Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15014 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 15/07/2020), n.15014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18684-2012 proposto

EUROHOLDING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LABICANA 92,

presso lo studio dell’avvocato TESTA GIANFRANCO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 103/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 30/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. ARMONE GIOVANNI MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. la società Euroholding s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 103/49/11, depositata il 30 giugno 2011, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha determinato la somma dovuta dalla società per Ires, Irap e IVA per l’anno 2004;

2. il ricorso è affidato a tre motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. cod. proc civ. e dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4 del D.Lgs. n. 546 del 1992;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 330,291 e 112 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17;

3. con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 1, e del D.Lgs. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7;

4. il secondo motivo è fondato e ha carattere assorbente;

5. è incontestato che l’appello dell’Agenzia sia stato notificato in via Belfiore 9, Milano, domicilio eletto dalla società presso il difensore del giudizio di primo grado, e che l’avviso di ricevimento della raccomandata a mezzo posta, con cui la notifica dell’atto di appello era avvenuta, sia stato restituito all’appellante con l’indicazione che il destinatario si era trasferito;

6. la ricorrente sostiene che detto domicilio era mutato e che era dunque onere dell’appellante effettuare le ricerche necessarie al rinvenimento del nuovo domicilio, non trovando applicazione al caso del mutamento del domicilio del difensore la previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3, secondo cui le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione;

7. tale impostazione è corretta, poichè, per giurisprudenza costante, l’onere di comunicare la variazione del domicilio è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l’elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio di qualsiasi difensore, citato D.Lgs., ex art. 12, ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo, con la conseguenza che in tal caso il difensore domiciliatario non ha a sua volta l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (Cass. 30/11/2017, n. 28712, Cass. 27/06/2016, n. 13238, Cass. 29/05/2013, n. 13366);

8. nel giudizio d’appello l’odierna ricorrente è rimasta contumace, la CTR non ha nè ordinato la rinnovazione della notifica, nè in alcun modo motivato sul punto;

9. l’Agenzia delle entrate, in sede di controricorso, non ha allegato di aver effettuato alcuna ricerca, limitandosi a insistere per la validità della notifica, sulla base però di una interpretazione dell’art. 17 citato che è stata sopra confutata;

10. le Sezioni Unite di questa S.C. hanno di recente fissato i seguenti principi in materia di notificazioni, affermando: “l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimala (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c.” (Cass., Sez. Un., 20/07/2016, n. 14916 e vedi le successive conformi Cass. 27/01/2017, n. 2174, Cass. 16/02/2018, n. 3816, Cass. 07/06/2018, n. 14840);

11. alla luce di tali principi, la notifica eseguita presso il domiciliatario trasferito deve dirsi affetta da nullità e non da inesistenza, poichè il procedimento notificatorio si è compiuto, anche se con attestazione del trasferimento del destinatario;

12. pertanto, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio al giudice di secondo grado affinchè ripristini l’integrità del contraddittorio (Cass. 10/07/2018, n. 18104) e regoli le spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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