Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15014 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/07/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 21/07/2016), n.15014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12271/2013 proposto da:

NETTUNIA SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, comandante G.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA RIMINI 14, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA

CARUSO, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO SORBELLO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore e per esso Avv. S.V.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo

studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO MAZZU’ giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 19/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato SABINA CICCOTTI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Nettunia Srl propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Messina, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona, che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti delle ferrovie dello Stato S.p.A. (oggi Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) per inesistenza del relativo credito.

2. La Corte, ritenuto che la società appellante proponesse una diversa ricostruzione della vicenda processuale, chiedendo una sostanziale rivalutazione degli elementi probatori, ha condiviso le valutazioni del giudice di primo grado sia con riferimento all’inesistenza del credito portato dalle fatture, sia facendo riferimento all’assenza dei documenti di ordine attestanti lo svolgimento del servizio antincendio, sia, infine, per la non obbligatorietà di tale servizio per quanto risultava dalle ordinanze della Capitaneria di porto.

3. Il ricorso per cassazione è affidato a 4 motivi; resiste con controricorso Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., che deposita memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso eccepisce violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per omesso esame delle lettere prodotte dalla difesa.

2. Con un secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., laddove ha ritenuto che l’onere di produrre i documenti di “ordine buoni” spettasse alla odierna ricorrente.

3. Con un terzo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per mancata statuizione su un motivo di appello relativo all’interpretazione dell’ordinanza numero 65 del 1995 della Capitaneria di porto di Messina. Inoltre, la Corte avrebbe omesso di esaminare anche la fattura emessa dalla Nettunia per il servizio espletato in favore della ditta SGM. 4. Con un quarto ed ultimo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per aver omesso di esaminare la dichiarazione testimoniale resa dal signor B.V..

5. Il ricorso è inammissibile per un triplice ordine di motivi. Occorre premettere che “E’ inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte” (Sez. 2, Sentenza n. 17049 del 20/08/2015, Rv. 636133). Ciò premesso, il primo motivo di inammissibilità del ricorso risiede proprio nel non aver riportato, nemmeno per estratto, i motivi di appello di cui si lamenta l’omessa considerazione; non è certo sufficiente la generica e meramente assertiva affermazione che la Corte non si sarebbe pronunciata, “..nonostante l’esplicita censura mossa sul punto dalla società appellante..”.

6. In secondo luogo, i motivi sono rubricati come violazione di legge, ma si tratta in realtà di una inammissibile richiesta di rivalutazione nel merito delle prove; il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Sez. 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012, Rv. 622001).

7. La ricorrente, peraltro, non considera che il ricorso per cassazione è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale “tempus regit actum”. Poichè la sentenza di appello è stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, (vale a dire dopo l’11 settembre 2012), trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell’art. 54, comma 1, lett. b), del suddetto D.L. (cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893).

8. Quanto, infine, alle violazioni di legge indicate nella rubrica dei motivi, esse non sono sufficientemente illustrate nel corpo argomentativo del ricorso e sono pertanto inammissibili, in quanto del tutto generiche ed invocate, a quanto sembra, al solo fine di superare le limitazioni introdotte dalle modifiche del 2012 sul vizio di motivazione deducibile in cassazione.

9. Consegue a quanto esposto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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