Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15019 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/07/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 21/07/2016), n.15019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20929/2015 proposto da:

N.M., (C.F. (OMISSIS)), B.E. (C.F. (OMISSIS)) e

B.A. (CF (OMISSIS)), quali eredi di B.G.,

tutti rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELE MARRA e da

considerarsi domiciliati per legge in ROMA, presso la SUPREMA CORTE

DI CASSAZIONE;

– ricorrenti –

contro

M.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2158 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, emessa il 21/06/2015 e depositata il 22/06/2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato MICHELE MARRA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – N.M., B.E. ed A., quali eredi di B.G., ricorrono – affidandosi a due motivi – per la cassazione della sentenza n. 2158 del 21-22.6.15, con cui il tribunale di S. Maria Capua Vetere ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione dal loro dante causa dispiegata ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione per il rilascio del bene immobile di sua proprietà, oggetto di pignoramento e poi di vendita giudiziaria, ha disposto, a conclusione di quella procedura, una “assegnazione” dei beni mobili ivi rinvenuti in favore dell’aggiudicataria M.E.: e tanto poichè il ricorso introduttivo dell’opposizione, una volta notificato al B. l’impugnato provvedimento fin dal 15 marzo 2012, era stato poi depositato in cancelleria soltanto in data 11.4.12, benchè notificato il 2-3.4.12. L’intimata non espleta attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – I ricorrenti N.M., B.E. ed A., nella dedotta qualità, si dolgono:

– col primo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in combinato disposto con gli artt. 617 e 507 c.p.c.”: lamentando l’assoluta ingiustizia del provvedimento impugnato, che aveva disposto di beni mobili in una procedura esecutiva per rilascio di immobili e quindi in carenza assoluta di titolo in capo al procedente e di poteri in capo al giudice dell’esecuzione, sicchè, in mancanza o all’esaurimento di una procedura esecutiva e quindi venuto meno un giudice dell’esecuzione, l’unico mezzo di reazione sarebbe stato un’opposizione agli atti esecutivi soggetta al solo onere di notifica entro i venti giorni e non anche a quello del deposito del relativo ricorso entro lo stesso termine;

– col secondo motivo, di “nullità della sentenza a sorpresa” e di “violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., in combinato disposto con l’art. 360, n. 3”: protestando per la carenza di indicazione, da parte del giudice, alle parti della questione di rito rilevata di ufficio e che avrebbe poi definito la controversia.

3. – Va premesso che il decreto di trasferimento dell’immobile pignorato, emesso ai sensi dell’art. 586 c.p.c., costituisce titolo esecutivo in favore dell’aggiudicatario al fine di ottenere il rilascio del bene immobile che ne è oggetto, oltretutto nei confronti non solo del debitore, ma pure di chiunque altro non possa vantare un diritto opponibile ai creditori (Cass. 4 luglio 2006, n. 15268; Cass. 29 maggio 1995, n. 6038; Cass. 6 maggio 1986, n. 3024; Cass. 22 aprile 1963, n. 1024); in base ad esso, allora, l’aggiudicatario, nuovo proprietario del bene proprio – ma solo in dipendenza (per tutte: Cass. 24 gennaio 2007, n. 1498; Cass. 16 settembre 2008, n. 23709) di tale decreto; ha diritto di azionare lo specifico procedimento esecutivo previsto dagli artt. 605 c.p.c. e segg., per conseguire il rilascio dell’oggetto del titolo medesimo, vale a dire l’immobile, libero e vuoto di persone e di cose, secondo la formula tradizionale (dipendendo, per comune esperienza, solo dalla totale libertà dell’immobile la facoltà di un suo pieno e incondizionato godimento).

4. – E’ poi evidente che la nuova esecuzione costituisce un autonomo processo esecutivo, con soggetto attivo tendenzialmente diverso (l’aggiudicatario non è di regola l’espropriante), non necessariamente coincidente soggetto passivo (potendo esserlo anche un terzo) e sicuramente diverso titolo esecutivo (quello in base a cui procede l’espropriazione è per somma di denaro, quello in base a cui si rilascia è appunto un diverso provvedimento giurisdizionale, benchè con l’indubbia peculiarità di essere stato emesso nel corso di un processo esecutivo per espropriazione).

5. – Ciò posto, il primo motivo è infondato.

6. – E’ certo indubbia la singolarità del provvedimento di assegnazione, che ha ad oggetto i beni mobili rinvenuti in un immobile oggetto di esecuzione per rilascio e quindi beni del tutto estranei a quest’ultima e riguardo ai quali il beneficiario dell’assegnazione non aveva alcun titolo a procedere in via esecutiva; e tanto:

– sia perchè i fatti sono anteriori alla riforma dell’art. 609 c.p.c., di cui del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 19, commi 1, lett. i) e art. 6-bis, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162), che ha infine procedimentalizzato l’incidente relativo ai mobili rinvenuti negli immobili oggetto di rilascio attraverso un complesso meccanismo che favorisce la loro vendita e prevede solo al suo esito – o, secondo l’interpretazione letterale, in mancanza di impulso in tal senso o anticipazione di spese da parte dell’esecutante – lo smaltimento o la distruzione, in mancanza di diversa istanza del creditore procedente, ma comunque sempre previa fissazione di un termine per l’asporto a chi a quest’ultimo sia tenuto o interessato;

– sia perchè non consta alcun coinvolgimento del debitore per rilascio nemmeno secondo le prassi applicate negli uffici giudiziari prima di detta riforma: alcune delle quali prevedevano una sostanziale anticipazione della riforma con acquisizione dei mobili e loro trasformazione in denaro con procedimenti assimilabili alla vendita dei beni in pegno, mentre altre si basavano, sulla scorta di autorevole dottrina, sulla previa qualificazione quali res derelictae – e quindi suscettibili di occupazione ai sensi dell’art. 923 c.c. – delle cose mobili rinvenute nell’immobile – e quindi concettualmente estranee ad un rilascio di quest’ultimo, ma pur sempre idonee ad impedire la pienezza del soddisfacimento del diritto del creditore a conseguire l’immobile libero anche da quelle – onde configurare almeno una presuntiva volontà di abbandonarle in capo a chi poteva desumersi esercitare su di esse la signoria di fatto cui corrisponde di norma, come per ogni bene mobile, il diritto reale di pari contenuto: visto che tutte tali prassi applicative comunque e correttamente esigevano almeno, a tal fine ed appunto, un formale avviso a chi ne appariva precedente detentore o possessore o un coinvolgimento di quest’ultimo prima di fargli conseguire la perdita del bene mobile.

7. – Tuttavia, anche il provvedimento reso a conclusione di una procedura esecutiva ormai conclusa va impugnato nelle forme dell’art. 617 c.p.c., dinanzi al giudice che lo ha reso, che non cessa certo le sue funzioni in dipendenza del suo provvedimento (quasi scomparendo nel nulla), se non altro proprio perchè impugnato (del resto configurandosi la permanenza del suo ufficio anche dopo l’esaurimento del processo, per regolare le situazioni correlate o dipendenti rimaste non definite: Cass., ord. 19 dicembre 2014, n. 27031): sicchè esso va depositato, a pena di decadenza, entro i venti giorni dalla sua legale conoscenza da parte dell’impugnante.

8. – D’altra parte, quest’ultimo – e cioè il dante causa degli odierni ricorrenti – non ha avuto difficoltà ad identificare il giudice dell’esecuzione nel momento in cui ha depositato il ricorso, una volta solo notificato nei termini, nella cancelleria di questo, sia pure poi reputando che la circostanza dell’avvenuta definizione della procedura di rilascio lo avrebbe abilitato a limitarsi alla notifica dell’atto introduttivo entro il termine di decadenza ed esentato dal rispetto delle forme di proposizione dell’opposizione mediante il suo deposito.

9. – Ma è da questa Corte già stato affermato (tra le ultime: Cass. 8 febbraio 2016, n. 2490, ove ulteriori riferimenti) che, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2, l’opposizione avverso gli atti del giudice dell’esecuzione si propone con ricorso, che deve essere depositato in cancelleria nel termine perentorio di venti giorni, sicchè, ove l’opposizione sia stata proposta con citazione anzichè con ricorso, è tempestiva, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, solo se il relativo atto risulti depositato nel rispetto di tale termine.

10. – Ora (tra le più recenti, in termini: Cass. 2 aprile 2014, n. 7708), opposizioni agli atti esecutivi svincolate dal termine decadenziale debbono qualificarsi francamente eccezionali. Infatti, il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale – secondo lo schema proprio del processo di cognizione bensì come una successione di subprocedimenti, cioè in una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi; tale autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le situazioni invalidanti, che si producano in una determinata fase, sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo mediante opposizione agli atti esecutivi proponibile anche dopo l’atto del giudice conclusivo della fase in cui si sono prodotte ed in deroga ai termini di decadenza previsti – solo in quanto impediscano che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l’espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori; al contrario, ogni altra situazione invalidante, di per sè non preclusiva del conseguimento dello scopo del processo, va eccepita con l’opposizione agli atti esecutivi nei termini di decadenza previsti (Cass. Sez. Un., 27 ottobre 1995, n. 11178; tra le molte successive: Cass. 17 dicembre 1996, n. 11251; Cass. 19 luglio 1997, n. 6665; Cass. 26 gennaio 1998, n. 724; Cass. 7 maggio 1999, n. 4584; Cass. 15 novembre 2000, n. 14821; Cass. 8 gennaio 2001, n. 190; Cass. 16 gennaio 2007, n. 837; Cass., ord., 22 febbraio 2008, n. 4652; Cass. 28 aprile 2011, n. 9451; Cass. 20 luglio 2011, n. 15903; Cass., ord. 16 gennaio 2013, n. 1012; Cass., ord. 28 maggio 2013, n. 13281; Cass. Sez. Un., 17 maggio 2013, n. 12101; Cass. Sez. Un., 29 luglio 2013, n. 18185): e con opportuno ulteriore richiamo alla distinzione tra atti del procedimento in senso stretto e atti procedimentali veri e propri, per i quali ultimi soltanto si può parlare di propagazione del vizio dell’atto precedente a quello successivo, con la conseguenza che il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi decorre dalla chiusura della fase del processo esecutivo in cui detta nullità si è verificata (Cass. 29 settembre 2009, n. 20814).

11. – Nella specie, benchè privo di riferimenti a qualunque coinvolgimento del debitore esecutato per il rilascio del bene, l’atto impugnato non trasmoda nella peculiare gravità sopra descritta, di idoneità ad impedire che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, visto che, sia pure con probabile effettiva non adeguata considerazione dei diritti del soggetto passivo dell’esecuzione per rilascio, ha conseguito proprio lo scopo della liberazione concreta del bene immobile che ne era l’oggetto: il soggetto che se ne era ritenuto leso avrebbe quindi non solo potuto ma soprattutto dovuto impugnare quel provvedimento entro i venti giorni dalla sua conoscenza, depositando il ricorso ex art. 617 c.p.c., nella cancelleria di quello che non solo era stato, ma che soprattutto continuava ad essere proprio in pendenza dei termini di impugnazione, il giudice di quel processo esecutivo concluso con quel provvedimento che veniva impugnato.

12. – Pertanto, correttamente dell’opposizione agli atti esecutivi è stata rilevata la tardività e quindi dichiarata l’inammissibilità.

13. – Il secondo motivo è del pari infondato.

14. – Il principio della c.d. terza via (o della sentenza a sorpresa) – in base al quale è nulla la decisione fondata su questione non sottoposta al contraddittorio delle parti – non si applica infatti in caso di questione di puro diritto e, quindi, di mero rito rilevata di ufficio senza procedere alla sua previa segnalazione alle parti onde consentire loro di aprire la discussione su di essa:

– in primo luogo, perchè in tali circostanze, da tali omissioni può derivare un vizio di error in iudicando, ovvero di error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato (da ultimo: Cass. 16 febbraio 2016, n. 2984; Cass. 12 aprile 2013, n. 8936);

– in secondo luogo, neppure in astratto si configura la violazione dell’art. 101 c.p.c., perchè anche la prospettazione preventiva alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati (Cass. 26 maggio 2016, n. 10895; Cass. Sez. Un., 15 dicembre 2015, n. 25208; Cass., ord. 5 marzo 2014, n. 5226; Cass. 7 novembre 2013, n. 25054; Cass., ord. 30 aprile 2011, n. 9591; Cass. Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20935).

15. – Neppure può ipotizzarsi la contrarietà di tale consolidata soluzione ai principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (in Italia ratificata – in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 – con L. 4 agosto 1955, n. 848) e soprattutto del suo art. 6, par. 1, come interpretato dalla Corte europea a tanto deputata con una recentissima sentenza del 17.5.16 (Corte Eur. Dir. Uomo, 4^ sez., su ricorso n. 4687/11, Liga portuguesa de futebol profissional contro Portogallo), sia perchè la relativa pronunzia non è ancora definitiva, sia perchè l’attenta lettura della decisione porta ad escludere l’estensibilità del principio ai casi di questioni di inammissibilità per violazione di condizioni o forme o termini di proposizione della domanda.

16. – E’ noto invero che il generale obbligo dello Stato italiano, al pari di qualunque altro firmatario della Convenzione, di conformarsi ai principi della medesima, come interpretati dalla Corte Europea dalla medesima costituita come unico e finale arbitro al riguardo, è strutturato in Italia, dalle note pronunzie della Consulta (le nn. 348 e 349 del 2007, seguite, più di recente, dalla n. 49 del 26 marzo 2015), come obbligo, in prima battuta, dei singoli giudici nazionali di applicare le norme della Convenzione stessa in modo conforme alla giurisprudenza della Corte Europea (sia pure introducendo il concetto, affatto estraneo all’elaborazione di quella, della necessità che questa sia prima consolidata): sicchè il singolo giudice deve applicare la norma interna secondo un’interpretazione “convenzionalmente” orientata (cioè, orientata secondo i dettami sul punto imposti dalla giurisprudenza della Corte Europea) tutte le volte che non vi sia un contrasto aperto ed insanabile della disposizione testuale nazionale, rimettendo invece necessariamente alla Consulta la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117 Cost., ogni qual volta il contrasto non sia superabile in via meramente ermeneutica.

17. – Ora, il principio ricordato sopra al punto 14 non si pone in contrasto con la Convenzione Europea su richiamata, come interpretata dalla Corte sovranazionale, nemmeno nella appena accennata pronunzia. Questa, infatti, così argomenta:

“58. La Cour rappelle que le juge doit lui-meme respecter le principe du contradictoire, notamment lorsqùil tranche un litige sur la base d’un motif ou d’une exception souleves d’office (voir, mutatis mutandis, Skondrianos c. Grece, nos 63000/00, 74291/01 et 74292/01, 29-30, 18 decembre 2003; Clinique des Acacias et autres a France, nos 65399/01, 65406/01, 65405/01 et 65407/01, 38, 13 octobre 2005; Prikyan et Angelova c. Bulgarie, no 44624/98, parr. 42, 16 fevrier 2006; Amirov c. Armenie (dec.), no 25512/06, 18 janvier 2011; et Cepek, precitè, par. 45).

59. A’ ce sujet, la Cour rappelle que l’element determinant est la question de savoir si la requerante a etè “prise au depourvu” par le fait que le tribunal a fondè sa decision sur un motif relevè d’office (Villnow c. Belgique (dec.), no 16938/05, 29 janvier 2008; et Clinique des Acacias et autres, precitè, 43). Une diligence particuliere s’impose au tribunal lorsque le litige prend une tournure inattendue, d’autant plus s’il s’agit d’une question laissee à sa discretion. Le principe du contradictoire commande que les tribunaux ne fondent pas leurs decisions sur des elements de fait ou de droit qui n’ont pas etè discutes durant la procedure et qui donnent au litige une tournure que meme une partie diligente n’aurait pas etè en mesure d’anticiper (Cepek, precitè, par. 48)”.

18. – In altri termini, incontestato che lo stesso giudice deve rispettare il principio del contraddittorio (ciò che nel nostro ordinamento è stato consacrato dal nuovo testo dell’art. 101 c.p.c., comma 2, in definitiva affermazione dei principi elaborati dalla stessa giurisprudenza di legittimità: v. ad es. già Cass. 5 agosto 2005, n. 16577, o Cass. 21 novembre 2001, n. 14637) e soprattutto quando definisca una controversia sulla base di un motivo o di un’eccezione sollevati di ufficio, l’elemento determinante è sapere se la parte sia stata “presa alla sprovvista” dal fatto che il tribunale adito abbia deciso sulla base di un motivo rilevato di ufficio, imponendosi poi una diligenza particolare quando la controversia prenda una piega inattesa, soprattutto quando tanto è lasciato alla discrezionalità del giudicante; pertanto, il principio del contraddittorio esige che il giudice non fondi la sua decisione su elementi di fatto o di diritto che non siano stati discussi e che diano alla controversia una piega che anche una parte diligente non avrebbe potuto anticipare.

19. – Ora, la questione dell’ammissibilità per rispetto di forme o termini di proposizione della domanda (forme e termini ammessi dalla stessa Corte europea quali strumentali al buon funzionamento della giustizia ed alla certezza del diritto: Corte Eur. Dir. Uomo, 4^ sez., 3 luglio 2012, Radeva c. Bulgaria, in ricorso n. 13577/05, soprattutto 25-26; idem, Diaz Ochoa c. Spagna, 22 giugno 2006, in ricorso n. 423/03; ed alla sola condizione che essi non precludano, per un’interpretazione eccessivamente rigorosa, la disamina del merito: risultato che, per essere il termine di ben venti giorni e riferito ad una modalità anzi di maggiore facilitazione per l’impugnante quale il deposito in cancelleria di un giudice agevolmente individuabile, di certo non attinge la previsione del termine ex art. 617 c.p.c.), appartiene necessariamente al novero delle questioni che la parte dotata di una minima diligenza processuale ha l’onere di prefigurarsi e aspettarsi o anticipare.

20. – Deve allora ritenersi incombente – in via, per così dire, immanente – sulla parte munita di una minima diligenza processuale (e sul suo difensore dotato di una minima diligenza professionale) l’onere di prevenire, viepiù dinanzi a regole sufficientemente chiare – e suscettibili di ottemperanza agevole come quella di una forma (deposito del ricorso) e di un termine (venti giorni dalla conoscenza legale dell’atto), ogni potenziale sviluppo di un potere ufficioso che permane anche nei gradi successivi, potendo la violazione di quelli essere rilevata (salvo il solo caso in cui si sia formato un giudicato interno di segno contrario) di ufficio per la prima volta perfino in sede di legittimità (giurisprudenza costante; da ultimo, v. Cass. 13 agosto 2015, n. 16780): con il che è escluso qualunque profilo pure di non conformità del suddetto indirizzo giurisprudenziale, peraltro consolidato, ai canoni dell’art. 6 della richiamata Convenzione, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo.

21. – Conclusivamente, il secondo motivo è infondato alla stregua del seguente principio di diritto: il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti, sancito ora espressamente dall’art. 101 c.p.c., comma 2, non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, neppure ponendosi tale conclusione in contrasto con l’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, perchè questa, come interpretata dalla Corte Europea in modo vincolante per i giudici nazionali almeno fino ad aperto e testuale contrasto della norma interna con i principi della Convenzione, da un lato ammette forme e termini di proposizione della domanda, siccome strumentali al buon funzionamento della giustizia ed alla certezza del diritto, e dall’altro va intesa nel senso che il contraddittorio non debba necessariamente essere previamente suscitato sul punto quando si tratti di questioni di rito che la parte dotata di una minima diligenza processuale avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi.

22. – La pure evidente singolarità (prospettata beninteso come illegittimità) del provvedimento di “assegnazione” dei mobili, quindi, non sottraeva qmietii quest’ultimo nè all’ordinario regime di impugnazione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nè alla regola del deposito del relativo atto introduttivo entro venti giorni nella cancelleria del giudice che lo aveva adottato; e la violazione di questo termine bene è stata posta, anche senza preventiva sottoposizione al contraddittorio delle parti per rispondere da regola che la poneva ad esigenze minimali di ammissibilità dell’azione sempre rilevabili anche di ufficio, a fondamento della definizione in rito dell’azione con cui quella singolarità è stata fatta valere.

23 – Conclusivamente, entrambi i motivi essendo infondati, il ricorso va rigettato; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva l’intimata.

24. – Peraltro, trova applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto – senza possibilità di valutazioni discrezionali (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del detto art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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