Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15015 del 16/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 16/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/06/2017),  n. 15015

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26752/2011 R.G. proposto da:

Storm S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Riccardo Rossi, con

domicilio eletto in Roma, via Ludovisi, n. 35;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria, n. 48/1/11 depositata il 22 marzo 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2017

dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che – in controversia concernente l’impugnazione di avviso con il quale l’Agenzia delle entrate contestava l’omessa indicazione, nei righi RF32 e RF50 delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2002 e 2003, trasmesse per via telematica, dei costi derivanti da operazioni di acquisto di merci provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata (Hong Kong), irrogando le sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 8, comma 3-bis, – la C.T.R. dell’Umbria, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello della contribuente Storm S.r.l., ritenendo sussistente la violazione contestata e pienamente legittima l’irrogazione delle sanzioni;

che avverso tale decisione la contribuente propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate, depositando controricorso;

che la società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 381-bis c.p.c., comma 1;

considerato che con il primo motivo di ricorso la Storm S.r.l. deduce violazione dell’art. 110 tuir, comma 11, dal momento che tale norma stabilisce bensì che i suddetti costi vanno indicati nella dichiarazione dei redditi, ma non distingue tra quella telematica e quella cartacea, la quale ultima peraltro – sostiene la ricorrente -deve ritenersi l’originale della dichiarazione medesima;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, per avere la C.T.R. negato alla copia cartacea in possesso della contribuente valore di originale della dichiarazione dei redditi cui far riferimento per verificare se i dati trasmessi per via telematica corrispondano a quelli dichiarati dal contribuente e per avere comunque disconosciuto la buona fede sostanziale di essa ricorrente (trattandosi di costi relativi ad operazioni realmente effettuate e comprovate da documenti doganali) e l’inoffensività della condotta;

che con il terzo motivo la ricorrente deduce infine violazione dewl D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 1, per avere la Commissione regionale escluso la sanabilità della violazione attraverso la presentazione di dichiarazione integrativa, non potendo a ciò ostare – assume – l’intervenuto inizio di attività di controllo;

ritenuto che i primi due motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili, sono infondati;

che in tema questa Corte ha già chiarito, con ferma giurisprudenza cui si intende qui dare continuità, che la modalità di trasmissione per via telematica della dichiarazione fiscale per il tramite di centri di assistenza o professionisti abilitati comporta una presunzione di identità tra i dati risultanti all’esito della trasmissione all’anagrafe tributaria e i dati presenti nel modello cartaceo sottoscritto dal contribuente, perchè la via telematica costituisce una modalità di invio della dichiarazione; ne consegue che, ove sia eccepita una discordanza di dati in sede di gravame avverso la cartella di pagamento, non è l’Amministrazione finanziaria a dover fornire la prova della conformità, ma il contribuente a dover dimostrare la difformità, ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2, trattandosi di deduzione dell’inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata, ed essendo egli onerato, in base all’ordinaria diligenza, di conservare una copia del modulo cartaceo anche oltre il termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 (Cass. 11/12/2013, n. 27712; Cass. 30/8/2013, n. 20047; Cass. 10/1/2013, n. 385; 27/7/2012, n. 13440);

che, in altre parole, la procedura di presentazione della dichiarazione in via telematica, prevista dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3 comporta che la dichiarazione e la sua presentazione costituiscano, diversamente dal sistema cartaceo (per il quale vi è una dichiarazione distinta dalla prova del suo invio o della sua presentazione all’Ufficio), un unico, complesso atto, che viene ad esistenza giuridica soltanto con l’invio da parte del contribuente, il quale, quindi, non può addurre dati diversi desunti da una propria dichiarazione cartacea (salvo il caso di errore da lui compiuto nel formare ed inviare la dichiarazione, eventualmente emendabile secondo le regole generali), attesa la irrilevanza di quest’ultima, poichè non costituente copia della dichiarazione presentata all’Ufficio, in quanto l’elaborazione telematica attribuisce certezza (supera bile solo con rigorosa prova contraria attinente al sistema informatico di trasmissione dei dati) della conformità del file (contenente la dichiarazione) giunto all’amministrazione a quello inviato dal contribuente. (Cass. n. 385 del 2013);

che è infondato anche il terzo motivo;

che, infatti, l’omessa separata indicazione, nella dichiarazione, delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Stati inseriti nella c.d. black list costituisce violazione della corrispondente prescrizione normativa (prevista sia prima che dopo la commissione di tale violazione, anche se diversamente sanzionata nel tempo) e, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene), dopo la contestazione di una violazione è preclusa ogni possibilità di regolarizzazione, posto che, ove fosse possibile porre rimedio alla mancata separata indicazione dei costi in oggetto (o a qualunque altra irregolarità) anche dopo la contestazione della relativa violazione o l’inizio di attività di verifica e controllo, la correzione stessa si risolverebbe (come rilevato da Corte Cost. n. 392 del 23 luglio 2002) in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni predisposte dal legislatore per l’inosservanza della correlativa prescrizione (v. Cass. nn. 23745 e 15285 del 2015; n. 20081 del 2014; n. 5398 del 2012);

che il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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