Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15014 del 16/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 16/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/06/2017),  n. 15014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16990/2011 R.G. proposto da:

Sarinox Metalli S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Prof.

Maurizio Leo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via

Avezzana, n. 45;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia-Romagna, n. 150/12/10 depositata il 22 dicembre 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2017

dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Pronunciando in controversia relativa all’impugnazione (accolta in primo grado, con sentenza interamente confermata in appello) di avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva proceduto, nei confronti della Sarinox Metalli S.p.A., alla rettifica dell’imponibile, ai fini Iva per l’anno d’imposta 1998, escludendo la detraibilità di alcuni costi ritenuti non inerenti – questa Corte, con ordinanza n. 1049 del 21/01/2010, cassava con rinvio la sentenza impugnata ritenendo fondata l’unica censura proposta con la quale l’Ufficio aveva denunciato omessa motivazione “sulla circostanza – dedotta con l’appello – che alcuni costi derivanti dall’affidamento, da parte della Sarinox, dello svolgimento di determinate attività a Finox, dietro retribuzione, fossero stati detratti prima sotto forma di pagamento forfettario, in esecuzione del contratto stipulato a tal fine tra le due società e poi anche come pagamento delle singole attività svolte da Finox”.

Decidendo quindi in sede di rinvio la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate “limitatamente ai costi relativi alle attività svolte di consulenze nell’area di ricerca di mercato; ricerche nel settore dell’applicazione degli acciai; consulenze tecniche per l’avviamento di nuove linee produttive, l’ottimizzazione di quelle esistenti, nonchè consulenze tecnico commerciali presso i principali clienti della Sarinox, prestazioni relative all’area commerciale, consulenze nell’area contabile-amministrativa”.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente, sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la Sarinox Metalli S.p.A. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata pronunciato su un punto (i rilievi relativi alle “consulenze nell’area contabile-amministrativa”) in relazione al quale l’Ufficio non aveva proposto ricorso per cassazione e per essere stata quindi la sentenza di rinvio adottata in difetto di domanda, con ciò incorrendo in vizio di ultrapetizione e di violazione del giudicato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamenta che la sentenza impugnata non spiega perchè, ai fini in esame, debba ritenersi precluso il diritto della contribuente di rivolgersi a terzi per consulenze che una società del gruppo avrebbe in astratto potuto effettuare. Rileva inoltre che la C.T.R. ha erroneamente ritenuto, senza fornire alcuna giustificazione al riguardo, che i servizi forniti da Finox fossero della stessa natura di quelli per cui la ricorrente si era rivolta a terzi, trascurando a tal fine gli elementi di segno contrario che – assume – potevano desumersi dallo stesso contratto stipulato tra Sarinox e Finox e comunque omettendo di compiere una comparazione, puntuale e motivata, servizio per servizio.

3. E’ fondato il primo motivo di ricorso.

La censura dedotta con il ricorso per cassazione sul quale si è pronunciata l’ordinanza di rinvio (Cass. 21/10/2010, n. 1049) -prodotto in atti con pieno rispetto dell’onere di autosufficienza – si riferiva solo ad alcuni costi, relativi a servizi specificamente individuati, secondo l’Ufficio duplicati perchè affidati sia a Finox (dietro pagamento annuale forfettario) sia a terzi (singolarmente fatturati), tra i quali non figuravano anche le c.d. “consulenze nell’area contabile-amministrativa”.

Non è dunque anche a questi riferibile la pronuncia di questa Corte che ha cassato con rinvio, per vizio di motivazione, la sentenza d’appello, pienamente favorevole alla contribuente, (solo) “nella parte in cui esclude la duplicazione dei costi suddetti” discendendone che deve invece ritenersi formato giudicato interno sulla sentenza di merito che aveva escluso la duplicazione di altre voci, tra cui quelle per “consulenze nell’area contabile-amministrativa”.

4. E’ invece inammissibile e, comunque, infondato il secondo motivo di ricorso.

Il primo profilo di doglianza (mancata giustificazione della indetraibilità dei costi per consulenze esterne che una società del gruppo avrebbe in astratto potuto effettuare) impinge evidentemente nella ricognizione non del fatto ma della regola di diritto in concreto applicata, come noto sottratta alla censura di vizio motivazionale.

E’ noto infatti che non può configurarsi vizio di motivazione in relazione a questioni di mero diritto. Ciò in quanto il giudice di legittimità è investito, a norma dell’art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che, se chiamato a valutare la conformità a diritto della decisione impugnata, la sua valutazione ben può prescindere dalla motivazione che, in punto di diritto, sia contenuta nella sentenza impugnata, restando del tutto irrilevante anche l’eventuale mancanza di questa, quando il giudice del merito sia, comunque, pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame (Cass. 17/11/1999, n. 12753).

Nel caso di specie quest’ultima verifica è peraltro estranea all’oggetto del giudizio demandato a questa Corte, non avendo sul punto la ricorrente svolto alcuna specifica censura di violazione di legge.

Nella restante parte, poi, con riferimento cioè alla ricostruzione del fatto, la sentenza impugnata offre motivazione adeguata dell’espresso convincimento circa l’identità, per “natura e specie”, delle prestazioni rese da terzi (oggetto delle fatture che l’Ufficio ha ritenuto illegittimamente contabilizzare da parte della Sarinox) con quelle “già previste nel contratto con la Finox”, dando con ciò mostra in particolare di aver esaminato proprio tale contratto, del cui omesso o inadeguato esame infondatamente dunque si duole la ricorrente con il motivo in esame.

Appare chiaro pertanto che, con tale censura, viene in realtà prospettata (e richiesta) una mera diversa valutazione del materiale istruttorio rispetto a quella espressa dal giudice a quo.

In proposito, è appena il caso di osservare che, secondo la univoca giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che, diversamente opinando il motivo di ricorso in esame si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (v. tra le tante Cass. 29/07/2011, n. 16655; Cass. 25/05/2006, n. 12446; Cass. 20/04/2006, n. 9233; Cass. 27/04/2004, n. 8718).

5. In accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, limitatamente alla parte nella quale pronuncia su tema di lite (l’esclusione, ritenuta illegittima dai giudici di merito, tra i costi detraibili di quelli relativi a “consulenze nell’area contabile-amministrativa”) precluso dal giudicato interno formatosi.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nei termini di cui al dispositivo.

Avuto riguardo alle peculiarità della vicenda processuale e al solo parziale accoglimento del ricorso, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito, dichiara la illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato limitatamente al recupero a tassazione, ai fini Iva, per l’anno in questione, dei costi relativi alle “consulenze nell’area contabile-amministrativa”. Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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