Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15015 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 15/07/2020), n.15015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26993-2012 proposto da:

L.S., AUTOROMA SRL, elettivamente domiciliati ROMA, VIA

POMPEO MAGNO 1, presso lo studio dell’avvocato ACAMPORA GIOVANNI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI PIETROPAOLO

CLAUDIO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempere,

elettivamente a ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) ROMA UFFICIO

TERRITORIALE DI ROMA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 224/2312 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 18/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 Consigliere Dott. ARMONE GIOVANNI MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. la società Autoroma s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma n. 224/01/12, depositata il 18 maggio 2012, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stato rigettato l’originario ricorso avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA, relativo all’anno d’imposta 2004;

2. il ricorso è affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in relazione alla omessa pronuncia circa specifici motivi d’appello;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7;

3. i motivi sono infondati;

4. rispetto al primo motivo, va ricordato che anche nel previgente regime dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile nella specie “ratione temporis”, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo quando la sentenza non contenga, anche in relazione a singoli punti, una pur sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione, dalla quale sia possibile desumere – con riferimento alle sentenze rese in sede di appello – che il giudice non ha preso in alcuna considerazione i motivi di gravame;

5. tale vizio non sussiste nella specie, poichè la sentenza impugnata contiene, in relazione a ciascuna ripresa a tassazione operata dall’Ufficio finanziario e ai corrispondenti motivi di gravame, una sintetica, ma chiara indicazione delle ragioni che hanno portato la CTR a ritenere fondato l’accertamento dell’Amministrazione delle ragioni ammissibili e insufficiente la prova contraria addotta dalla contribuente;

6. alla luce di quanto precede, ogni ulteriore sindacato sulla decisione appellata si risolverebbe in una inammissibile sostituzione, da parte di questa S.C., del giudizio espresso dal giudice di merito e a lui riservato;

7. il secondo motivo è infondato, poichè l’esercizio dei poteri istruttori officiosi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, è facoltativo e non obbligatorio, trattandosi comunque di norma eccezionale, la quale preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo (Cass. 22/06/2010, n. 14960 per tutte);

8. qualora poi la ricorrente, con tale motivo, intendesse riferirsi alla facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia, è agevole osservare che tale facoltà non era più concessa alla CTR all’epoca dello svolgimento del processo (iniziato con il deposito dell’atto di appello il 13 luglio 2011 e conclusosi con il deposito della sentenza oggi impugnata, avvenuto il 18 maggio 2012), poichè il citato art. 7, comma 3, che tale facoltà contemplava, era stato all’epoca già abrogato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (v. Cass. 18/12/2015, n. 25464);

9. il ricorso va in conclusione rigettato;

10. le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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