Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15019 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15019 Anno 2014
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: GRECO ANTONIO

IRAP – condono

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGEMAA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente –

7-(3

contro

‘INt

PALMO,

rappresentato e difeso dall’avv. Augusto

Fantozzi e dall’avv, Francesco Giuliani, presso i quali è
domiciliato in Roma alla via Sicilia n. 66;

resistente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna n. 41/01/08, depositata il 12 maggio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 6 dicembre 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avv. Daniela Cutarelli per il resistente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per
raccoglimento del primo motivo ed assorbimento degli altri.
SMIGNIENTO DEM PROCESSO

Data pubblicazione: 02/07/2014

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
eAMICAo
affidato a due motivi, ipottlAdantAnt~a sentenza della
Commissione tributaria regionale dell’EMilia Romagna che,
accogliendo l’appello di Mauro Martinelli, nedico psichiatra, gli
ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli
anni 1998, 1999, 2000 e 2001.
Il giudice d’appello ha osservato infatti che la soggezione
al tributo è condizionata alla sussistenza di un’attività
autonomamente organizzata, esercitata nedíante fattori produttivi
quali il capitale o il lavoro altrui, ulteriori rispetto al
lavoro della persona fisica. Laddove, come nella fattispecie,
l’attività si connoti dall’assenza di capitali o di lavoro
altrui, deve ritenersi non integrato il presupposto stesso
dell’IRAP.
Il contribuente non ha prodotto controricorso nel termine,
costituendosi ai soli fini della partecipazione alla discussione.
MOTIVI DELtA DECISICNE

Con il primo motivo del ricorso l’amministrazione denuncia
la violazione dell’art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
per non avere il giudice d’appello rilevato Che la definizione
automatica degli imponibili effettuata dal contribuente
determinerebbe l’estinzione dell’eventuale diritto al rimborso
delle somme corrisposte in eccesso, in relazione alle annualità
d’imposta oggetto di definizione.
Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in
ordine alla in.y.sussistenza dei presupposti dell’imposta, avendo
il contribuente dichiarato, per gli anni in esame, l’esistenza di
spese per immobili, beni strumentali e quote di ammortamento.
Il primo motivo è fondato.
Dalla sentenza di primo grado, dall’atto d’appello del
contribuente,

k

dalla memoria difensiva e dalle controdeduzioni

in appello dell’ufficio, di cui vengono nel ricorso per
cassazione trascritti i passi relativi, con indicazione delle
pagine, risulta incontroverso Che fosse stata posta la questione
della asserita fruizione, da parte del Martinelli, della
definizione agevolata prevista dall’art. 7 della legge n. 289 del
2002.

ESENTEDAREGISTRAZIONE
AI SENSI DELD P.R. 26/4/1986
N.1311AB-ALL.B.-N.5

MATERIA TRIBUTARIA
La Commissione regionale, essendosi occupata del merito, ed
essendosi pronunciata solo sul merito, vale a dire sulla
sussistenza dei presupposti dell’imposta, ha implicitamente
accolto quanto dedotto dal contribuente, secondo cui “le imposte
che non erano dovute in origine, per mancanza del presupposto
impositivo, restano non dovute anche dopo la definizione (con
condono) e dovranno essere ripetute nei termini di legge”,
incorrendo nel vizio denunciato.
Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, infatti,

“in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione
automatica prevista dall’art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti
fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della
causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche
in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di
rimborso d’imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza che
l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi
come questione officiosa, connessa ai riflessi di ordine pubblico
nascenti dall’elisione della pretesa inpositiva realizzata in
virtù dell’adesione al condono, deve essere rilevata d’ufficio
dal giudice, senza che occorra una specifica eccezione ad opera
della parte interessata a farla valere” (Cass. n. 3841 del 2012,
n. 25239 del 2007).
Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto, assorbito
l’esame del secondo motivo, la sentenza va cassata in relazione
al motivo accolto, e la causa rinviata, anche per le spese, ad
altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Etnia
Romagna,

che anzitutto accerterà l’effettiva sussistenza ed il

perfezionamento del condono per i periodi d’imposta controversi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il
secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione
della Commissione tributaria regionale dell’Etnia Romagna.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2013.

DEPOSITATO iN CANCE LLERIA
IL

LE 2014

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