Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15016 del 16/06/2017
Cassazione civile, sez. trib., 16/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/06/2017), n. 15016
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3705/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
Azienda Usl n. (OMISSIS) di Empoli, rappresentata e difesa dall’Avv.
Fabrizio Cacace, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,
viale Giuseppe Mazzini, n. 25;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana, n. 38/35/11 depositata il 29 marzo 2011.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6 aprile 2017
dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che l’Agenzia delle entrate ricorre con unico mezzo, nei confronti dell’Azienda Usl n. (OMISSIS) di Empoli, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Toscana – in controversia concernente l’impugnazione del rigetto di istanza di rimborso dell’Irpeg (poi Ires) versata relativamente agli anni dal 2001 al 2004 – ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente;
che con tale decisione i giudici d’appello hanno tra l’altro respinto la preliminare eccezione, iterata dall’Ufficio appellante, d’inammissibilità dell’istanza di rimborso in quanto riferita anche agli acconti versati per l’anno 2002, poichè proposta al di là del termine decadenziale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, ritenendone l’inammissibilità in quanto tardivamente proposta (detta eccezione) solo all’udienza di discussione del giudizio di primo grado.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 2969 c.c. e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, per avere la C.T.R. escluso la rilevabilità d’ufficio della decadenza del chiesto rimborso con riferimento ai pagamenti eseguiti in date 20/7/2001, 30/11/2001 e 22/7/2002, oltre quattro anni prima dell’istanza presentata in data 4/8/2006;
che il ricorso si appalesa fondato e deve pertanto essere accolto;
che invero costituisce ius receptum che in tema di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per richiedere il rimborso di un tributo indebitamente versato, in quanto materia sottratta alla disponibilità delle parti, è rilevabile di ufficio, ex art. 2969 c.c., in ogni stato e grado del giudizio, sicchè è deducibile per la prima volta anche in appello (v. e pluribus Cass. 13/01/2015, n. 317; Cass. 23/03/2012, n. 4670), derivandone pertanto, a maggior ragione, l’irrilevanza del fatto che la relativa eccezione sia proposta al di la del termine fissato dalle norme processuali per le eccezioni in senso stretto;
che la sentenza impugnata, avendo fatto applicazione della regola opposta, deve pertanto essere cassata e la causa rinviata al giudice a quo affinchè esamini nel merito la sussistenza, nel caso concreto, della eccepita decadenza.
PQM
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017