Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15015 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15015 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 1672/10 proposto da:
Giordano Carmine, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Oslavia n. 30, presso lo Studio dell’Avv. Domenico
Sorrentino, rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio
Romeo, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –

contro
Comune di Taranto;

intimato

avverso la sentenza n. 11/28/09 della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia sez. staccata di
Taranto, depositata il 17 febbraio 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 17/07/2015

udienza del 4 giugno 2015 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Vittorio Romeo, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa Paola Mastroberardino,

che ha

rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 11/28/09 depositata il 17
febbraio 2009 la Commissione Tributaria della Puglia
sez. staccata di Taranto, pronunciando sull’appello
proposto dal Comune di Taranto, in parziale riforma
della decisione n. 296/06/05 della Commissione
Tributaria Provinciale della stessa città di Taranto,
respingeva il ricorso di Giordano Carmine avverso
l’avviso di accertamento n. 970008634 ICI 1997,
ritenendo per quanto rimasto d’interesse che le due
unità immobiliari di proprietà del contribuente

sub 25

e 24 fossero state correttamente assoggettate a
separata imposizione in quanto le <>
comportanti <> non erano state
denunciate <> a <> e in secondo luogo che l’unità
immobiliare sub 5 <> ubicata in via
diversa rispetto all’abitazione era stata pure

2

concluso per l’inammissibilità o in subordine il

correttamente assoggettata a distinta imposizione non
potendosi la stessa considerare pertinenza atteso che
la sua <> risultava <> e
si concludeva con un quesito in cui si chiedeva alla
Corte se <>.

3

oggettiva consistenza e collocazione che non ne esclude

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366
bis

c.p.c., applicabile

ratione temporis,

perché il

quesito che lo termina è astratto e circolare, non
contenendo alcuna critica alle ragioni sulle quali la
CTR ha fondato la decisione e che erano relative al
mancato accatastamento cui non poteva tener luogo la

la circolarità del quesito risulta evidente laddove si
rifletta che non può che rispondersi affermativamente
alla domanda se due immobili poi <> in uno
debbano essere assoggettati a un’unica imposta (Cass.
sez. III n. 4805 del 2013; Cass. sez. III n. 19737 del
2011).
2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente
censurava la sentenza denunciando in rubrica
<>.
Il motivo all’esame si concludeva con un quesito in cui
si chiedeva alla Corte se <>.
Anche in questo caso il motivo è inammissibile per
violazione dell’art.
ratione temporis,

366

bis

c.p.c.,

applicabile

perché il quesito che lo termina è

domanda di condono edilizio; in effetti l’astrattezza e

n):1.

astratto senza puntuale riferimento alla concreta
fattispecie e redatto in forma meramente interrogativa
senza specifica critica alla

ratio decidendi

sulla

quale è fondata la decisione della CTR; per esempio,
manca il riferimento alla circostanza, in thesi della
CTR impeditiva dell’accatastamento a pertinenza

impressa>>, che il box era ubicato in una via diversa
rispetto a quella in cui era l’abitazione (Cass. sez.
III n. 13240 del 2014; Cass. sez. III n. 5600 del
2014).
3. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente
censurava la sentenza denunciando in rubrica <>.
Il motivo è inammissibile perché in violazione
dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis,
non si conclude con il quesito cosiddetto di fatto e
cioè con la sintesi del fatto decisivo e controverso
(Cass. sez. III n. 4353 del 2013; Cass. sez. Il n. 8355
del 2012).
4.

In assenza di avversaria costituzione, non deve

farsi luogo ad alcun regolamento di spese processuali.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 4 giugno 2015

indipendentemente dalla destinazione <

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