Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15018 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. III, 28/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 28/05/2021), n.15018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36008/2019 proposto da:

W.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II, 4,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA FARINA, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO COSEANO, che lo rappresenta e difende per

43 procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UTG UDINE;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 453/2019 del GIUDICE DI PACE di UDINE,

depositata il 29/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

W.A., proveniente dal Pakistan, ha proposto un ricorso notificato il 28 novembre 2019, per la cassazione dell’ordinanza pronunciata dal Giudice di Pace di Udine il 29 ottobre 2019, con la quale è stata rigettata l’opposizione al decreto di espulsione proposta dal ricorrente.

Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il ricorrente, come riportato nell’ordinanza, è giunto in Italia nel 2016, ha presentato domanda per la protezione internazionale che gli è però stata negata dalla Commissione territoriale di Gorizia. Anche il tribunale e poi la corte d’appello hanno rigettato le sue domande volte all’ottenimento della protezione internazionale.

Il richiedente, ritenuto a rischio di fuga non avendo presentato documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere rintracciato nè fonti finanziarie lecite, è stato destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Udine (giugno 2019), contro il quale ha proposto tempestivamente opposizione chiedendo la sospensione della esecutività del provvedimento.

L’opposizione avverso l’espulsione – con la quale era stata dedotta l’erronea indicazione del Paese di origine indicato nel provvedimento (e quindi la possibilità che il provvedimento non fosse riferito al ricorrente), l’omessa traduzione degli atti e la situazione di conflitto nella regione di provenienza (regione di Quetta e non Punjab) – è stata dichiarata infondata con il provvedimento impugnato in questa sede.

Segnatamente, il Giudice di Pace ha ritenuto che il ricorrente, presente sul territorio nazionale dal 2016, comprenda la lingua italiana; che il codice di identificazione sul provvedimento di espulsione è univocamente riconducibile al ricorrente; che il ricorrente abbia dedotto una situazione generale di disordini che interessa il suo Paese di origine, senza provare una sua diretta esposizione ad un danno grave in caso di rimpatrio.

Diritto

RITENUTO

che:

il ricorrente ha articolato due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, che prevede la traduzione del provvedimento di espulsione in una lingua conosciuta dal richiedente, nonchè degli artt. 3 e 24 Cost.. Sostiene di aver inconsapevolmente sottoscritto un verbale della questura ove acconsentiva alle notifiche in lingua italiana, e che il Giudice di pace avrebbe dovuto verificare la sua effettiva conoscenza di essa, stante che la Suprema Corte ha chiarito che tale sottoscrizione non può attestare la conoscenza della lingua (cita a questo proposito Cass., ordinanza n. 22405 del 20 settembre 2017) e che il decreto di espulsione sia stato tradotto esclusivamente in lingua inglese senza peraltro accertare che tale lingua fosse da lui comprensibile.

Il motivo è infondato, oltre che generico. Il ricorrente neppure precisa infatti quali sarebbero gli idiomi da lui parlati nei quali avrebbe auspicato fosse tradotto il decreto di espulsione ai fini di una piena comprensibilità. Il giudice di pace ha valutato e ritenuto motivatamente accertato, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e della durata pregressa della sua permanenza in Italia, di oltre tre anni prima della decisione del ricorso (nel corso dei quali aveva già percorso, benchè invano, la strada, prima amministrativa e poi giudiziaria, per il riconoscimento delle varie forme di protezione internazionale) che il ricorrente fosse ben in grado di comprendere l’italiano.

Il decreto di espulsione è stato anche tradotto, a suo beneficio in inglese, ovvero in una delle lingue veicolari, tra l’altro una delle due lingue ufficiali in Pakistan.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 161 c.p.c., con riferimento al mancato esame e alla omessa decisione sulle eccezioni e sulle questioni da lui dedotte, nonchè la violazione o falsa applicazione dell’art. 33 della convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) e g) e art. 14 e l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio.

In particolare, segnala che è stato erroneamente ritenuto che egli provenisse dalla regione del Punjab, mentre egli viene dal Belucistan (Quetta), regione al confine con l’Afghanistan, area in cui sono presenti gravi conflitti: l’errore di valutazione sulla provenienza avrebbe causato a sua volta un errore sulla valutazione del rischio di grave danno alla persona cui si troverebbe esposto ove rimpatriato, tenuto conto della condizione di immanente pericolosità in cui versa la sua zona di effettiva provenienza.

Inoltre il Giudice di pace non avrebbe considerato che il riferimento alla situazione attuale del Paese di provenienza, diversa da quella del 2016, non era stato effettuato per ritornare su questioni già decise in sede di giudizio sulla concessione delle misure di protezione internazionale, bensì proprio per evidenziare le nuove circostanze di fatto che consentivano una valutazione sull’impossibilità di procedere all’espulsione in applicazione del principio di non-refoulement.

Anche questo motivo è infondato, essendo corrette le conclusioni cui perviene il giudice di pace.

Va premesso che in tema di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, sancisce il divieto di espulsione in caso di rischio di persecuzione nel paese di origine, e, come questa Corte ha avuto già modi di affermare, esso può essere dedotto per la prima volta nel giudizio di impugnazione della misura espulsiva di cui all’art. 13 del citato Decreto (v., tra le altre, Cass. n. 32331 del 2019 che a sua volta richiama Cass. 6 marzo 2014, n. 5306 la quale ha precisato che il rispetto del principio di non refoulement di cui all’art. 19 cit. è garantito proprio nella fase di opposizione all’espulsione. A tal fine è sufficiente, in sede di opposizione alla misura espulsiva, che vi sia l’allegazione da parte dello straniero opponente del concreto pericolo di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel Paese d’origine, in quanto la citata norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale (Cass. n. 3875 del 2020).

La recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 14 maggio 2019, nelle cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17, ha ribadito i principi fondamentali che gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti a rispettare quando decidono di respingere o

rimpatriare persone cui siano state negate o revocate misure di protezione ai sensi della Direttiva 2011/95/UE; in particolare, la Corte UE ha precisato che l’art. 21, par. 2, della Direttiva 2011/95, sulle garanzie relative al respingimento, deve essere interpretato e applicato in osservanza dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in particolare dei suoi artt. 4 e 19, par. 2, che vietano in termini perentori la tortura nonchè le pene e i trattamenti inumani o degradanti, a prescindere dal comportamento dell’interessato, così come l’allontanamento verso uno Stato in cui esista un rischio serio di essere sottoposto ai trattamenti vietati, cosicchè il principio di non refoulement non può soffrire eccezioni nemmeno nel caso in cui lo straniero sia un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico o abbia commesso gravi reati.

Come emerge dai richiamati principi, il rischio coperto dal principio del non refoulement, al quale l’art. 19 del T.U. sull’immigrazione dà attuazione, è quello, soggettivo e concreto, di poter essere sottoposto a persecuzione in relazione alla propria condizione personale e quindi in conseguenza della propria razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, inclinazione sessuale o appartenenza ad un particolare gruppo sociale, ovvero della concreta possibilità di sottoposizione a torture o trattamenti inumani o degradanti.

La conclusione cui è pervenuto il Giudice di Pace è, allora, conforme a diritto. Invero, il suddetto divieto di respingimento o espulsione implica, pur sempre, che sussista il concreto pericolo attuale, per il richiedente, di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti, in caso di rimpatrio nel paese di origine, ed il rischio in oggetto deve essere dunque accertato con riferimento ad elementi reali e concreti allegati dal richiedente, che nel caso di specie sono mancati. Il ricorrente si è infatti limitato ad asserire che la sua zona di provenienza sarebbe diversa da quella che è stata accertata nel corso del giudizio volto all’accertamento del diritto alla protezione internazionale e risultante dal decreto di espulsione senza produrre alcuna documentazione, deducendo un generico riferimento alla situazione socio ambientale di tale zona del Pakistan.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non è luogo al raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in quanto il procedimento è esente dall’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

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