Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15019 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. I, 07/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.E. elettivamente domiciliata in ROMA, Corso del

Rinascimento 16 presso l’avvocato Pellegrino Giovanni che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di CARMIANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 647 della Corte d’Appello di Lecce depositata

il 5.11.2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

Maggio 2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.E. – proprietaria di una area di mq 2.008 che il Comune di Carmiano aveva occupato, e poi espropriato, per la realizzazione di un’opera pubblica (cabina di decompressione del gas metano) – convenne il Comune innanzi alla Corte di Lecce per la determinazione della giusta indennità alla stregua di parametri edificatori e senza l’abbattimento del 40% nonchè con la liquidazione dell’indennizzo per il decremento di valore dell’area confinante e residua. La Corte di Appello adita, costituitosi il Comune, con sentenza 5.11.2004, per quel che rileva in questa sede, determinò l’indennità di espropriazione in base al criterio del valore agricolo, spettante al fondo, alla stregua della valutazione peritale, in Euro 1.192,60 ma non accolse la domanda di liquidazione della chiesta indennità L. n. 2359 del 1865, ex art. 40, negando l’esistenza di alcun degrado della parte residua del fondo. Affermò infatti la Corte di merito che per tal relitto, impossibile essendo alcuna edificabilità residua (già esaurita dal fabbricato rurale esistente), non era configurabile alcun pregiudizio apprezzabile e che neanche sarebbe spettato un risarcimento per deprezzamento del fabbricato rurale stesso (posto a ml 83,70 dalla cabina di decompressione del gas) posto che il D.M. 1984 consentiva la presenza di fabbricati isolati a distanza non inferiore a 30 mt.. Pertanto, in dissenso dalla opinione peritale, non poteva affermarsi che il manufatto rurale, precario e non trasformabile, potesse registrare alcun danno nel valore di mercato nella sua permanenza nell’area residua.

Per la cassazione di tale sentenza la F. ha proposto ricorso 14.12.2005, non resistito dall’intimato Comune, nel quale ha lamentato violazione della L. del 1865, art. 40 e vizio di motivazione per aver mancato di considerare che l’area residua era comunque caratterizzata dalla presenza di un edificio comunque suscettibile di destinazione abitativa se pur a servizio dell’agricoltura e che il suo valore di trasformazione restava certamente pregiudicato dalla presenza a circa 80 mt di distanza di una cabina di decompressione de gas metano. Il Comune ha depositato procura speciale in sede di difese finali ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova, preliminarmente, dichiarare inammissibile la memoria finale e la contestuale procura speciale al difensore avv. Arturo Balzani rilasciata dal Comune di Carmiano al solo fine della partecipazione alla discussione orale: è palese infatti la inapplicabilità alla specie, ratione temporis , trattandosi di ricorso del 12.12.2005, della modifica all’art. 83 c.p.c., come già precisato da questa Corte (Cass. n. 4130 del 2011 e n. 17604 del 2010) e pertanto consegue la inammissibilità di alcuna costituzione finale che non sia stata preceduta dal conferimento della procura nelle forme di cui all’art. 83 c.p.c., comma 2. Non sussiste alcuna costituzione dell’intimato, il cui difensore non è stato ammesso alla discussione Venendo all’esame del ricorso, ne va indubbiamente rilevata la inaccoglibilità.

Il ricorso appare un non condivisibile tentativo di indurre la revisione delle valutazioni di fatto operate dalla Corte di merito sul solo punto controverso, quello della decisione di disattendere la relazione peritale in relazione all’ipotizzato danno al manufatto rurale insistente sul fondo relitto e non espropriato. La sentenza da un canto ha accertato che l’immobile esauriva le potenzialità edificatorie del fondo ed ha, dall’altro canto, ragionevolmente rilevato che lo stato di conservazione e manutenzione dello stesso era “assai precario”. Non sussiste pertanto alcuna omessa valutazione della questione, posta nel ricorso, della indifferenza della collocazione della cabina di decompressione a distanza ultralegale visto che comunque, a criterio del ricorrente, il ripristino del manufatto a fini abitativi propri sconterebbe un suo minor apprezzamento stante la presenza incombente della cabina. La valutazione c’è stata ed è stata formulata, in applicazione dei principi di questa Corte (Cass. 23967 del 2010), nel chiaro segno della implausibilità della prospettata riqualificazione de manufatto rurale, e comunque della inesistenza di concreti e seri indici di deprezzamento una volta acclarata la retta collocazione (a parametro legale) del manufatto pubblico. Ebbene il ricorso, senza addurre nè violazioni di legge nè vizi logici, tenta solo di sostituire la chiara prognosi di non ricuperabilità con l’argomento della spes di un recupero abitativo e quindi affida a mere ipotesi una censura di incompletezza argomentativa priva di fondamento.

Nulla è a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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