Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15016 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15016 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FORNARO E IANARD STUDI AMARMI ASSOCIATI, associazione fra
professionisti, rappresentata e difesa dall’avv. Vito A.
Martielli e dall’avv. Agostino De Zordo, presso il quale è

Imposte dirette
liquidazione
i]
base
alli
dichiarazione
cartella pagamenti
– notificazione •
ter

elettivanente damiciliato in Rama al viale UMberto Tupini n. 133;

33k°

– ricorrente –

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro
in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale sano derniciliati in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12;
– controricorrenti avverso la sentenza della Ccranissione tributaria regionale
della Puglia n. 26/4/08, depositata il 26 aprile 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27 noveffibre 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l’avv. Vito A. Mertielli per la ricorrente e
l’avvocato dello Stato Paola Zerman per i cantroricorrenti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Data pubblicazione: 02/07/2014

PY

Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il
rigetto dP1 ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’associazione fra professionisti Fbrnaro e Ianaro Studi
notarili associati propone ricorso per cassazione, affidato ad un
motivo, nei confronti della sentenza della C’emissione tributaria
regionale della Sicilia che, accogliendo l’appello dell’Agenzia
delle entrate, ha dichiarato legittima in quanto tempestiva la
alla liquidazione in base alla dichiarazione delle imposte
dirette per l’anno 2001.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

me= DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata l’inammissibilità del ricorso
proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle
finanze, rimasto estraneo al giudizio di merito, introdotto
successivamente al 1° gennaio 2001 e svoltosi nei soli confronti
dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa a quella data, ed
alla quale deve attribuirsi la qualità di successore a titolo
particolare dello stesso Ministero (Cass., sez. un., 14 febbraio
2006, n. 3116).
Con l’unico motivo del ricorso, denunciando violazione e
falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi, degli artt. 3
della legge n. 212 del 2000 ed 1, camma 5 bis, della legge n. 156
del 2005, 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 17 del d.P.R. n.
602 del 1973, deduce che, in applicazione della regola tempus
regit actum, alla fattispecie non dovrebbe essere applicabile la
disciplina dei termini di notifica introdotti dalla legge n. 156
del 2005, in considerazione della circostanza Che tale disciplina
è intervenuta successivamente alla scadenza dei termini per la
liquidA7ione dei redditi relativi all’anno d’imposto 2001.
Il motivo è infondato, alla luce del principio secondo cui
“in tema di riscossione delle imposte sui redditi, l’art. 1 del
d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificaziani nella
legge 31 luglio 2005, n. 156 – emanato a seguito della sentenza
della Corte costituzionale n_ 280 del 2005 di declaratoria
d’incostituzionalità dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 -,
che ha fissato, al camma 5 bis, i termini di decadenza per la

2

cartella di pagamento, notificata il 16 noveffibre 2005, relativa

MENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1%6
AL131 TAB.ALL.B.- N.5
WERIATRIBUTANA
notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa
tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni ed ha
stabilito al camma 5 ter, sostituendo il camma secondo dell’art.
36 del d.lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, che per le somme che
risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle
dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata,
a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31
diceMbre 2001, entro il 31 diceMbre del quinto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione”, ed entro il 31

diceMbre del quarto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, can riferimento alle dichiarazioni,
presentate, come nella specie, negli anni 2002 e 2003, “ha un
inequivoco valore transitorio e trova applicazione non solo alle
situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma
anche a quelle non ancora definite con sentenza passata in
giudicato, operando retroattivamente, sia in quanto introdotto
per eliminare una lacuna normativa verificatasi per effetto di
pronuncia costituzionale e per garantire – oltre che l’interesse
del contribuente – l’interesse dell’erario di evitare un termine
decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la riscossione
dei tributi, sia in considerazione del tenore testuale
dell’esordio dei cammi 5 bis e 5 ter” (Càss. n. 16990 del 2012,
n. 4745 del 2006).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese del giudizio seguono la socccmbenza e si liquidano
care in dispositivo.
P.Q.M.
La Carte dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto
nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze.
Rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia
delle entrate.
Condanna la ricorrente al pagamento delle

spese

del

giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre alle spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma il 27 noveMbre 2013

DEPWADDINCANCEULERA
Il.

r. 2 M 2014

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