Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15018 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 15/07/2020), n.15018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11552-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COLDGEST SPA;

– intimato –

sul ricorso 11713-2012 proposto da:

COLDGEST SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D’ITALIA 19,

presso lo studio dell’avvocato PAPARELLA FRANCO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PARLATO ANDREA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI

PALERMO UFFICIO CONTROLLI AREA LEGALE;

– intimati –

sul ricorso 27034-2016 proposto da:

COLDGEST SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D’ITALIA 19,

presso lo studio dell’avvocato PAPARELLA FRANCO, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati PARLATO ANDREA, PARLATO MARIA

CONCETTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

RISCOSSIONE, SICILIA SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato GRECO

GIANCARLO, elettivamente domiciliata in Roma, p.zza Cavour, presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2011 depositata il 18/03/2011 e avverso la

sentenza n. 1392/2016 depositata il 12/04/2016 della COMM. TRIB.

REG. di PALERMO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’STEFANO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso per r.g. 11713/2012.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con avviso di accertamento – emesso sulla base di una verifica della Guardia di Finanza, a seguito della quale era stato notificato un processo verbale di constatazione per l’anno di imposta 1999 che aveva riscontrato la indebita deduzione di elementi negativi di costo e la sussistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati e della consequenziale IVA – la Agenzia delle Entrate, Ufficio Controlli di Palermo rettificò, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis, il reddito imponibile dichiarato dalla Spa COLDGEST, esercente la attività di gestione di magazzini per conto terzi, ai fini IRES ed in conseguenza il reddito ai fini IRAP e l’IVA indebitamente detratta nelle fatture relative a dette operazioni.

Il ricorso, proposto contro l’accertamento dalla Spa COLDGEST per motivi formali ma anche sostanziali, fu accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo con sentenza n. 29/5/2008, la quale ritenne la sussistenza del difetto di motivazione dell’accertamento e la illegittimità dei recuperi operati dall’Ufficio.

Presentò appello principale la Agenzia delle Entrate, la quale sostenne la correttezza della motivazione dell’accertamento e delle riprese eseguite alla luce del principio di inerenza richiamato dai verificatori e della inattendibilità delle scritture contabili con riguardo alle operazioni transitate nel conto SOCI C/ANTICIPI e appello incidentale la contribuente che ripropose i motivi iniziali di ricorso non esaminati dal giudice di primo grado e ribadì la erroneità delle riprese eseguite con l’accertamento.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 53/24/2011 accolse parzialmente l’appello del contribuente e annullò parzialmente l’accertamento impugnato nella parte concernente la irrogazione delle sanzioni, rigettando nel resto.

Contro la sentenza, depositata in data 18.3.2011, non notificata, hanno presentato separati ricorsi per cassazione la società COLDGEST con atto spedito il 2 maggio 2012 e la Agenzia delle Entrate con atto spedito il 3 maggio 2012, entrambi ritualmente notificati.

Successivamente, essendo stata nel frattempo eseguita la iscrizione a ruolo delle somme risultanti dovute ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 sulla base della sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 53/24/2011, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, con due separate sentenze n. 437/2012 e n. 438/2012, rigettò due separati ricorsi – con cui era stato dedotta la illegittimità della riscossione per nullità della sentenza di appello, non definitiva, sulla cui base erano state emessi i ruoli di iscrizione frazionata dei tributi conseguenti ad accertamento – proposti dalla Spa COLDGEST, nei confronti della Agenzia delle Entrate e di Riscossione Sicilia Spa – Agente di Riscossione Palermo, contro due cartelle di pagamento per l’importo di Euro 202.548,1 e di Euro 193.663,20, ritenendo che, in sede di impugnazione delle cartelle emesse ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 68, a seguito di sentenza di appello ancora sub iudice, non fosse consentito proporre questioni relative alla pretesa nullità della sentenza che restava soggetta esclusivamente al regime delle impugnazioni nelle competenti sedi giurisdizionali.

Investita dagli appelli della società contribuente contro le due sentenze di primo grado – con cui la società COLDGEST aveva ribadito che, essendo nulla la sentenza di appello che costituiva il presupposto delle cartelle esattoriali impugnate nel presente giudizio, restava caducata la iscrizione a ruolo che rinveniva il proprio fondamento su tale sentenza – la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, previa riunione dei due appelli, li rigettò e condannò l’appellante al pagamento delle spese, rilevando la correttezza della motivazione della sentenza impugnata poichè i vizi delle sentenze potevano essere fatti valere soltanto attraverso i mezzi apprestati dall’ordinamento, ivi compresi quelli di tutela cautelare, restando invece escluso che gli atti diretti alla riscossione del tributo, in pendenza del giudizio contro l’accertamento, come nel caso in esame, potessero costituire uno strumento surrettizio di sindacato in sede impropria della sentenza non definitiva che ne costituiva il presupposto. La Commissione Tributaria Regionale rilevò inoltre la inammissibilità della doglianza relativa alla pretesa duplicazione delle cartelle perchè proposta per la prima volta con la memoria illustrativa in appello e mai dedotta in precedenza, neppure indirettamente, come vizio degli atti impugnati, con i ricorsi di primo grado e con gli atti di appello.

Contro la sentenza di appello, depositata in data 12 aprile 2016, non notificata, ha proposto ricorso la Spa COLDGEST con atto notificato il 14 novembre 2016 affidato a tre motivi, al quale hanno resistito con controricorso la Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia Spa.

Con successive memorie la Spa COLDGEST ha chiesto la riunione dei tre ricorsi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va disposta la riunione tra il ricorso R.G. n. 11552 /2012 e quello R.G. n. 11713/2012, a norma dell’ari. 335 c.p.c., trattandosi della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza, nonchè la riunione anche con il ricorso R.G. n. 27034/2016 in quanto relativo alle cartelle di pagamento scaturite dalle iscrizioni a ruolo consequenziali alla sentenza di appello n. 53/24/2011, che aveva rigettato il ricorso della contribuente quanto all’accertamento dei tributi, in considerazione della connessione che sussiste, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, fra lo stato del processo relativo all’accertamento e la iscrivibilità a ruolo delle somme dovute in via frazionata.

2. Ciò posto, partendo dal ricorso della contribuente n. 11713/2012 contro la sentenza della CTR n. 53/24/2011, relativa all’accertamento, con un unico motivo si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata, ai sensi dell’ari. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, poichè, pur essendo corretta la intestazione della sentenza e la parte in fatto, le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata non si riferivano alla controversia sottoposta al giudice adito, bensì attenevano a vicende del tutto estranee alle parti del giudizio ed in particolare ad una controversia definita con sentenza n. 26 del 1 aprile 2009 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in cui la parte appellante era stato il contribuente che aveva protestato poichè il giudice di primo grado aveva ritenuto tardivo il ricorso introduttivo, oltre che per questioni di merito che attenevano ad una condotta elusiva per abuso del diritto derivante dalla appartenenza delle varie società ad un unico gruppo. Da ciò derivava il vizio di ultra ed extra petizione, nonchè di omessa pronuncia con conseguente nullità della sentenza impugnata.

3. Analogamente, anche il ricorso della Agenzia delle Entrate (n. 11552/2012) rileva, col il primo motivo, che la parte motivazionale della sentenza impugnata costituiva la copia della sentenza n. 26 della CTR della Toscana, il che determinava la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè le questioni dibattute erano del tutto avulse da quelle oggetto del presente giudizio. Con il secondo motivo deduce, poi, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per carenza totale della motivazione che si riferiva ad una controversia non assimilabile per partì processuali e questioni giuridiche controverse, cosicchè la sentenza impugnata non poteva essere emendata neppure con il procedimento di correzione degli errori materiali.

4. I due ricorsi, convergenti nelle richieste e conclusioni, sono fondati.

5. E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, cui si ritiene di dare continuità in questa sede, quello per cui la sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa, concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile, che, nel corso del processo può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, determinando in sede di legittimità, la cassazione con rinvio affinchè si possa procedere alla sua rinnovazione (v., per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15002 del 17/07/2015 Rv. 636162 – 01; Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6162 del 17/03/2014 Rv. 630464 – 01).

6. Passando ora all’esame del ricorso R.G. n. 27034/2016, che riguarda le consequenziali cartelle di pagamento, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronuncia e violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, nonchè violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3, per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi sul motivo di appello concernente la radicale nullità ed inesistenza della sentenza di appello e dell’intero secondo grado del giudizio di appello relativo alla impugnazione dell’atto di accertamento che costituiva il presupposto dei ruoli e delle cartelle impugnate nel presente giudizio. Con il secondo motivo deduce la illegittimità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 poichè avrebbe dovuto interpretare tale disposizione nel senso che non può essere consentita la riscossione di somme in pendenza di giudizio qualora la sentenza costituente il titolo per la iscrizione a ruolo sia nulla in quanto frutto di errore del giudice che ha giudicato su fattispecie estranea a quella dedotta in giudizio. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti costituito dalla duplicazione delle cartelle di pagamento emesse sulla base del medesimo ruolo, poichè la motivazione della sentenza di appello era contraddittoria sul punto in quanto, avendo disposto la riunione dei due giudizi di primo grado, aveva sostanzialmente riconosciuto che contenevano la medesima pretesa, per cui non avrebbe potuto poi ritenere che “la duplicazione delle cartelle non può essere valutata”.

6.1. Quanto a tale ricorso contro la sentenza n. 1392/30/2016 della CTR della Sicilia che aveva ritenuto corrette le due cartelle di pagamento consequenziali all’accertamento, i principi di diritto invocati dalla ricorrente con il ricorso non sono corretti poichè è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui, ai fini della riscossione dei tributi in pendenza del giudizio di impugnazione degli stessi, non trova applicazione la disciplina civilistica, bensì quella speciale dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68: ne deriva che, in forza del comma 1, lett. c), di detta disposizione, emessa la sentenza di secondo grado di rigetto dell’impugnazione del contribuente, è esigibile il residuo ammontare del tributo (v. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 4170 del 21/02/2018 Rv. 647244 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28542 del 22/12/2011 Rv. 621035 – 01). Inoltre è stato ritenuto pure che il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento emessa ex ad. 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992 non può essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa che si concluda il procedimento riguardante l’impugnazione della sentenza in base alla quale è stata emessa la cartella, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità atteso che la pretesa erariale azionata con la cartella è fondata su una sentenza e, quindi, su un titolo diverso rispetto all’avviso di accertamento la cui legittimità è ancora “sub judice”, poichè, altrimenti, la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza in questione sarebbe surrettiziamente surrogata con la sospensione del giudizio di impugnazione della cartella di pagamento (v. da ultimo, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 28595 del 29/11/2017 Rv. 646516 – 01).

6.2. Si deve però ora prendere atto dell’annullamento – come sopra disposto – della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 53/24/2011 che aveva accolto parzialmente l’appello del contribuente e confermato l’accertamento, escludendo soltanto le sanzioni, così autorizzando l’iscrizione a ruolo dell’intero tributo, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, punto 1, 1 c). Dall’annullamento della sentenza di appello deriva infatti, a norma del punto 1 c-bis) dell’art. 68, che il tributo deve essere pagato, dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio, per l’ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado e per l’intero importo indicato nell’atto in caso di mancata riassunzione. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

7.3. L’annullamento della sentenza di appello, da parte di questa Corte, considerato che con la sentenza di primo grado era stato annullato completamente l’accertamento comporta quindi che, nulla essendo dovuto, allo stato attuale, dal contribuente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza dell’annullamento della sentenza di appello che aveva autorizzato la iscrizione a ruolo dell’intero tributo.

8. in definitiva, in accoglimento dei ricorsi riuniti R.G. n. 11552 e n. 11713 del 2012, la sentenza impugnata n. 53/24/2011 della CTR della Sicilia deve essere cassata con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della stessa CTR. Il ricorso RG n. 27034/2016 deve essere invece dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

9. Non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, con riguardo al ricorso n. 27034/2016, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015; Sez. 5 -, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018 Rv. 651779 – 01).

P.Q.M.

La Corte: dispone la riunione dei ricorsi R.G. n. 11552/2012; n. 11713/2012 e n. 27034/2016; Accoglie i ricorsi n. 11552 e 11713/2012, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. Dichiara inammissibile il ricorso n. 27034/2013 per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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