Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15014 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15014 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 11622-2013 proposto da:
CARONE ALFONSO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA MANZI, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– ricorrente contro

2015
2012

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PAVIA;
– intimati Nonché da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Data pubblicazione: 17/07/2015

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– con troricorrente incidentale contro

F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA MANZI, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PAVIA;

intimato

avverso la sentenza n. 141/2012 della COMM.TRIB.REG.
«iLbOa. Le,” SA R bolL
eInnIn1157 depositata il 05/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/05/2015 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato MANZI che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso principale;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentalemA
oh›. 1
igetto F.Corso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per
raccoglimento del ricorso principale,

rigetto

CARONE ALFONSO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

..

,t_….,
‘v)
Torso incidentale.

t

RITENUTO IN FATTO
1. Con avviso di accertamento del dicembre 2009 per l’anno 2004 l’Agenr
ha delle entrate recuperava a tassazione nei confronti di Alfonso Carone somme varie per imposte dirette e imposizione sul valore aggiunto e
contestualmente applicava sanzioni amministrative per operazioni ritenute inesistenti. Rilevava che il controllo incrociato sul fornitore e fatturante Flaminio Vasile aveva fatto emergere che costui era un evasore

versamento d’imposta. Osservava che le fatture messe dal Vasile recavano la generica indicazione “per lavori eseguiti presso i vostri cantieri
compreso materiale di consumo” e la sospetta dicitura “pagamento rimessa diretta”, il che lasciava intendere che si trattasse di pagamenti
fatti in danaro contante ancorché d’importo superiore a 12.500 euro. Nel
contempo l’Agenzia delle entrare informava il p.m. dell’eventuale commissione del reato p. e p. dall’art. 2 d.lgs. 74/2000.
2. Con atto notificato il 16 giugno 2010, il Carone impugnava l’atto impositivo sostenendo la veridicità delle operazioni fatturate perché inerenti a lavori edili appaltati al Vasile con contratto del 12 gennaio 2004 e
autorizzati dal Comune di Bornasco il 30 settembre 2004. Aggiungeva
che l’effettiva esecuzione delle opere era riscontrata dalla denuncia dei
conglomerati cementizi a struttura metallica, dalle dichiarazioni rilasciate
dal direttore dei lavori (geom. Matti), dai documenti di trasporto dei materiali edilizi rilasciati dalla ditta Maldarelli alla ditta Vasile, dalla nota di
contestazione della direzione dei lavori circa le difformità e riscontrate in
taluni lavori, dalle dichiarazioni autografe rese da persone informate circa i lavori eseguiti nel cantiere in questione dal Vasile e dalle sue maestranze. Inoltre il contribuente adduceva a ulteriore discarico l’intervenuta archiviazione del procedimento penale a suo carico / atteso che le indagini preliminari avevano consentito di accertare “la pressoché costante
frequenza del cantiere da parte del Vasiie”.
3. La commissione provinciale di Pavia rigettava il ricorso introduttivo
avendo riscontrato “l’estrema frammentarietà” della documentazione
versata in atti dal contribuente. Rilevava che le fattura controverse non
contenevano alcuna indicazione che le potesse collegare con certezza a
lavori eseguiti dal Vasile nel cantiere di Bornasco mentre i presunti pagamenti delle fatture erano asseritamert avvenuti per contanti ma in
violazione dei limiti di legge. Osservava che, dunque, il Carone non ave-

1
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\

totale non avendo mai presentato dichiarazioni fiscali né effettuato alcun

va adottato quelle minime misure prudenziali necessarie per scongiurare
il coinvolgimento in una frode fiscale.
4. Per la riforma di tale decisione il contribuente ha proposto appello lamentando che il primo giudice abbia censurato la frammentarietà della
documentazione a discarico (invece completa e idonea a collegare la fatture al contratto d’appalto col Vasile) e completamente trascurato il dato
dell’archiviazione delle indagini penali.

te era estranea all’oggetto del contendere (riguardante solo la registrazione e l’utilizzo di elementi passivi fittizi) e che il riferimento alle misure
minime di prudenza finiva con l’addebitare al Carone gli illeciti evasivi
commessi dal Vasile (in violazione dei principi dell’affidamento e della
certezza del diritto). Il fisco, nel resistere al gravame, ha riproposto
l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo già avanzata in primo grado.
5. La commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato il
gravame. Preliminarmente ha disatteso l’eccezione preliminare di tardività della notifica del ricorso introduttivo che, secondo il fisco, è avvenuta solo dopo la scadenza del termine per impugnare prolungatosi, per
effetto d’istanza di accertamento per adesione, ma definitivamente spirato il 13 maggio 2010; il giudice d’appello ha osservato che in atti non
v’era prova certa della data di notificazione dell’atto impositivo.
Nel merito, premesso che i motivi di appello del contribuente costituivano mera clonazione delle censure mosse in primo grado e adeguatamente esaminate dalla commissione provinciale, il giudice d’appello ha
escluso ogni rilevanza nel processo tributario al decreto di archiviazione
invocato dall’appellante.
6. Per la cassazione di tale decisione, il Carone propone ricorso del 26
aprile 2013, affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con
controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi. Il contribuente
replica con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con i primi tre motivi di ricorso principale il Carone denuncia errori di
giustificazione della decisione di merito sul fatto, laddove la sentenza
d’appello laconicamente rinvia al contenuto della decisione di primo grado senza esaminare nel dettaglio le ragioni di gravame (motivo 1), le
risultanze delle indagini preliminari conclusesi con l’archiviazione (motivo 2) e la congruità dei dati probatori offerti a riscontro del collegamen2
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Ha aggiunto che il riferimento alla normativa sull’uso del denaro contan-

to esistente tra le fatture contestate, il contratto d’appalto col Vasile e
l’effettiva esecuzione delle opere (motivo 3).
Con il quarto motivo, infine, il Carone censura la sentenza d’appello lad.milutt_
t
dove, in violazione dell’art. 10 dello Statuto/del contribuente e incorrendo anche in vizio di motivazione, pare rilevare un nesso di causalità tra
un non ben definito comportamento del contribuente e la condotta fiscalmente evasiva del Vasile.

procedendo in cui sarebbe incorso il giudice d’appello / laddove nega la

tardività del ricorso introduttivo della contribuente. Rileva che la questione, sottoposta all’attenzione del giudice di primo grado all’atto della
costituzione in giudizio, è stata riproposta in appello ed è stata documentata nel giudizio di merito mediante formale esibizione in giudizio di
copia dell’avviso di ricevimento dell’atto impositivo, che certifica l’avvenuta notificazione della stesso sin dal 14 dicembre 2009 (motivo 1).
Peraltro, ove mai detto documento non risultasse materialmente reperibile nell’incarto processuale, sarebbe stato compito specifico del giudice
d’appello disporne il nuovo deposito ex artt.7-21-53 proc. trib. e 115
c.p.c. (motivi 2-3).
3. Il primo motivo di ricorso incidentale è pregiudiziale, investendo una
exceptio litis ingressum impediens, ed è fondato.

La sentenza di primo grado parla di “avviso di accertamento del 14 dicembre 2009” (v. fasc. ricorrente), le controdeduzioni del fisco in primo
grado affermano che “in data 14 dicembre 2009 l’Ufficio ha notificato
l’avviso di accertamento”, accennano alla procedura dell’accertamento
per adesione (pag. 3) ed eccepiscono la tardività del ricorso introduttivo
sulla base di documento “già allegato in atti” (v. fasc. controricorso contribuente). La difesa erariale produce in cassazione “accesso al sistema
informatico delle commissioni tributarie” dal quale risulta la produzione
dinanzi alla commissione provinciale, in data 16 settembre 2009, delle
controdeduzioni del fisco e dell’avviso di ricevimento dell’atto impositivo.
Nell’incarto processuale del giudizio di merito è presente la cartolina di
ricezione in data 14 dicembre 2009 della raccomandata postale relativa
all’avviso di accertamento R2L01AAC00201 (v. fotocopia trasmessa dalla
CTR). Ne deriva che palese è l’error in procedendo commesso dal giudice d’appello nel non essersi avveduto della documentata e palese tardività del ricorso introduttivo del contribuente.
L’inammissibilità del ricorso introduttivo é, del resto, rilevabile d’ufficio in
ogni stato e grado del giudizio (Sez. 5, Sentenza n. 7410 del
3
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2. Con il ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate denuncia gli errores in

x

31/03/2011, Rv. 617465). Nella specie/ la relativa eccezione, sollevata
per la prima volta innanzi alla commissione provinciale, è stata ritualmente riproposta dinanzi al giudice d’appello (v. sentenza) e ora anche
dinanzi al giudice di legittimità e il suo esame implica un accertamento
che è d’immediata percezione.
4. E’, infatti, palese la tardività della notifica del ricorso introduttivo che
è avvenuta solo dopo la scadenza del termine per impugnare prolungatosi “ex lege” per effetto d’istanza di accertamento per adesione (art. 6,
comma 3, digs. n. 218 del 1997), ma definitivamente spirato il 13
maggio 2010. Pertanto, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti
in punto di fatto, la sentenza d’appello deve essere cassata senza rinvio
perché il giudizio non poteva essere iniziato il 16 giugno 2010 essendo
da tempo irrimediabilmente spirato il termine per la proposizione del ricorso introduttivo (art. 21 proc. trib.).
L’accoglimento della exceptio !kis ingressum impediens rende logicamente e giuridicamente inammissibile anche il ricorso principale della
parte contribuente, iniziale ricorrente.
5. L’evolversi della vertenza nei gradi merito costituisce giustificato motivo per la compensazione delle relative spese; mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Quanto all’obbligo legale del versamento di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato a carico del ricorrente principale soccombente (L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17; D.P.R. n. 115 del 2002,
art. 13, commi 1-bis e 1-quater), si osserva che esso opera per tutti i
procedimenti d’impugnazione iniziati dopo il 30 gennaio 2013 (Sez. U,
Sentenza n. 3774 del 18/02/2014, Rv. 629556; conf. implicitamente
Sez. U, n. 22553 del 2014, in motiv.) e non è neppure collegato alla
condanna alle spese (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10306 del 13/05/2014,
Rv. 630896).

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, cassa senza rinvio la sentenza d’appello e, per l’effetto, dichiara inammissibili il ricorso
principale e il ricorso introduttivo del contribuente, che condanna alle
spese dei giudizio di legittimità liquidate in C 7290 per compensi oltre
alltspese prenotate a debito; dichiara integralmente compensate tra le
parti le spese dei gradi di merito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002,
art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte di Alfonso Carone, dell’ulteriore importo a titolo di

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..

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2015.

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