Corte.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n.

12.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, n. 3515/2019,

pubblicata il 06/09/2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 gennaio

2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino.

 

Fatto

OSSERVA

Il signor, O.E., cittadino della (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda di riconoscimento delle cd. “protezioni maggiori”, il ricorrente ha dichiarato di aver subito, dopo la morte del padre, una pesante attività di mobbing da parte dello zio paterno (che intendeva impossessarsi dei terreni del defunto fratello), e a tal scopo aveva ordinato ad alcune delle sue guardie del corpo di trovarlo e imprigionarlo – cosa che sarebbe accaduta una settimana dopo, quando il ricorrente, dopo essersi allontanato, aveva fatto ritorno a casa, dove venne effettivamente imprigionato e picchiato, restandovi sequestrato per quasi un mese, per essere poi improvvisamente liberato, avendo lo zio deciso di ucciderlo. Fuggito nel bosco limitrofo, eludendo un colpo di pistola, egli si era recato presso un vecchio amico del padre, cui quest’ultimo aveva affidato i suoi risparmi, utilizzandoli per emigrare dapprima in Niger, poi in Libia, infine in Italia;

in via subordinata, il richiedente asilo ha poi dedotto l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione umanitaria.

La Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento il signor O. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che lo ha rigettato con ordinanza in data 21.12.2017;

il provvedimento, appellato dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello lagunare, con sentenza depositata in data 6/9/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) dell’assenza di attendibilità del suo racconto; 2) della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle tre forme di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14; 3) dell’impredicabilità di un’effettiva situazione di vulnerabilità del richiedente asilo, tale da legittimare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato dinanzi a questa Corte dall’odierno ricorrente sulla base di tre motivi di censura;

il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) non possono essere accolti i motivi sub 41.1. e 4.2. del ricorso nella parte in cui lamentano l’erroneità del giudizio di non credibilità del ricorrente e la mancata concessione della protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

2) Quanto alla valutazione di non credibilità della narrazione esposta dal sig. O., osserva il collegio come la motivazione adottata dalla Corte territoriale non presenti i vizi denunciati, poichè caratterizzata da una valutazione complessiva (e non atomistica) delle singole vicende come riferite dal ricorrente, di tal che la censura si risolve nella mera contrapposizione di una diversa valutazione delle stesse da parte della difesa.

3) Quanto al lamentato diniego delle protezioni maggiori di cui del citato art. 14, lett. a) e b), per giurisprudenza consolidata di questa Corte la mancanza di credibilità del richiedente asilo è ipso facto ostativa al relativo riconoscimento (al pari di quello dello status di rifugiato).

4) Quanto al rigetto della domanda di protezione di cui all’art. 14, lett. c), la Corte veneta ha correttamente adempiuto al proprio dovere di cooperazione istruttoria, citando una COI attendibile ed aggiornata (EASO Report Nigeria Security del 2018), ed evidenziando come, nella zona di Igbodo (Delta State) non possa dirsi esistente “una situazione di violenza generalizzata, di conflitto armato o di anarchia senza il controllo dell’autorità”.

5) Deve, viceversa, trovare accoglimento il motivo sub 4.3., che lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

In particolare, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui la Corte di appello ne ha rigettato la richiesta con la seguente motivazione: “neppure si ravvisano i presupposti per la protezione umanitaria mancando qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio”, in tal guisa ignorando patentemente i criteri indicati da questa Corte, a far data dalla ordinanza 4455/2018 (poi confermata dalle stesse sezioni unite con la sentenza 29460/2019) in tema di comparazione, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, tra la situazione del Paese di origine ed il livello di integrazione raggiunto in Italia.

Non erra il ricorrente a lamentare la mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato (che meglio andrebbe qualificata, a giudizio del collegio, come vera e propria inesistenza motivazionale, frutto di una evidente attività di cd. “copia e incolla”, pur drasticamente stigmatizzata da questa Corte con la sentenza 31370/2018).

Se, per il riconoscimento dello status di rifugiato, o della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b), deve essere dimostrato che il richiedente asilo abbia subito, o rischi concretamente di subire, atti persecutori come definiti dall’art. 7 (atti sufficientemente gravi per natura o frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti), così che la decisione di accoglimento consegue ad una valutazione prognostica dell’esistenza di un rischio, onde il requisito essenziale per il riconoscimento di tale forma di protezione consiste nel fondato timore di persecuzione, personale e diretta, nel paese di origine del richiedente asilo, alla luce di una violazione individualizzata – e cioè riferibile direttamente e personalmente al richiedente asilo, in relazione alla situazione del Paese di provenienza, da compiersi in base al racconto ed alla valutazione di credibilità operata dal giudice di merito, diversa, invece, è la prospettiva dell’organo giurisdizionale in tema di protezione umanitaria, per il riconoscimento della quale è necessaria e sufficiente (anche al di là ed a prescindere dal giudizio di credibilità del racconto) la valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione del Paese di origine, qualora risulti ivi accertata la violazione del nucleo incomprimibile dei diritti della persona che ne vulnerino la dignità – accertamento che prende le mosse, e non può prescindere, dal dettato costituzionale di cui all’art. 10, comma 3, ove si discorre di impedimento allo straniero dell’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Pertanto, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, deve ritenersi necessaria e sufficiente la valutazione dell’esistenza e della comparazione degli indicati presupposti (per tutte, Cass. 8819/2020), che non sono, pertanto, condizionati dalla eventuale valutazione negativa di credibilità.

Il riconoscimento della protezione umanitaria, pertanto, postula – una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto l’obbligo per il giudice del merito, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, di cooperare nell’accertamento della situazione reale del Paese di provenienza, mediante l’esercizio di poteri/doveri officiosi d’indagine, ed eventualmente di acquisizione documentale attivando i necessari canali diplomatici ed amministrativi tramite rogatorie (Cass. n. 28435/2017; Cass. 18535/2017; Cass. 25534/2016) – essendo quel giudice investito di singole vicende aventi ad oggetto i diritti fondamentali della persona, e non di cause cd. “seriali”, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente; e al fine di ritenere adempiuto tale obbligo officioso, l’organo giurisdizionale è altresì tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. n. 11312 del 2019) – senza incorrere nell’errore di utilizzare le fonti informative che escludano l’esistenza di un conflitto armato interno o internazionale (rilevanti al solo fine di valutare la domanda di protezione internazione sub specie del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)) – al diverso fine di valutare la situazione del Paese di origine sotto l’aspetto della tutela dei diritti umani e del loro nucleo in comprimibile.

Viene, inoltre, totalmente omessa, nella specie, la pur necessaria valutazione delle evidente integrazione dello straniero, che risulta compiutamente rappresentata nell’atto di appello, ed esaustivamente esposta al folio 19 del ricorso per cassazione (ove si specifica che il richiedente asilo ha frequentato corsi di lingua e di formazione professionale, lavora regolarmente dall’anno 2016, versa regolarmente le tasse, è parte conduttrice in autonomia di un contratto di locazione).

Va pertanto riaffermato il principio di diritto, cui il giudice di rinvio si atterrà rigorosamente, alla luce del quale, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del suo riconoscimento, occorre operare la valutazione comparativa della situazione oggettiva (oltre che eventualmente soggettiva) del richiedente con riferimento al Paese di origine sub specie della libera esplicazione dei diritti fondamentali della persona, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, pur senza che abbia rilievo esclusivo l’esame del livello di integrazione, isolatamente ed astrattamente considerato;

Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del motivo di ricorso nei termini sopra specificati, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Venezia che, in diversa composizione, applicherà i principi di diritto dianzi indicati, oltre a provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

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