Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15017 del 16/06/2017

Cassazione civile, sez. trib., 16/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/06/2017),  n. 15017

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4084/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

B.N.P. Paribas Lease Group S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv.

Angelo Stefanori, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,

via Giuseppe Ferrari, n. 2;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 99/05/10 depositata il 16 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6 aprile 2017

dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, pronunciando in controversia relativa all’impugnazione di avviso di fermo amministrativo, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ex art. 69, comma 6, del rimborso Iva richiesto per il primo trimestre 2008, la C.T.R. del Veneto, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo tale norma “inapplicabile in sede tributaria perchè superata da una legge speciale, ossia dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 48-bis, in vigore dal 1 dicembre 2007”;

che avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con unico mezzo, cui resiste la contribuente, depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione delle sopra menzionate disposizioni, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che le stesse hanno destinatari e presupposti diversi e rispondono a distinte finalità, di guisa che non si pongono in rapporto di specialità l’una rispetto all’altra e possono essere applicate entrambe;

ritenuto che la censura è fondata e merita accoglimento;

che con riferimento ai rapporti tra l’art. 69, comma 6, Legge cont. Stato e il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, questa Corte ha già chiarito, con consolidata giurisprudenza, che il provvedimento di sospensione del pagamento previsto dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, è espressione del potere di autotutela della P.A. a salvaguardia dell’eventuale compensazione legale dell’altrui credito con quello, anche se attualmente illiquido, che l’amministrazione abbia o pretenda di avere nei confronti del suo creditore, ed ha portata generale in quanto mira a garantire la certezza dei rapporti patrimoniali con lo Stato, mediante la concorrente estinzione delle poste reciproche (attive e passive); ne consegue l’applicabilità della norma anche ai rimborsi dell’I.V.A., fino al sopraggiungere dell’eventuale giudicato negativo circa la concorrente ragione di credito vantata dall’erario (v. Cass. 28/03/2014, n 7320; Cass. 17/04/2013, n. 9246; Cass. 05/05/2011, n. 9853);

che a non diverse conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento al rapporto – che in questa sede viene in rilievo – tra fermo amministrativo R.D. n. 2440 del 1923, ex art. 69, comma 6 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis, avendo questa presupposti e finalità distinte e non incompatibili con quella (sopra esposta) della misura nella specie applicata;

che infatti, come correttamente evidenziato in ricorso, tale ultima disposizione (art. 48-bis) presuppone che il credito tributario risulti da ruoli già emessi e intende rafforzarne l’esecutività escludendo che i debitori morosi di somme iscritte a ruolo possano incassare pagamenti da pubbliche amministrazioni e prevedendo che in tali casi gli agenti della riscossione procedano senz’altro all’esecuzione, escludendo la compensabilità dei crediti iscritti a ruolo con quelli vantati dal soggetto moroso; il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, invece, si rivolge non alle amministrazioni debitrici genericamente intese (per impedire loro di effettuare i pagamenti), bensì alle sole amministrazioni creditrici appartenenti allo Stato, attribuendo ad esse la facoltà di chiedere alle amministrazioni debitrici, se anch’esse appartenenti allo Stato, di sospendere i propri pagamenti quando le prime ritengano di avere verso il medesimo soggetto ragioni di credito, anche non ancora consacrate da titoli che vi attribuiscano certezza, liquidità ed esigibilità;

che in tale prospettiva la norma mira evidentemente a tutelare, in via cautelare, la possibilità di soddisfare tale credito dello Stato, una volta divenuto certo, liquidò esigibile, eventualmente anche attraverso la compensazione legale con i crediti vantati verso lo Stato dal soggetto debitore dei primi;

che si tratta pertanto di istituti aventi diverso raggio d’azione e diversi presupposti e finalità, complementari l’uno all’altro;

che in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo;

che avuto tuttavia riguardo alla novità della questione trattata, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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