Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15018 del 07/07/2011
Cassazione civile sez. I, 07/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15018
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – rel. Presidente –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
DAXTER INC., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIUSI 44, presso l’avvocato
BRAMATI FEDERICO, rappresentata e difesa dall’avvocato GNESI ANTONIO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ REALTA’ AZIENDALI BANCA DATI CENTRALE
S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del Curatore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15,
presso l’avvocato CONTESTABILE GIOVANNI, rappresentato e difeso
dall’avvocato CARTEI ROBERTO, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 389/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 05/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/05/2011 dal Presidente Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato ROBERTO CARTEI che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso la sentenza depositata il 10/4/2008 dalla Corte di Appello di Firenze che ha accolto l’impugnazione per revocazione proposta da Realtà Aziendali Banca Dati Centrale avverso una precedente sentenza con cui la Corte fiorentina, in applicazione dell’art. 354 c.p.c. aveva rimesso le parti avanti al primo giudice per essere stata ritenuta inesistente la notificazione dell’atto introduttivo. Nella sentenza oggetto dell’odierno ricorso la Corte del merito riteneva insussistente il vizio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, avendo rinvenuto negli atti la copia dell’avviso di ricevimento della relata di notifica. Il ricorso appare affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la parte intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto ammissibile il giudizio di revocazione, in quanto la prima sentenza della Corte fiorentina aveva contenuto soltanto processuale, riportava il processo in primo grado, senza vincolare ad un giudicato. Con il secondo motivo contesta che la decisione abbia avuto per oggetto un punto non controverso, talchè si tratta piuttosto di un errore di giudizio che di un vizio revocatorio. Con il terzo motivo si contesta la ritenuta non tempestività del disconoscimento di autenticità della copia della cartolina. La controricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è inammissibile per la mancata formulazione dei quesiti di diritto previsti dall’art. 366 bis (applicabile ratione temporis alla fattispecie processuale) in relazione a tutti i motivi fondati sul vizio di violazione di legge. Peraltro, anche ove, dalle complesse censure svolte con i motivi di ricorso dovesse ravvisarsi contenuta una doglianza per vizio di motivazione, il ricorso è ugualmente privo dei requisiti formali di cui al citato art. 366 bis, sulla base dell’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sent. 18 giugno 2008 n. 16528) alla cui stregua la censura mossa alla sentenza oggetto di ricorso per vizio di motivazione “deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) costituente una parte del motivo che si presenti a ciò specificatamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera di non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, sono a carico della soccombente parte ricorrente.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorar di avvocato oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011