Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15019 del 16/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 16/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/06/2017),  n. 15019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14093/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

A.O.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 16/26/11 depositata l’11 aprile 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6 aprile 2017

dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che – in controversia concernente l’impugnazione di avvisi di accertamento per maggiori Irpef e Add. Reg. relative agli anni 2000 e 2001, sulla base di determinazione sintetica del reddito operata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5, in relazione a spese per incrementi patrimoniali – la C.T.R. del Veneto, con la sentenza in epigrafe, accogliendo l’appello della contribuente, ne ha dichiarato la nullità, ritenendo che la documentazione bancaria prodotta da quest’ultima in giudizio: a) non incorresse nella sanzione di inutilizzabilità prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, non essendo stata specificamente richiesta dall’Ufficio; b) valesse a dimostrare “evidenti consistenti disponibilità finanziarie conseguenti a eredità e disinvestimenti di quote azionarie ereditate”;

che avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 e art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello della contribuente in quanto diretto a censurare solo la statuizione di inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla contribuente in primo grado, ma non anche l’ulteriore ratio decidendi rappresentata dalla inidoneità – comunque ritenuta dai giudici di primo grado – di quella documentazione a dimostrare che le disponibilità finanziarie da essa palesate fossero state utilizzate per gli incrementi patrimoniali;

che tale censura è fondata;

che si ricava invero dalla lettura della sentenza di primo grado – per ampi stralci trascritta in ricorso (con pieno rispetto dell’onere di autosufficienza) e alla quale comunque questo giudice ha diretto accesso, trattandosi di error in procedendo – che il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente è fondato su due distinte e autonome rationes decidendi, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, avendo il primo giudice, da un lato, ritenuto inutilizzabili i documenti prodotti in giudizio dalla contribuente per il divieto posto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, dall’altro, ritenuto tale documentazione comunque inidonea a dimostrare che le “disponibilità, tardivamente esposte, sono state utilizzate per gli incrementi patrimoniali”;

che, in proposito, questa Corte ha chiarito, con costante giurisprudenza, che “la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, nè contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso” (v. Cass. del 12/03/2010, n. 6045; Cass. 07/11/2005, n. 21490);

che tale onere non risulta rispettato dall’appellante, risultando con l’atto di gravame proposte censure unicamente riferite alla prima delle due rationes decidendi;

che l’appello avrebbe pertanto dovuto essere dichiarato inammissibile, in quanto comunque inidoneo a caducare la decisione impugnata, poichè fondata anche sul secondo e autonomo fondamento giustificativo;

che in ragione di tale rilievo deve pertanto pervenirsi in questa sede alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382 c.p.c., con il conseguente assorbimento dei restanti motivi, con i quali la ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta utilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio (secondo e terzo motivo) e ancora insufficiente motivazione circa la ritenuta inidoneità della documentazione prodotta a giustificare gli incrementi patrimoniali in mancanza di prova che le disponibilità finanziarie documentate fossero state utilizzate per realizzare i medesimi (quarto motivo);

che il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue il criterio della soccombenza;

che le peculiarità della vicenda processuale e le ragioni della decisione giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello.

PQM

 

cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese del giudizio d’appello; condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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