Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15015 del 21/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 21/07/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 21/07/2016), n.15015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19364/2013 proposto da:

M.D., (C.F. (OMISSIS)), T.C. (C.F. (OMISSIS)) e

M.F. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZALE MEDAGLIE D’ORO 72, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

CIUFO, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO SPARTI, per

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.G., (C.F. (OMISSIS)) e C.V. (C.F. (OMISSIS)),

considerati, in difetto di elezione di domicilio in Roma, per legge

ivi domiciliati presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato EMANUELE RANDAZZO, per procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 36 del TRIBUNALE di PALERMO – SEZIONE

DISTACCATA DI CARINI, emessa e depositata il 30/01/2013;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – M.D., T.C. e M.F. ricorrono, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza della sez. dist. di Carini del tribunale di Palermo – la n. 36 del 30.1.13 – che ha dichiarato inammissibile la loro opposizione, qualificata ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza del g.e. del 20.5.11, con cui era stato rigettato il loro precedente ricorso ai sensi dell’art. 612 c.p.c., nei confronti di V.G. e C.V., ordinanza impugnata per avere essa deciso questioni da decidersi con sentenza senza concedere i termini per introdurre il giudizio di merito sulle opposizioni fino a quel momento dispiegate. Gli intimati resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – I ricorrenti lamentano:

– col primo motivo, una “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 615 e 617 c.p.c. e artt. 1362 c.c. e segg., art. 111 Cost.”: ritenendo errata la qualificazione dell’azione come opposizione agli atti esecutivi, violando la corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato per avere essi comunque invocato una pronunzia sul merito delle contestate pretese delle controparti esecutate e così instato per il giudizio di merito dell’opposizione ad esecuzione avanzata da queste ultime;

– col secondo motivo, una “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 e 617 c.p.c. e art. 1367 c.c., art. 111 Cost.”, riproponendo le doglianze in punto di mero rito avverso l’ordinanza del g.e., in ordine alla mancata fissazione del termine a difesa in sede strettamente esecutiva, all’omessa fissazione del termine per l’introduzione del giudizio di merito, alla carenza di potere in capo al g.e. di modificare le statuizioni del titolo esecutivo ed alla violazione del giudicato.

3. – I controricorrenti eccepiscono preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perchè privo di conclusioni, ma pure la sua improcedibilità per violazione dell’art. 369 c.p.c., ravvisando nel provvedimento del g.e. una sentenza appellabile, assumendo la conformità della gravata sentenza alla giurisprudenza consolidata di questa Corte sul regime di impugnabilità del provvedimento del giudice dell’esecuzione il quale, adito ai sensi dell’art. 612 c.p.c., ecceda dalla mera determinazione delle modalità di esecuzione e dalla designazione dell’ufficiale giudiziario incaricato delle operazioni materiali.

4. – Il controricorso è inammissibile per tardività: esso è stato notificato tra il 22 e il 24 ottobre 2013, ma il relativo termine era venuto a scadenza il quarantesimo giorno dalla notifica del ricorso, avutasi il 30.7.13, vale a dire il 6.9.13, non essendo soggetto alcuno dei termini delle opposizioni esecutive (quale va riconosciuta la presente controversia, tanto secondo la qualificazione del giudice che ha emesso la sentenza gravata, quanto secondo quella degli odierni ricorrenti), nemmeno nelle fasi di impugnazione (e per giurisprudenza a dir poco consolidata di questa Corte), alla sospensione feriale.

5. – Ciò posto, le eccezioni preliminari – mosse con il controricorso tardivo e quindi inammissibile – non sarebbero state peraltro fondate: non quella sulla carenza di conclusioni del ricorso per cassazione, spettando alla Corte di legittimità ricavare, dalla fondatezza o meno dell’atto di impugnazione, le conseguenze previste dalla legge in ossequio al carattere ufficioso del giudizio dinanzi ad essa; non quella sull’improcedibilità, per non essere applicabile l’art. 369 c.p.c., al provvedimento che costituisce l’oggetto mediato od ultimo, anzichè quello immediato (che, nella specie, è pacificamente la sentenza del tribunale di Palermo – sez. dist. di Carini), del gravame.

6. – Ad analoga conclusione di infondatezza deve pervenirsi anche in ordine all’eccezione dei controricorrenti sulla conformità delle scelte della gravata sentenza alla giurisprudenza di questa Corte, che coinvolge il merito del primo motivo di ricorso.

7. – Infatti, all’esito di ampie e approfondite argomentazioni, che il Collegio condivide, Cass. 3 maggio 2016, n. 8640, ha finito con l’enunciare – a definitivo compimento della progressiva evoluzione dal precedente più articolato approdo ermeneutico – il principio per il quale “l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 612 c.p.c., che illegittimamente abbia assunto il carattere oggettivo di risoluzione di una contesa fra le parti in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all’ammissibilità dell’azione esecutiva intrapresa e dunque abbia esorbitato dal profilo funzionale dell’istituto di cui alla norma, non è mai considerabile come una sentenza in senso sostanziale decisiva di un’opposizione all’esecuzione e, dunque, impugnabile con il mezzo di impugnazione della sentenza che decida una simile opposizione, ma dà luogo – e ciò anche qualora in essa si siano liquidate le spese giudiziali – alla conseguenza che la parte interessata, assumendo il provvedimento carattere di decisione soltanto sommaria, consideri l’ordinanza come definitiva della fase sommaria di un’opposizione all’esecuzione e, pertanto, possa tutelarsi introducendo un giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.”.

8. – Tale conclusione è coerente con lo sviluppo del sistema che esclude radicalmente in capo al giudice dell’esecuzione, in sede esecutiva, qualsiasi valido potere decisorio, strutturando poi ogni opposizione in due ben distinte fasi, la seconda delle quali, a cognizione piena ed ordinaria, necessaria ed in ogni caso conseguente alla definizione della prima, non importa con quale forma e formula terminativa si sia avuta (v. Cass. 22033/11 e successive, che escludono il carattere definitivo di tali provvedimento, sempre configurando il potere e l’onere delle parti di dar corso poi al successivo giudizio di merito): pertanto, nessuna ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione in sede esecutiva è mai decisoria, ma dà solo luogo, quando interviene su questioni insorte tra le parti, alla definizione di una fase sommaria di un’opposizione esecutiva, visto che solo quest’ultima può averle ad oggetto, costituendo poi detta ordinanza il presupposto per l’avvio del giudizio di merito sull’opposizione stessa, del quale è onerata ciascuna delle parti.

9. – E’ quindi da ricostruire il sistema nel senso che, quando insorga una questione di diritto tra i soggetti di un processo di esecuzione per obblighi di fare o di non fare:

– tale questione non può mai essere risolta in sede meramente esecutiva dal giudice dell’esecuzione, perchè integra sempre e comunque l’oggetto di un’opposizione esecutiva – e, se involgesse la persistenza o l’ambito del diritto del procedente ad agire in executivis, un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. – in senso proprio;

– se il giudice dell’esecuzione adito ai sensi dell’art. 612 c.p.c., anzichè limitarsi a provvedere in applicazione di tale norma (con l’adozione dei provvedimenti di designazione dell’ufficiale giudiziario o l’indicazione delle attività materiali a compiersi per l’effettiva esecuzione delle condotte omesse o non poste in essere dai debitori) o a fare formalizzare la detta opposizione con le consuete modalità di esplicita separata trattazione del relativo subprocedimento in cui si sostanzia la fase sommaria davanti a lui, definisca il processo con ordinanza, questa è si impropriamente adottata, ma si risolve appunto e solo in quella conclusiva della fase sommaria dell’opposizione relativa alla questione agitata davanti al giudice dell’esecuzione;

– infine, a tale ordinanza, benchè impropriamente adottata, siccome istituzionalmente priva di attitudini decisorie, si applica allora il regime, già elaborato dalla più recente – ma ormai consolidata – giurisprudenza di questa Corte, del necessario transito alla fase o al giudizio di merito, mediante correzione della stessa nella parte in cui non fissa il relativo termine alle parti o, direttamente, mercè l’onere di dare luogo, anche iscrivendolo a ruolo generale contenzioso, al giudizio di merito sulle questioni solo provvisoriamente delibate da quell’ordinanza adottata dal giudice dell’esecuzione.

10. – Per la verità, tanto risulta – o può infine considerarsi nel suo complesso – che gli stessi creditori originari M. – T., ben prima ancora dell’enunciazione in giurisprudenza del principio di cui al precedente punto 9, abbiano in concreto fatto contestando il merito del provvedimento impropriamente decisorio assunto dal giudice dell’esecuzione: tale essendo l’oggetto del giudizio cui essi avevano dato luogo davanti al giudice che aveva reso quella stessa ordinanza impropriamente decisoria.

11. – Con tale giudizio, infatti, oltre a dolersi di specifici profili formali di questa comunque riconducibili all’improprio carattere decisorio attribuitovi dal giudice, i creditori procedenti avevano infatti contestato la soluzione data dall’ordinanza alle questioni sul loro diritto ad agire in via esecutiva: e tanto essi avevano fatto appunto instaurando la fase di merito di quella che doveva considerarsi l’opposizione avanzata dagli esecutati con le loro contestazioni, la cui fase sommaria era stata definita con il provvedimento, pure impropriamente decisorio, di rigetto del ricorso ai sensi dell’art. 612 c.p.c. (e di condanna alle spese in loro danno) adottato dal giudice dell’esecuzione.

12. – Il primo motivo di ricorso è quindi fondato, perchè in modo non corretto il giudice del merito ha riqualificato come opposizione dei creditori al provvedimento decisorio ciò che essi avevano inteso come giudizio di merito sull’opposizione proposta dalle controparti; o, in altri termini, malamente la qui gravata sentenza ha qualificato come opposizione agli atti esecutivi l’atto di impulso del giudizio di merito sulle contestazioni dei debitori al diritto dei creditori di agire in via esecutiva, accolte con un’ordinanza impropriamente resa ai sensi dell’art. 612 c.p.c., anzichè procedere appunto ad istruire il merito della relativa opposizione ad esecuzione come introdotta dagli esecutati.

13. – Dall’accoglimento del primo motivo resta assorbito il secondo, in quanto relativo a profili formali dell’originaria ordinanza impropriamente decisoria travolti in radice dalla necessità di far luogo al successivo giudizio di merito dell’opposizione ad esecuzione iniziata dai debitori.

14. – Il ricorso va così accolto e la gravata sentenza cassata, con rinvio al tribunale di Palermo, in persona di diverso giudicante e rivestendo rilevanza meramente interna a quell’unitario ufficio giudiziario la suddivisione in sezioni distaccate (oltretutto, ove sopravvissute al riordino di cui al D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155), anche per le spese del giudizio di legittimità.

15. – Non trova infine applicazione, per essere stato il ricorso accolto, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, quanto al raddoppio del contributo unificato per l’impugnante integralmente soccombente nei gradi o giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la gravata sentenza e rinvia al tribunale di Palermo, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA