Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15016 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. III, 28/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 28/05/2021), n.15016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35914/2019 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO, 29,

presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE;

– intimato –

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS):

– intimato –

avverso la sentenza n. 1644/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

S.E., proveniente dalla Nigeria, ha proposto un ricorso notificato il 16 novembre 2019, per la cassazione della sentenza n. 1644/2019 emessa dalla Corte d’appello di Venezia e pubblicata in data 16 aprile 2019.

Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il ricorrente, secondo la ricostruzione della sua vicenda personale contenuta nel ricorso, fuggiva in Italia perchè alcuni membri di una setta – alla quale lui era stato per errore ritenuto appartenente, in quanto somigliante ad un suo amico che ne era membro – lo cercavano per ucciderlo; nel determinarsi a partire aveva considerato anche che la polizia non avrebbe potuto aiutarlo, giacchè nel suo Paese l’attività delle sette era indisturbata.

La sua domanda di protezione internazionale è stata rigettata dalla Commissione territoriale e il diniego è stato confermato in sede giudiziaria.

La sentenza della Corte d’appello di Venezia ritiene scarsamente credibile la vicenda narrata dal ricorrente, perchè generica, priva di dettagli e inverosimile sul punto dell’essere stato perseguitato perchè somigliante ad un membro della setta. Inoltre afferma che nella zona di provenienza del richiedente (Edo State) non si rinviene una situazione di violenza generalizzata atta a giustificare la concessione della protezione sussidiaria. Esclude anche la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, mancando qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio.

Il ricorrente ha articolato tre censure.

Con il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Sostiene che abbia errato la corte d’appello a non considerare il pericolo al quale andrebbe incontro il ricorrente correrebbe in caso di rimpatrio, e il fatto che effettivamente in Nigeria la violenza fra sette imperversi e non sia arginata a livello statale.

Il motivo è inammissibile, in quanto non attinge alla ratio decidendi: la corte d’appello ha ritenuto in radice non credibile la vicenda narrata dal ricorrente, e quindi il fatto stesso che fosse stato perseguitato da una setta, a seguito peraltro di un equivoco.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8: in particolare, si lamenta che la corte terrotoriale abbia violato il proprio dovere di cooperazione istruttoria omettendo di ricostruire il sistema giudiziario nigeriano.

Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto la corte d’appello non verifica la possibilità di ricevere protezione o meno dal sistema giudiziario e dalle forze di polizia operanti sul territorio, perchè ritiene in radice non credibile che il ricorrente si sia allontanato dal paese di origine in quanto perseguitato da una setta.

Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. e segnatamente del D.Lgs n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Sostiene il ricorrente che sia stata erroneamente negata la propria condizione di vulnerabilità e che non si sia tenuto in nessun conto il percorso di integrazione del richiedente.

Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto del tutto generico: non aggiunge nulla al racconto relativo alla presunta persecuzione da parte della setta sulla quale è stato ritenuto non credibile, non indica fatti determinati che siano stati tralasciati nè indica a quali violazioni dei suoi diritti fondamentali rischierebbe di essere esposto ove tornasse nel paese di origine, nè precisa alcuna circostanza concreta del suo percorso di integrazione in Italia, dedotta nel corso del giudizio di merito e non tenuta adeguatamente in conto. Si limita ad indicare genericamente di lavorare saltuariamente, fa riferimento ad una non meglio precisata situazione familiare, ma non indica nè quale sia nè in quale degli atti del giudizio di merito l’abbia dedotta e non sia stata considerata.

Il ricorso è complessivamente inammissibile.

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA