Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15018 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15018 Anno 2014
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SORELLE ROMANO MRIA E POSARLA sdf in liquidazione, in persona

del liquidatore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni
Barbagallo e dall’avv. Anna Maria Bruni, presso la quale è
elettivamente domiciliata in Roma in via Guido Banti n. 125;
– ricacrente –

A

contro

~A DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Sicilia n. 215/34/05, depositata il 5 dicembre 2005;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 6 dicembre 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udita l’avv. Anna Maria Bruni per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
SVCCUIDIDEDDEL PROCESSO
La società di fatto in liquidazione Sorelle Romano Maria e
Rosaria, in persona del liquidatore, propone ricorso per

Data pubblicazione: 02/07/2014

Imposte dirette società di persone
soci
accertamento
litisconsorzio
necessario

cassazione, affidato a sei motivi, nei confronti della sentenza
della Commissione tributaria regionale della Sicilia che,
rigettandone l’appello, nel giudizio promosso con l’impugnazione
dell’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF per l’anno 1988,
ha escluso, perché non provato, che per tale annualità, come pure
per il 1987, fosse intervenuto accertamento con adesione, che
risultava invece perfezionato per gli anni dal 1989 al 1993.
L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella
MOTIVI DMA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio rileva che il giudizio,
concernente l’accertamento del reddito di una società di persone,
essendosi svolto solo nei confronti di uno dei soggetti
interessati, senza aver visto la partecipazione di tutti i
litisconsorzi necessari, è affetto da nullità assoluta.
Ciò in quanto, “in materia tributaria l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle
associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei
redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione
degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche
avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla
società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci
– salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -,
sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso
procedimento e la controversia non può essere decisa
limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia,
infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o
dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie
costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo
impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il
ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati
impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14
d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del
successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la

2

presente sede.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. I3ITAB.ALL.B..N5

MATERIA TRIBUTARIA
partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da
nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio” (Cass., sezioni unite, 4 giugno
2008, n. 14815).
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, il
giudizio deve essere dichiarato nullo e la causa rinviata al
primo grado.

di merito e del giudizio di legittimità, considerato che la
giurisprudenza di riferimento è di formazione relativamente
recente.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza
impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia la
causa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Catania.
Dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di
merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2013.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi

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