Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15018 del 16/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 16/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/06/2017),  n. 15018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10266/2012 R.G. proposto da:

S.C.E., rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluca

Cattani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di

Ripetta, n. 142;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 273/10/11 depositata il 17 ottobre 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6 aprile 2017

dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che – in controversia concernente l’impugnazione di tre avvisi di accertamento per la ripresa a tassazione, a fini Irpef per gli anni dal 2001 al 2003, del maggior reddito imponibile induttivamente determinato, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, sulla base dei movimenti bancari riscontrati all’esito di una verifica fiscale sui conti intestati a S.C.E., quale “persona fisica non imprenditore” – la C.T.R. del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo pienamente legittimi gli atti impositivi emessi nei confronti della predetta;

che, secondo i giudici d’appello, infatti, dall’esame dei conti correnti bancari intestati alla contribuente emergevano movimentazioni di denaro non giustificabili in relazione alla natura privata dei conti stessi e che, a ragione, “potevano far ritenere la riferibilità dei conti e dei relativi versamenti a una gestione patrimoniale privata, consistente nell’acquisizione di utili”, atteso che “le operazioni effettuate su un conto corrente bancario di un contribuente sono normalmente derivate dalla sua attività”;

che, inoltre, secondo i giudici a quibus, la contribuente non aveva fornito alcun elemento di prova contraria utile a contrastare i risultati delle indagini bancarie, tale dignità non essendo in particolare riconosciuta alle dichiarazioni provenienti dalla stessa parte e a quelle rese dal marito, Sa.Da., non avendo questi “fornito alcun elemento documentale di prova”;

che avverso tale decisione la contribuente propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate, depositando controricorso;

che la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 381-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN FATTO

che con il primo motivo di ricorso la parte privata deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto giustificata la presunzione di maggior reddito imponibile in capo alla contribuente, in mancanza della preventiva verifica delle condizioni che legittimano l’accertamento medesimo, in relazione alla qualità di lavoratore autonomo o di imprenditore del soggetto passivo;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce altresì violazione e falsa applicazione della medesima succitata disposizione, nonchè degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere i giudici d’appello escluso possano costituire prova idonea a superare le presunzioni basate sugli esiti dei condotti accertamenti bancari le dichiarazioni rese da terzi (il coniuge Sa.Da. e il di lui fratello Sa.En., quest’ultimo nemmeno menzionato nella sentenza impugnata), raccolte dalla stessa amministrazione finanziaria, in epoca precedente all’inizio della verifica fiscale a carico di essa contribuente;

che con il terzo motivo la ricorrente deduce infine insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi del giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la Commissione regionale spiegato le ragioni per cui ha negato rilevanza alle predette dichiarazioni, omettendo di esaminarne il contenuto circostanziato e non considerando nemmeno i riscontri documentali desumibili dagli esiti della stessa verifica fiscale: omissione tanto più rilevante per essere stati invece tali elementi specificamente considerati e positivamente apprezzati nella sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso introduttivo;

ritenuto che è infondato il primo motivo di ricorso;

che invero, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte intende dare continuità, l’utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d’impresa: infatti, se non viene contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente l’onere di dimostrare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti (v. ex multis Cass. 10/12/2014, n. 26000; Cass. 10/12/2014, n. 26018; Cass. 13 ottobre 2011, n. 21132; Cass. 23 aprile 2007, n. 9573);

che nel caso di specie non risulta che la legittimità di detta acquisizione sia stata contestata dalla contribuente con il ricorso introduttivo;

che sono invece fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, congiuntamente esaminabili;

che, invero, in materia di utilizzabilità delle prove dichiarative nel processo tributario, questa Corte ha più volte affermato che, fermo restando il divieto di assunzione della prova testimoniale sancito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, anche al contribuente deve essere riconosciuta la facoltà di avvalersi di dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale; tuttavia esse non possono costituire prova piena dei fatti affermati, ma hanno il valore probatorio più limitato “proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione”, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 18 del 2000 (v. ex aliis Cass. 04/11/2016, n. 22413; Cass. 05/04/2013, n. 8369; Cass. 14/05/2010, n. 11785);

che non v’è motivo di escludere l’applicabilità di tale principio generale nella materia di che trattasi, non rinvenendosi nelle norme alcuna limitazione in ordine ai mezzi di prova cui il contribuente può far ricorso per superare la presunzione derivanti dai movimenti riscontrati sui conti correnti bancari a lui intestati o riferibili;

che in tal senso la sentenza impugnata incorre nel denunciato error in iudicando laddove sembra escludere a priori ogni rilievo alle dichiarazioni testimoniali rese dal coniuge della contribuente, postulando anzi la necessità che le stesse siano a loro volta supportate pienamente da “elemento documentale di prova”;

che nella detta prospettiva sussiste anche il denunciato vizio motivazionale, ravvisabile nella sostanziale apoditticità della valutazione probatoria operata al riguardo dal giudice a quo, stante la mancata sia pur sintetica disamina sia del contenuto di detta dichiarazione (totalmente omessa poi quella relativa alle dichiarazioni pure rese dal cognato della contribuente, Sa.En.), sia degli altri elementi, pure specificamente indicati in ricorso con l’assolvimento dell’onere di specificità e autosufficienza, astrattamente in grado di fornire sia pur parziale riscontro a quelle dichiarazioni e attribuirle pertanto, alla stregua del richiamato principio, valenza di prova idonea a contrastare le presunzioni poste a base dell’accertamento;

che in accoglimento dei detti motivi la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo, il quale provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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