Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15019 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15019 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
….-

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sul ricorso n. 5041/10 proposto da:
Agenzia delle Entrate,
rappresentante

pro tempore,

in persona del legale
elettivamente domiciliato

in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;

– ricorrente contro
S.I.C.O.M. di Gonfiotti Roberto & C. S.a.s., in persona
del suo legale rappresentante

pro tempore

Gonfiotti

Roberto, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. De
Sanctis n. 4, presso lo Studio dell’Avv. Giuseppe
Tenchini, che la rappresenta e difende, giusta delega

Data pubblicazione: 17/07/2015

in calce al controricorso;

– con troricarrente

avverso la sentenza n. 1/32/09 della Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 12
gennaio 2009;

udienza del 4 giugno 2015 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Paola Zerman, per la
ricorrente;
udito

l’Avv.

Giuseppe

Tenchini,

per

la

controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa Paola Mastroberardino,

che ha

concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 1/32/09 depositata il 12
gennaio 2009 la Commissione Tributaria Regionale della
Toscana, respinto l’appello dell’Agenzia della Entrate,
confermava la decisione n. 46/02/07 della Commissione
Tributaria Provinciale di Pistoia che aveva accolto il
ricorso di S.I.C.O.M. di Gonfiotti Roberto & C. S.a.s.
avverso l’avviso di liquidazione n. 001416-20 D1
Registro 2001 con il quale l’Amministrazione aveva
revocato l’agevolazione prevista dall’art. 33, coma 3,

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

1. 23 dicembre 2000, n. 388 relativamente all’acquisto
di un terreno in Comune di Buggiano (PT).
La CTR, ricordato che l’art. 33, comma 3, 1. n. 388
cit. stabiliva che <>. E, per di qui, la CTR faceva discendere
l’illazione secondo cui il PRG all’esame doveva farsi
consistere in <>. Illazione che, a giudizio
della CTR, sarebbe stata ulteriormente avvalorata <>. Difatti, ad avviso della CTR,
il Progetto Unitario Concordato (PUC) <>.
Contro la sentenza della CTR, l’Ufficio proponeva
ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La contribuente resisteva con controricorso.
Diritto

la sentenza denunciando in rubrica «Motivazione
insufficiente e contraddittoria in ordine ad un fatto
decisivo e controverso per il giudizio, in relazione
all’art. 360, coma 1, n. 5, c.p.c.>>, nella sostanza
rimproverando alla CTR di aver spiegato in modo
insufficiente e contraddittorio che «l’area in esame
sarebbe stata regolata “esaustivamente” dal PRG non
richiedendo una ulteriore pianificazione attuativa>>,
con la derivata conseguenza del riconoscimento del
diritto all’agevolazione in quanto al momento del
trasferimento il terreno non abbisognava di strumenti
urbanistici attuativi. La sintesi del fatto decisivo e
controverso era la seguente: <>. A riguardo l’Ufficio, dopo aver fatto
osservare che l’agevolazione all’esame era dall’art.
33, comma 3, 1. n. 388 cit. stabilita esclusivamente in
relazione ai terreni che al momento del loro
trasferimento fossero divenuti edificabili a seguito di
regolare approvazione di piani particolareggiati o a
seguito di regolare approvazione di strumenti
urbanistici attuativi del PRG comunque denominati che

o contraddittoria motivazione in relazione

consentissero il rilascio della concessione edilizia,
evidenziava che ai sensi dell’art. 21 bis delle Norme
Tecniche Attuative (NTA) del PRG, nella zona B6 in cui
era il terreno dedotto in lite <>. Con la

del PUC risultava assunta in data 3/8/2001 e la
relativa convenzione attuativa in data 12/11/2001,
ossia successivamente all’atto di trasferimento che
risaliva al 27/7/2001 … registrato il 12/11/2002>>, la
CTR erroneamente aveva riconosciuto il diritto
all’agevolazione nonostante che al momento del
trasferimento del terreno lo strumento attuativo del
PRG rappresentato dal PUC non fosse stato ancora stato
regolarmente approvato. Inoltre, aggiungeva l’Ufficio
con riferimento al parziale inserimento del terreno de
quo vertitur in un’area destinata dal PRG a «spazi
pubblici attrezzati a parco per il gioco e per lo
sport>>, non solo come per l’area edificabile anche
quest’area era da attuarsi ai sensi dell’art. 39 NTA
«per intervento edilizio diretto, di iniziativa
pubblica, in base ad un progetto unitario relativo a
tutta l’area>>, un «progetto unitario>> di cui al
momento del trasferimento del terreno la CTR non aveva
verificato l’esistenza e la cui esistenza al momento
del trasferimento la CTR aveva comunque erroneamente
giudicato irrilevante, ma altresì quest’area non
essendo stata destinata ad «attività edilizia>> andava

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conseguenza che, poiché <>.
Il motivo è infondato.
In effetti, come si è avuto cura di trascrivere in
narrativa, la CTR ha statuito che il PRG conteneva
disposizioni «particolareggiate» inerenti il
territorio, cosicché al momento del trasferimento
mancava soltanto la convenzione attuativa, cioè il PUC
o “progetto unitario concordato>>. E, in fattispecie
pressoché identiche, questa Corte ha già avuto
occasione di affermare il principio per cui <

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