Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15017 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 15/07/2020), n.15017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24008/2012 R.G. proposto da:

Euticals Prime European Theraupeticals s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’avv. De Matteis Ferdinando Maria, elettivamente

domiciliato presso il suo studio, in Roma via di Porta Pinciana 4;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 104/08/2011 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il giorno 18 luglio 2011.

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

VisonàStefano, il quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo

di ricorso e il rigetto dei restanti.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30

gennaio 2020 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Prochisa s.p.a. impugnò l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale vennero ripresi a tassazione maggiori redditi per effetto dell’indeducibilità di taluni costi ai fini IRES, IRAP ed IVA, per l’anno di imposta 2004.

Il ricorso venne integralmente accolto in primo grado; proposto appello dall’Agenzia delle Entrate in relazione ad alcuni capi soltanto della sentenza di primo grado, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza depositata il giorno 18 luglio 2011, lo accolse, rideterminando i maggiori redditi d’impresa tratti dalla contribuente.

Avverso la detta sentenza, Euticals Prime European Theraupeticals s.p.a. (di seguito breviter Euticals), quale incorporante della Prochisa s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Euticals ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce Euticals la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 c.p.c., atteso l’insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della stessa, in relazione al capo della decisione impugnata, che si è occupato del c.d. “rilievo n. 2” formulato dall’Amministrazione.

1.1. Il motivo è manifestamente fondato.

Com’è noto, secondo l’orientamento di questa Corte, il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, poichè non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, (Cass. 12/03/2018, n. 5939; Cass. 17/12/2008, n. 29490).

E nel caso che ci occupa non può dubitarsi dell’esistenza del denunciato contrasto, considerato che la commissione tributaria regionale, dopo avere affermato in parte motiva che, in relazione al c.d. “rilievo n. 2”, la sentenza di primo grado doveva trovare conferma, ha invece nel dispositivo affermato seccamente “accoglie l’appello dell’Ufficio, confermando le riprese relative ai rilievi n. 1, 2 e 6”.

2. Con il secondo motivo lamenta un vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonchè la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4), dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., considerato che la commissione tributaria regionale ha omesso di indicare le ragioni per cui ha ritenuto legittimo il “rilievo n. 6” formulato dall’Amministrazione.

3. Con il terzo motivo si duole della violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 4, e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 5-bis, in quanto il giudice di merito ha erroneamente ritenuto legittimo il “rilievo n. 6”, solo perchè la contribuente aveva omesso di compilare il quadro EC della dichiarazione dei redditi.

3.1. I due motivi, meritevoli di trattazione congiunta in quanto palesemente connessi, sono entrambi infondati.

Invero, la non perspicua motivazione resa dal giudice di secondo grado, pure caratterizzata dall’uso di una prosa di difficile comprensione, ha certamente ritenuto legittima la ripresa a tassazione relativa al c.d. “rilievo n. 6” contenuto nell’avviso impugnato, poichè – come esattamente eccepito dall’Agenzia delle Entrate nei motivi di appello – l’Amministrazione aveva negato la deducibilità degli elementi negativi del reddito (accantonamenti e rettifiche di valore), per la decisiva ragione che non erano stati inseriti nell’apposito prospetto (quello denominato come “quadro EC”), della dichiarazione dei redditi della contribuente relativa all’anno 2004.

Va ricordato che in tema di redditi d’impresa delle società, per regola generale dettata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 4(il TUIR), le spese e gli altri componenti negativi sono ammessi in deduzione solo a condizione che risultino imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza.

Peraltro, ai sensi dell’art. 109 TUIR, comma 4, lett. b), nella formulazione qui applicabile ratione temporis, come novellato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 1, comma 1, prima della sua integrale soppressione per effetto della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 33, lett. q), n. 1), “Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi”.

E questa Corte ha già affermato che in tema di eliminazione delle interferenze fiscali nei bilanci societari, la deduzione degli ammortamenti anticipati di beni materiali nel conto economico è ammissibile, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, purchè venga compilato il quadro EC della dichiarazione dei redditi della società, contenente informazioni relative ai componenti negativi non transitati nel conto economico, venendo meno, in mancanza di detta registrazione, la neutralità degli stessi sul piano civilistico, contabile e fiscale (Cass. 19/10/2018, n. 26398).

3.2. Nè è consentito invocare, in direzione contraria, il contenuto della circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 13 febbraio 2006, a tenore della quale “si ritiene che la mancata segnalazione delle deduzioni extracontabili nel prospetto EC integri un ipotesi di errore o omissione che può essere corretta in un momento successivo attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1988, art. 2, comma 8-bis”, poichè è all’evidenza come nessuna integrazione alla dichiarazione dei redditi dell’anno 2004 venne tempestivamente resa dall’odierna contribuente.

3.3. E’ vero, poi, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, fermi i termini fissati dalla legge per la presentazione della dichiarazione integrativa (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43), il contribuente può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria (Cass. S.U. 30/06/2016, n. 13378).

Tuttavia, nel caso che ci occupa, come esattamente osservato dalla commissione tributaria regionale, non risulta che gli importi rilevanti portati in deduzione nella dichiarazione dei redditi, trovassero riscontro di sorta nella documentazione prodotta in giudizio dalla contribuente esattamente a tale scopo.

4. In definitiva, accolto il primo mezzo e respinti i restanti, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per statuite sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, respinge i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per un nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per statuite sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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