Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15018 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15018 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 1857/10 proposto da:
Giordano Carmine, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Oslavia n. 30, presso lo Studio dell’Avv. Domenico
Sorrentino, rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio
Romeo, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente
contro

Comune di Taranto, in persona del suo Sindaco
tempore,

pro

elettivamente domiciliato in Roma, Via

Cicerone n. 44, presso lo Studio dell’Avv. Francesco
Carluccio, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto
Giusti, giusta procura in memoria di nuova
costituzione;

Data pubblicazione: 17/07/2015

- resistente con atto

di costituzione

avverso la sentenza n. 15/28/09 della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia sez. staccata di
Taranto, depositata il 17 febbraio 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Vittorio Romeo, per la ricorrente;
udito l’Avv. Luca Pardini, per delega, per la
resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa Paola Mastroberardino, che ha
concluso per l’inammissibilità o in subordine il
rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 15/28/09 depositata il 17
febbraio 2009 la Commissione Tributaria della Puglia
sez. staccata di Taranto, pronunciando sull’appello
proposto dal Comune di Taranto, in parziale riforma
della

decisione

n.

289/06/05

della

Commissione

Tributaria Provinciale della stessa città di Taranto,
respingeva il ricorso di Giordano Carmine avverso
l’avviso di accertamento n. 200008656 ICI 2000,
ritenendo per quanto rimasto d’interesse che le due
unità immobiliari di proprietà del contribuente

sub 25

e 24 fossero state correttamente assoggettate a
separata imposizione in quanto le «variazioni»
2

udienza del 4 giugno 2015 dal Consigliere Dott.

comportanti <> non erano state
denunciate <> a «nulla rilevando la
sanatoria per condono>> e in secondo luogo che l’unità
immobiliare sub 5 <> ubicata in via

correttamente assoggettata a distinta imposizione non
potendosi la stessa considerare pertinenza atteso che
la sua <> risultava <>.
Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a tre motivi,
ulteriormente illustrati da memoria.

Il

Comune,

che

notificava

tardivamente

il

controricorso, partecipava all’udienza di discussione.
Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente
censurava la sentenza denunciando in rubrica
«Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4,
d.lgs. n. 504/1992 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)>> e
si concludeva con un quesito in cui si chiedeva alla
Corte se <>.
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366
bis

c.p.c., applicabile

ratione temporis,

perché il

quesito che lo termina è astratto e circolare, non
contenendo alcuna critica alle ragioni sulle quali la
CTR ha fondato la decisione e che erano relative al
mancato accatastamento cui non poteva tener luogo la
domanda di condono edilizio; in effetti l’astrattezza e
la circolarità del quesito risulta evidente laddove si
rifletta che non può che rispondersi affermativamente
alla domanda se due immobili poi <> in uno
debbano essere assoggettati a un’unica imposta (Cass.
sez. 111 n. 4805 del 2013; Cass. sez. III n. 19737 del
2011).
2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente
censurava la sentenza denunciando in rubrica
«Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma l,
d.lgs. n. 504/1992 (art. 360, comma l, n. 3 c.p.c.)>>.
Il motivo all’esame si concludeva con un quesito in cui
si chiedeva alla Corte se «ai sensi dell’art. 2, comma
1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992 la pertinenza
costituisce parte integrante dell’immobile ai fini del

determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati

calcolo e del versamento dell’imposta comunale sugli
immobili anche quando è accatastata distintamente
dall’immobile cui è asservita, e possa essere goduta e
commercializzata autonomamente rispetto a tale immobile
principale>>.
Anche in questo caso il motivo è inammissibile per

ratione temporís,

c.p.c., applicabile

perché il quesito che lo termina è

astratto senza puntuale riferimento alla concreta
fattispecie e redatto in forma meramente interrogativa
senza specifica critica alla

ratio

decidendi

sulla

quale è fondata la decisione della CTR; per esempio,
manca il riferimento alla circostanza, in

thesi della

CTR impeditiva dell’accatastamento a pertinenza
indipendentemente dalla destinazione <>, che il box era ubicato in una via diversa
rispetto a quella in cui era l’abitazione (Cass. sez.
III n. 13240 del 2014; Cass. sez. III n. 5600 del
2014).
3. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente
censurava la sentenza denunciando in rubrica <>.
Il motivo è inammissibile perché in violazione
dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporís,
non si conclude con il quesito cosiddetto di fatto e
cioè con la sintesi del fatto decisivo e controverso

5

bis

violazione dell’art. 366

(Cass. sez. III n. 4353 del 2013; Cass. sez. II n. 8355
del 2012).
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il
a

rimborsare al Comune

processuali, queste liquidate in complessivi

le spese

e 500,00,

oltre a spese forfetaria e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 4 giugno 2015

contribuente

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