Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15016 del 17/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 15016 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 1673/10 proposto da:
Giordano Carmine, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Oslavia n. 30, presso lo Studio dell’Avv. Domenica
Sorrentino, rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio
Romeo, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
Comune di Taranto, in persona della Dirigente De Florio
Piera Paola, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Cicerone n. 44, presso lo Studio dell’Avv. Francesco
Carluccio, rappresentata e difesa dall’Avv. Bernardino
Pasanisi, giusta delega in calce al controricorso;

– resistente con atto di costituzione –

Data pubblicazione: 17/07/2015

avverso la sentenza n. 12/28/09 della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia sez. staccata di
Taranto, depositata il 17 febbraio 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 4 giugno 2015 dal Consigliere Dott.

udito l’Avv. Vittorio Romeo, per la ricorrente;
udito l’Avv. Bernardino Pasanisi, per il resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa Paola Mastroberardino,

che ha

concluso per l’inammissibilità e in subordine il
rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 12/28/09 depositata il 17
febbraio 2009 la Commissione Tributaria della Puglia
sez. staccata di Taranto, pronunciando sull’appello
proposto dal Comune di Taranto, in parziale riforma
della decisione n. 295/06/05 della Commissione
Tributaria Provinciale della stessa città di Taranto,
respingeva il ricorso di Giordano Carmine avverso
l’avviso di accertamento n. 980008666 ICI 1998,
ritenendo per quanto rimasto d’interesse che le due
unità immobiliari di proprietà del contribuente

sub 25

e 24 fossero state correttamente assoggettate a
separata imposizione in quanto le <>
comportanti <> non erano state
denunciate <> a «nulla rilevando la
sanatoria per condono>> e in secondo luogo che l’unità
immobiliare sub 5 <> ubicata in via
diversa rispetto all’abitazione era stata pure
correttamente assoggettata a distinta imposizione non

la sua <> risultava <>.
Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a tre motivi,
ulteriormente illustrati da memoria.
Il Comune, che notifica tardivamente controricorso,
partecipava al’udienza di discussione.
Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente
censurava la sentenza denunciando in rubrica
«Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4,
d.lgs. n. 504/1992 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)>> e
si concludeva con un quesito in cui si chiedeva alla
Corte se <>.

bis

c.p.c., applicabile

ratione temporis,

perché il

quesito che lo termina è astratto e circolare, non
contenendo alcuna critica alle ragioni sulle quali la
CTR ha fondato la decisione e che erano relative al
mancato accatastamento cui non poteva tener luogo la
domanda di condono edilizio; in effetti l’astrattezza e
la circolarità del quesito risulta evidente laddove si
rifletta che non può che rispondersi affermativamente
alla domanda se due immobili poi «accorpati>> in uno
debbano essere assoggettati a un’unica imposta (Cass.
sez. III n. 4805 del 2013; Cass. sez. III n. 19737 del
2011).
2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente
censurava la sentenza denunciando in rubrica
«Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, coma 1,
d.lgs. n. 504/1992 (art. 360, comma l, n. 3 c.p.c.)>>.
Il motivo all’esame si concludeva con un quesito in cui
si chiedeva alla Corte se «ai sensi dell’art. 2, comma
l, lett. a), d.lgs. n. 504/1992 la pertinenza
costituisce parte integrante dell’immobile ai fini del
calcolo e del versamento dell’imposta comunale sugli
immobili anche quando è accatastata distintamente

4

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366

dall’immobile cui è asservita, e possa essere goduta e
commercializzata autonomamente rispetto a tale immobile
principale>>.
Anche in questo caso il motivo è inammissibile per

bis

violazione dell’art. 366

ratione temporls,

c.p.c., applicabile

perché il quesito che lo termina è

fattispecie e redatto in forma meramente interrogativa
senza specifica critica alla

ratio decidendi

sulla

quale è fondata la decisione della CTR; per esempio,
manca il riferimento alla circostanza,

in thesi della

CTR impeditiva dell’accatastamento a pertinenza
indipendentemente dalla destinazione <>, che il box era ubicato in una via diversa
rispetto a quella in cui era l’abitazione (Cass. sez.
III n. 13240 del 2014; Cass. sez. III n. 5600 del
2014).
3. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente
censurava la sentenza denunciando in rubrica «Omessa
e/o insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, comma
l, n. 5, c.p.c.)>>.
Il motivo è inammissibile perché in violazione
dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis,
non si conclude con il quesito cosiddetto di fatto e
cioè con la sintesi del fatto decisivo e controverso
(Cass. sez. III n. 4353 del 2013; Cass. sez. II n. 8355
del 2012).

5

astratto senza puntuale riferimento alla concreta

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il
contribuente a rimborsare al Comune le spese
processuali, queste liquidate in complessivi

e 500,00,

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 4 giugno 2015

oltre a spese forfetaria e ad accessori di legge.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA