Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15015 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15015 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.
12;

ricorrente

contro
M2RPCNE DCMENICO;

contuaricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Sicilia n. 16/25/07, depositata il 6 marzo 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27 novembre 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udita l’avvocato dello Stato Paola Zerman per i ricorrenti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso Chiedendo il
rinvio a nuovo ruolo e, in subordine, il rigetto del ricorso.
SVOIGMMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato ad un motivo, nei confronti della sentenza della

Data pubblicazione: 02/07/2014

Avviso
accertamento
notificazione
decorso
del
termine
dalla
consegna
del
verbale
di
chiusura

o

Commissione tributaria regionale della Sicilia che, rigettandone
l’appello, ha confermato l’annullamento degli avvisi di recupero
del credito d’imposta, relativo all’anno 2002, per investimenti
in aree svantaggiate ai sensi dell’art. 8 della legge n. 388 del
2000, emesso nei confronti della srl Laros. E ciò in quanto, in
violazione dell’art. 12, coma 7, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l’atto impositivo era stato notificato solo otto giorni dopo
decorso del termine di sessanta giorni dalla data di consegna del
processo verbale di constatazione.
Secondo il giudice d’appello, infatti, “l’Erario non può
procedere se non scaduto il termine di giorni sessanta, entro i
quali il contribuente ha facoltà di dedurre in merito al processo
notificatogli. L’atto impositivo notificato in violazione del
lungi dall’essere affetto da nullità, ed in tal senso
va corretta la motivazione della sentenza appellata, è
illegittimo sotto il profilo di un’improcedibilità che non
inibisce il preteso creditore all’avvio, ove ammissibile ed ove
in terminis, di una nuova procedura impositiva nel rispetto degli
oneri di cui allo statuto del contribuente”.
Il contribuente resiste con controricorso.
NOCIVI DELTA

=rame

Con l’unico motivo del ricorso, denunciando violazione
dell’art. 12, coma 7, della legge n. 212 del 2000, e dei
principi in materia di nullità degli atti impositivi,
l’amministrazione ricorrente assume che la norma avrebbe un
carattere meramente programmatico, e censura perciò la sentenza
impugnata per aver ritenuto illegittimo l’avviso, facendo
discendere dal mancato rispetto di quel termine, in difetto di
espressa sanzione, un effetto non proporzionato alla garanzia Che
il legislatore aveva inteso assicurare.
Il motivo è infondato.
Le sezioni unite di questa Corte hanno infatti Chiarito
come “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a
verifiche fiscali, l’art. 12, coma 7, della legge 27 luglio
2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che
l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per
l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal

2

la conclusione delle operazioni di verifica, e quindi prima del

rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato
un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati
all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di
chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che
ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità
dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poiché detto termine è
posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio
procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei
buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al
migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il
vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione
nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato
l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto
requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui
ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale
emissione, deve essere provata dall’ufficio” (Cass. sez. un. 29
luglio 2013, n. 18184; Cass. n. 1264 del 2014).
Con riguardo, poi, alla questione di legittimità
costituzionale del termine di 60 giorni per l’emanazione
dell’avviso di accertamento previsto dall’art. 37 bis, coma 4,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (questione sollevata da
questa sezione con l’ord. n. 24739 del 2013), cui il Procuratore
generale ha fatto cenno, non sembra possa assumere rilievo nella
specie, considerato che essa è tutta interna agli istituti
apprestati in funzione di contrasto all’abuso del diritto,
estranei al tema oggetto del presente giudizio (“… la fattispecie
antielusiva di cui all’art. 37 bis d.p.r. n. 600 del 1973 si
presenta, perciò, inevitabilmente, come speciale rispetto a
quella più generale del cosiddetto abuso del diritto (Cass. sez.
trib. n. 12042 del 2009). Come si vede, difatti, in entranti casi
il fondamento della ripresa è costituito da un vantaggio fiscale
che, per mancanza di causa economica, diventa indebito. Tuttavia,
irrazionalmente, soltanto per la ripresa antelusiva a’ sensi
dell’art. 37 bis cit. è legge che le forme del preventivo
contraddittorio debbano essere seguite sub poena nullitatis
Il ricorso deve essere perciò rigettato, parzialmente
correggendo, ai sensi dell’art. 384, quarto coma, cod. proc.

3

principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e

aISEITMEDAREGISTRAMNE
Al SENSI DEL D.P.R. 261411986
N. 1 3 1 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
civ., la motivazione della sentenza impugnata, alla luce del
principio del giudice della nomofilachia sopra enunciato.
Le spese del presente giudizio vanno compensate fra le
parti, considerato che l’orientamento giurisprudenziale di
riferimento ha preso corpo dopo la promozione del giudizio
stesso.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2013
Il consigliere estensore

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

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