Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15016 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/07/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 21/07/2016), n.15016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20081/2013 proposto da:

P.A.M., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE PROVINCE 37, presso il rag. COSIMO GRAZIUSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MURINO, per procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POLLICA (SA), (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 38, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA MAROTTA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSANGELA DE BELLIS, per procura speciale a margine

del controricorso ed in forza di Delib. incarico di Giunta 18 luglio

2013, n. 119;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 513 della CORTE di APPELLO di SALERNO, resa il

14/03/2012 e depositata il 04/06/2012;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato NICOLA MAROTTA (delega Avvocato DE BELLIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di

ricorso e l’accoglimento del secondo e del terzo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – P.A.M. ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza – pubblicata il 14.3.12 col n. 513 – con cui la corte di appello di Salerno ha confermato il rigetto della sua opposizione avverso il “Decreto Ingiunzione” n. 4638 del 2000 del Comune di Pollica (SA) per Lire 3.284.430 a titolo di rimborso spese sostenute per la rimozione di un serbatoio interrato per il riscaldamento e relativa tassa di occupazione di suolo pubblico dal 1977 al 1997 per Lire 222.523. Resiste con controricorso il Comune di Pollica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – La ricorrente si duole:

– col primo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c.” per “carenza dello ius postulandi in capo al difensore dell’Ente” e conseguente “inesistenza di un valido rapporto processuale” fin dal primo grado: in sostanza ritenendo rilevabile di ufficio in ogni stato e grado della controversia l’eccezione di carenza di ius postulandi e spettante a controparte l’onere di dare la prova della regolarità del conferimento della procura;

– col secondo motivo, di “violazione e falsa applicazione del R.D. n. 639 del 2010” in uno a “contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”: in sostanza negando trattarsi, nella specie, di un credito certo e determinato e, in sintesi, contestando la rilevanza delle fattispecie addotte dalla corte di merito come validi parametri di riferimento;

– col terzo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 189 c.p.c.” e di “contraddittoria ed illogica motivazione su punti decisivi della controversia”: contestando il rilievo sulla mancata riproposizione della domanda riconvenzionale.

3. – Dal canto suo, il controricorrente deduce avere sanato ogni irregolarità di costituzione già in appello, comunque adducendo la sussistenza del potere del Sindaco di rilasciare la procura alle liti anche in carenza di Delib. di Giunta; argomenta per la certezza ed oggettività di parametri per la determinazione del credito di recupero delle spese di rimozione, anche dinanzi alla genericità delle contestazioni sulla congruità di queste ultime; nega infine la fondatezza del terzo motivo.

4. – Già potrebbe rilevarsi, quanto al primo motivo, che l’eventuale carenza di valida procura ad litem avrebbe tutt’al più determinato la contumacia del convenuto Comune in quella che si atteggia – stando agli atti esaminabili da questa Corte in relazione alle carenze del ricorso di cui si dirà di qui a tra breve – come opposizione ad ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639 del 1910: la quale integra un’ordinaria azione di accertamento negativo, nella quale l’ingiunto ha veste sia formale che sostanziale di attore.

5. – Tuttavia, in via dirimente va osservato che il ricorso non rispetta i requisiti imposti dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in forza del quale, stando alla corrente interpretazione della giurisprudenza di questa Corte, è indispensabile che, per consentire ad essa di prendere cognizione delle doglianze sottoposte, vi si rinvengano sia l’indicazione della sede processuale di produzione dei documenti o di adduzione delle tesi su cui si fondano ed in cui si articolano le doglianze stesse, sia la trascrizione dei primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde (tra le innumerevoli, v.: Cass., ord. 26 agosto 2014, n. 18218; Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161; Cass. 12 giugno 2002, n. 8388; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751; Cass. 24 marzo 2006, n. 6679; Cass. 17 maggio 2006, n. 11501; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; tra le altre del solo 2014: Cass. 11 febbraio 2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 7 febbraio 2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793; Cass. 6 febbraio 2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; 3 febbraio 2014, nn. 2274 e 2276; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2072).

6. – Ed invece, nella fattispecie, manca nel ricorso la trascrizione sia del “decreto di ingiunzione” posto a base della controversia, sia degli atti processuali e dei documenti di riscontro che si sono voluti addurre o produrre a sostegno di ciascuno dei tre motivi: venendo così ad essere sottratti all’esame di questa Corte l’atto originariamente impugnato, i suoi presupposti, le fatture con la descrizione dei lavori eseguiti e valutati evidentemente anche solo per implicito – congrui o non idoneamente contestati sotto questo profilo dai giudici del merito, la procura contestata, la Delib. di giunta, lo Statuto comunale che si assume violato, i verbali di udienza e gli atti processuali da cui ricavare il tenore testuale della domanda riconvenzionale malamente ritenuta non riproposta.

7. – Le censure – tra cui quella di non corretta applicazione del richiamato testo normativo per difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito (requisito invece indispensabile, come ribadito anche di recente da questa Corte: Cass. 11 aprile 2016, n. 7076) – non possono quindi essere esaminate nel merito per le viste carenze formali del ricorso.

8. – Questo va quindi dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della sua controparte.

9. – E trova infine applicazione – mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) – del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione per il caso di integrale soccombenza dell’impugnante.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna P.A.M. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Pollica, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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