Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15018 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/07/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 21/07/2016), n.15018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15133/2014 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso cui domicilia in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

CARS Srl in liquidazione, (P. IVA (OMISSIS)), in persona del

liquidatore M.A., legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.P. DE’ CALBOLI, presso lo

studio dell’avvocato PIERO SANDULLI, che lo rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11416 del TRIBUNALE di NAPOLI, emessa e

depositata il 17/12/2013;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato ISABELLA CORSINI per l’Avvocatura Generale dello

Stato;

udito l’Avvocato ANNA PATANIA (per delega dell’Avvocato Sandulli);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il Ministero della Difesa ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza di appello – la n. 14416 del 17.12.13 – con cui il tribunale di Napoli ha rigettato il suo appello avverso la reiezione della sua opposizione al decreto ingiuntivo emessa ai suoi danni per Euro 1.711,25 dal giudice di pace di Caserta ad istanza della C.A.R.S. sas di C.G., poi CARS in liquidazione, per indennità di custodia di un veicolo sequestrato dai Carabinieri di Casoria (tg. (OMISSIS)) ed ai sensi del D.P.R. n. 571 del 1982, art. 11. L’intimata resiste con controricorso e, per la pubblica udienza del 14.6.16, deposita altresì memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Il ricorrente Ministero lamenta:

– col primo motivo, la “nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 156 e 161 c.p.c., per mancanza di pertinente motivazione”, ritenendo la pronuncia impugnata carente di qualsiasi motivazione quanto al motivo di gravame con cui ci si doleva dell’erronea interpretazione ed applicazione del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, artt. 11 e 12;

– col secondo motivo, la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, artt. 8, 11 e 12, della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 17, in combinato disposto con D.Lgs. n. 285 del 1982, art. 213 (nuovo C.d.S.) e dei principi generali in materia di titolarità del debito per la custodia di beni sequestrati”;

– col terzo motivo, la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 571 del 1982, art. 11: improponibilità della domanda in difetto del provvedimento di liquidazione delle spese di custodia da parte dell’autorità amministrativa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, n. 1”. – col quarto motivo, la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c.”.

3. – Dal canto suo, la controricorrente CARS in liquidazione contesta analiticamente in rito e nel merito le doglianze avversarie, richiamando inoltre, nella memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., specifici precedenti di questa Corte.

4. – I primi due motivi di doglianza, per intima connessione congiuntamente esaminati, sono infondati, alla stregua dello specifico precedente di questa Corte, intercorso tra le stesse parti ed al quale il Collegio reputa necessario assicurare continuità, di cui all’ordinanza 9 giugno 2015, n. 11951, a mente della quale, testualmente:

“… la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame: in tal caso, la Corte di Cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta (Cass., Sez. 1^, 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass., Sez. Lav., 11 novembre 2014, n. 23989);

… è proprio questa la situazione che si presenta nella specie: benchè infatti il Tribunale non abbia specificamente esaminato il motivo di appello con cui il Ministero chiedeva di affermare il principio della debenza delle somme ingiunte da parte del proprietario del veicolo sequestrato e non del Ministero, questo motivo è infondato in diritto;

difatti, come questa Corte ha più volte affermato, all’esterno, nei confronti del custode, creditore delle spese, l’obbligo di pagamento grava, ai sensi del D.P.R. n. 571 del 1982, art. 11, comma 1, esclusivamente sull’amministrazione di appartenenza, cioè su quella nel cui organico è posto il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro amministrativo (Cass., Sez. 3^, 12 luglio 2007, n. 15602; Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 564; Cass., 6-2, 26 marzo 2015, n. 6067);

… l’obbligo di rimborso a carico del trasgressore, previsto del citato art. 11, comma 2, riguarda i rapporti interni tra amministrazione che ha proceduto al sequestro, e che ha anticipato al custode le spese, e, appunto, trasgressore (o soggetti con lui obbligati in solido)”.

5. – Il terzo motivo è – invece – la pedissequa riproposizione di doglianze già reiteratamente respinte da questa Corte in controversie intercorse anche tra le stesse parti (Cass. 7 aprile 2008, n. 9033; Cass. 12 luglio 2007, n. 15602), con principi ribaditi anche di recente dalle Sezioni Unite pure per l’ipotesi di richiesta di meri acconti (Cass. Sez. Un., 17 novembre 2015, n. 23458): sicchè, non ravvisandosi la benchè minima ragione, del resto neppure addotta, di superarle, tali conclusioni vanno confermate in questa sede, con il rigetto della doglianza.

6. – E ad analoga conclusione deve giungersi quanto al quarto motivo, che costituisce la riproduzione di tesi già disattese dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che ribadisce come, in tema di sequestro amministrativo, il diritto del custode alla liquidazione e al pagamento delle somme dovutegli sorga solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, solo da tale momento iniziando a decorrere il termine decennale di prescrizione (Cass. Sez. Un. 23 luglio 2014, n. 16755; Cass. Sez. Un. 29 maggio 2008, n. 14193; Cass. 10 novembre 2003, n. 16829; Cass. 17 settembre 2003, n. 13673).

7. – Per la manifesta infondatezza del ricorso, esso va quindi rigettato, con condanna del soccombente ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, ostando il carattere consolidato delle soluzioni giurisprudenziali in senso negativo al ricorrente stesso in ordine al terzo e al quarto motivo alla configurabilità di qualunque giusto motivo o grave ragione di compensazione.

8. – Ma non trova applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, visto che il ricorrente è esente dal versamento di questo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente Ministero, in pers. del Ministro p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 1.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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