Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15016 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. I, 07/07/2011, (ud. 02/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI BRINDISI (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ZANARDELLI 23, presso

l’avvocato LUSI NATHALIE, rappresentato e difeso dall’avvocato TRANE

FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso l’avvocato

PELLEGRINO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 589/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PASQUALE TRANE, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato AMINA L’ABBATE, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 2-7.03.1985, M.P. adiva il Tribunale di Brindisi chiedendo la condanna del Comune di Brindisi e della Immobiliare Brindisi S.p.A. al risarcimento dei danni subiti a causa dell’occupazione usurpativa di alcune porzioni di terreni in sua proprietà (iscritte nel C. T. al F. 54 pile 138/a e 138/g), assumendo che tali porzioni, confinanti con altra vasta area assoggettata a piano di lottizzazione ed a convenzione urbanistica, poi acquisita dalla società convenuta, erano state da quest’ultima illecitamente utilizzate per eseguirvi le opere viarie assunte quali oneri di urbanizzazione primaria.

Con sentenza del 17.07-27.10.1998, l’adito Tribunale, disposte due CTU, accoglieva delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate da entrambe le parti convenute, quella svolta dal Comune e condannava soltanto la società Immobiliare Brindisi al risarcimento dei danni subiti dall’attore per effetto dell’attuata occupazione usurpativa dei suoi fondi, liquidandoli in L. 13.000.000 attuali per la part 138/a, urbanisticamente inedificabile e solo parzialmente inglobata, ed in L. 15.885.750, da rivalutare dal dì dell’illecito (dicembre 1982) alla data di pubblicazione della pronuncia nonchè da maggiorare degli interessi anni medi del 5%, per la particella 138/g, edificabile.

La sentenza di primo grado veniva impugnata in via principale e per più motivi dal M. nonchè in via incidentale dal Comune relativamente soltanto alla disposta compensazione per intero delle spese del primo giudizio.

Con sentenza del 19.05-18.10.2004, la Corte di appello di Lecce respingeva l’appello incidentale ed in parziale accoglimento del gravame principale del M., condannava in solido il Comune di Brindisi e la società Immobiliare Brindisi a pagare all’appellante la somma di Euro 25.512,97, da rivalutare in base ISTAT, dal dicembre del 1982 sino alla data della pronuncia d’appello e da maggiorare degli interessi, nonchè a pagare le spese di entrambi i gradi di merito. La Corte territoriale osservava e riteneva per quanto ancora rileva:

che il primo motivo dell’appello principale con cui il M. aveva censurato l’accoglimento dell’eccezione del Comune di difetto di legittimazione passiva era fondato, giacchè l’ente doveva ritenersi responsabile in solido con la società attuatrice della lottizzazione, del danno correlato allo sconfinamento dell’opera viaria, considerando:

a) la finale destinazione delle aree usurpate, entrate a fare parte del demanio e/o patrimonio comunale, alla stregua del principio affermato in relazione ad ipotesi di occupazione illecita di un suolo privato per conto della PA da un suo concessionario o delegato, ove, come nella specie, l’effetto acquisitivo non si fosse consolidato esclusivamente nei confronti del concessionario o del delegato;

b) ulteriormente che al Comune andava addossata la colpa in vigilando giacchè:

in via generale il piano di lottizzazione assumeva la valenza di piano urbanistico di attuazione, ossia di pianificazione di dettaglio, di piano esecutivo di urbanizzazione e di preconcessione edilizia (Cons ST 16.03.1999,n. 286), donde l’ovvio potere-dovere dell’A.C. di controllo nella fase esecutiva di siffatta opera di pianificazione del suo territorio nel caso concreto vi era di più, posto che con la convenzione di lottizzazione per rogito notar Travaglini del 21.04.1976, l’ente locale aveva espressamente assunto il doveroso obbligo di controllare l’esecuzione delle opere pubbliche da realizzarsi nell’ambito del piano, avendo le parti previsto all’art. 3, lett. c), di tale convenzione, che la lottizzatrice si impegnava “a costruire, a sua cura e spese e con materiali propri”, tra l’altro, “le strade tinteggiate in giallo nell’allegata planimetria e tutti i raccordi con le strade viciniori”, ma “sotto il controllo dell’Ufficio Tecnico Comunale”.

Contro questa sentenza il Comune di Brindisi ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo e notificato il 14.10.2005 sia alla curatela fallimentare della società Immobiliare Brindisi S.p.A., che non ha inteso resistere, e sia al M. che ha resistito con controricorso notificato il 2.11.2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il Comune di Brindisi denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3).

Erroneità sui presupposti di fatto. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.” Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello è (erroneamente) giunta a riconoscere la responsabilità del Comune di Brindisi, posto che:

non si trattava di occupazione illecita perpetrata dalla società lottizzatrice “per conto della PA da un suo concessionario o delegato”, trattandosi di qualifiche non rivestite dalla società, la quale aveva agito autonomamente ed eseguito le strade senza presentare alcun progetto ed invadendo ed occupando proprietà di terzi, iniziativa che non poteva essere ricondotta alle varie figure organizzatorie relative all’esecuzione di opere pubbliche (tra cui la concessione di costruzione e/o esecuzione, la concessione di costruzione e gestione e la cd. concessione di committenza) il Comune non aveva potuto acquisire al proprio patrimonio i beni appartenenti al M. l’azione risarcitoria poteva essere esercitata solo nei confronti dell’autore materiale dell’illecito nel ritenere a carico del Comune un generale potere/dovere di controllo non ha tenuto presente la fondamentale distinzione tra il piano particolareggiato ed il piano di lottizzazione, in rapporto al quale ultimo non sussistono obblighi di tale genere, ma solo di verifica dei presupposti di ammissibilità e fattibilità della pianificazione le opere viarie contemplate dal piano di lottizzazione non potevano essere eseguite in assenza di un apposito progetto preventivamente approvato dall’amministrazione con rilascio di autorizzazione l’atto d’obbligo di cessione delle aree per la costruzione delle strade non è idoneo di per sè a fare acquisire le opere al Comune, occorrendo a tal fine un atto di trasferimento successivo al collaudo il controllo dell’attività del lottizzante è limitato a siffatto contesto e, dunque si esercita in via preventiva ed in via consuntiva tramite il collaudo, sicchè nessun obbligo di vigilanza, non posto da norme di diritto positivo, può gravare sul Comune durante la fase esecutiva del piano di lottizzazione, specie quando le opere di urbanizzazione primaria siano eseguite senza progetto la previsione negoziale non era certo destinata a produrre effetti (negativi o positivi) nei confronti dei terzi in quanto res inter alias acta tertio neque nocet neque prodest. Il motivo di ricorso, pur ammissibile nei sensi in prosieguo precisati, non è fondato. Dalla relativa illustrazione emerge che le censure con esso prospettate sostanzialmente involgono questioni inerenti all’inidoneità o meno delle argomentazioni fondanti l’affermazione conclusiva circa la responsabilità (ex art. 2043 c.c.) solidale del Comune di Brindisi per l’illecita occupazione del terreno di proprietà del M.;

ciò è confermato dalla rubrica del motivo stesso, muta in ordine alle norme in tesi violate o falsamente applicate, il che non consente di verificare il fondamento dei denunziati errori di diritto (cfr, tra le altre, cass. n. 5353 del 2007), per tali profili rivelandosi quindi fondata l’eccezione d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., svolta dal controricorrente. Nei delineati limiti di ammissibilità delle proposte censure sull’affermata corresponsabilità del Comune, occorre premettere che le motivazioni espresse sul punto integrano differenziate ed autonome rationes decidendo, tutte censurate dal ricorrente, attinenti sia alla qualificazione del rapporto tra l’ente locale e la società attuatrice della lottizzazione, sia alla destinazione finale delle aree usurpate e sia all’addebitabilità in ogni caso al Comune della culpa in vigilando. Appare, dunque, esaustivo rilevare ai fini decisori, che il percorso argomentativo riferito al terzo addebito di responsabilità, idoneo di per sè solo a fondare l’impugnata sentenza, non presenta lacune ed incoerenze. La Corte distrettuale, in applicazione del principio per cui chiunque abbia dato un contributo causale al danno ingiusto ne deve rispondere (cfr. cass. n. 11849 del 2007; n. del 2006), ha irreprensibilmente riferito la culpa in vigilando del Comune non solo al potere dovere dell’ente locale di presiedere, ai sensi della Legge Urbanistica n. 1150 del 1942, art. 28, all’autorizzata attuazione del piano di lottizzazione ad iniziativa privata e segnatamente all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria ma al mancato esercizio da parte del medesimo Comune dello specifico compito, convenzionalmente assunto alla luce di detta normativa generale, di controllare, tramite il suo ufficio tecnico a ciò deputato, la costruzione delle strade tinteggiate in giallo nell’allegata planimetria e tutti i raccordi con le strade viciniori, tra le quali era inclusa quella per la quale si era determinato lo sconfinamento, compito che, non essendo stato in alcun modo limitato alla fase successiva alla presentazione del progetto delle previste opere viarie ed al rilascio dell’autorizzazione ad eseguirle, non poteva che attendibilmente ricomprendere anche la vigilanza, rimasta invece inattuata, atta ad impedire arbitrarie iniziative costruttive ad opera della convenzionata società attuatrice del piano di lottizzazione.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del Comune soccombente al pagamento in favore del M., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Brindisi a rimborsare al M. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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