Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15014 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. I, 07/07/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 07/07/2011), n.15014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.I. (c.f. (OMISSIS)), S.S. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 61, presso l’avvocato MARANO FLORANGELA, rappresentate e

difese dall’avvocato MANDARA ALFONSO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.G. FU G., S.R., SC.

G. FU S., M.M., S.A. FU

G., S.M.R., S.A. FU S.,

M.R., M.A., M.P., COMUNE DI ERCOLANO;

– intimati –

sul ricorso 26820-2005 proposto da:

COMUNE DI ERCOLANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FOGLIANO 35, presso l’avvocato PIERETTI

ALFREDO, rappresentato e difeso dagli avvocati SORIA SERGIO,

SCOGNAMIGLIO ANDREA, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.I. fu M., S.S. fu M., M.

M.R. fu S.O. (C.F. (OMISSIS)), in

proprio e nella qualità di procuratore speciale del fratello, M.

P. (c.f. (OMISSIS)), S.A. fu G.

(C.F. (OMISSIS)), SC.GA. fu G. (C.F.

(OMISSIS)), S.R. fu G. (C.F.

(OMISSIS)), M.A. fu S. (C.F.

(OMISSIS)), S.A. fu S., elettivamente

domiciliate in ROMA, PIAZZALE CLODIO 61, presso l’avvocato MARANO

FLORANGELA, rappresentate e difese dall’avvocato MANDARA ALFONSO,

giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale e

procura speciale per Notaio dott. VINCENZO GONNELLA di FIRENZE –

Rep.n. 33.244 del 28.11.2005;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2619/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

SERGIO SORIA che ha chiesto il rigetto del ricorso principale; o (in

caso di accoglimento del ricorso principale) l’accoglimento

dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 12.04.1991, S.O., Sc. G. fu G., S.R., S.A. fu G., S.M.R., S.A. fu S., Sc.Ga. fu S., S.I. e S. S., premesso di essere proprietari del terreno, sito in Ercolano, esteso mq 1.152 (in catasto riportato al F.3, p.lla 104), che il Comune di Ercolano, al fine di realizzare le fognature della località (OMISSIS), aveva assoggettato, con decreto sindacale del 28.07.1987, a procedimento di occupazione d’urgenza per un triennio e che era stato poi occupato il 7.10.1987 ed utilizzato per maggiore superficie e premesso altresì che la costruzione di detta conduttura era stata ultimata senza che fosse stato adottato il decreto definitivo di espropriazione, adivano il Tribunale di Napoli chiedendo la condanna del citato Comune al pagamento dell’indennità di occupazione legittima relativamente alla superficie occupata di mq 1152, ai risarcimento dei danni subiti a causa della avvenuta illegittima apprensione della medesima superficie, al rilascio della ulteriore porzione illegittimamente occupata, oltre al risarcimento del danno ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Ercolano deduceva che il suolo era stato solo temporaneamente occupato per la realizzazione della fognatura e che era stato poi restituito. Nel corso del giudizio si costituivano M.A., M.M., M.R. e M.P., eredi di S.O..

Con sentenza n. 895 del 19.01.2001, l’adito Tribunale, ritenuta, anche all’esito dell’espletata CTU, l’irreversibile trasformazione del suolo, d’indole in fatto edificabile, condannava l’ente al risarcimento dei danni derivati agli istanti per l’attuata occupazione acquisitiva del loro terreno, liquidandoli sulla base del valore venale del bene, in complessive L. 207.400.000, di cui L. 145.354.000 quale controvalore del suolo appreso e L. 30.760.000 a titolo di indennità di occupazione legittima , oltre interessi legali e spese processuali.

Con sentenza del 18.06- 31.08.2004, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento per quanto di ragione del gravame principale del Comune e di quello incidentale delle controparti, condannava il primo sia a pagare a costoro la somma di Euro 46.298,85, quale risarcimento del danno da perdita della proprietà del suolo e da occupazione illegittima, con interessi legali dalla domanda sul capitale di Euro 30.989,87, e sia a pagare, a titolo di indennità di occupazione legittima, la somma di Euro 4.462,18, con interessi legali dal 6.10.1990, compensando per un terzo le spese dei due gradi di merito e ponendo la residua parte a carico dell’ente locale. Condannava, infine, gli appellati a restituire al Comune di Ercolano la differenza tra l’importo di Euro 175.299, 20, già a loro pagato dall’ente, e la minore somma complessivamente dovuta dal medesimo Comune in forza della sua sentenza, con interessi sull’importo differenziale decorrenti dalla data dell’avvenuto pagamento. La Corte territoriale osservava e riteneva:

– che in primo luogo doveva essere accolto il motivo dell’appello incidentale inerente alla qualificazione della fattispecie come di occupazione usurpativa invece che acquisitiva, posto che:

a) la domanda di risarcimento del danno sul presupposto dell’intervenuta trasformazione del suolo in assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità e, quindi, sul presupposto della sussistenza di un’ipotesi di occupazione cd. usurpativa, era stata dagli attori proposta in primo grado non solo nella comparsa conclusionale, ma già all’udienza del 7.10.1999, ove il difensore del Comune si era limitato ad eccepirne l’infondatezza difendendosi nel merito, sicchè tale domanda di ristoro del danno pieno (ribadita in sede di precisazione delle conclusioni) era ammissibile per intervenuta accettazione del contraddittorio;

b) che il terreno era stato occupato dal Comune ed utilizzato non solo per interrarvi la prevista conduttura fognaria ma anche per realizzarvi l’allargamento dell’adiacente strada pubblica, nonostante la mancata declaratoria di pubblica utilità di tale opera viaria, di tal che l’area non era stata mai restituita ed anzi era stata irreversibilmente trasformata in sede stradale, così (e non già per effetto dell’esecuzione dell’opera fognaria dichiarata, invece, di pubblica utilità) determinandosi l’occupazione usurpativa dedotta dagli attori, illecito permanente per il quale quest’ultimi avevano diritto al chiesto ristoro integrale del danno ex art. 2043 c.c., ai fini della cui liquidazione era inapplicabile il criterio riduttivo di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, al quale, invece, il primo giudice si era riferito che, dunque, per la determinazione dell’entità del risarcimento occorreva soltanto accertare il valore di mercato del terreno acquisito, valutazione su cui peraltro influiva il regime legale del suolo, nel senso che non poteva essere ancorata al mero criterio dell’edificabilità di fatto che dal certificato urbanistico in atti il terreno in questione ricadeva alla stregua del PRG approvato il 14.04.1975, in zona agricola e alla stregua del Piano Territoriale Paesistico in zona PIR (Protezione integrale con restauro paesistico e ambientale), e, dunque, era assolutamente inedificabile, ragione per cui non potevano essere considerate sue potenzialità edificatorie e, quindi, non poteva, essere confermato il valore unitario di L. 178.000 al mq, stimato dal CTU nel pregresso grado e recepito nell’impugnata sentenza, presupponendo l’edificabilità in fatto dell’area che il risarcimento doveva essere liquidato in riferimento all’epoca dell’introduzione del presente giudizio, momento in cui gli attori avevano optato per l’effetto abdicativo, sicchè era insorto il loro diritto al risarcimento da perdita della proprietà del bene che non potevano assumere rilievo le proroghe legali del periodo di occupazione d’urgenza, disposte dalla L. n. 534 del 1987 e L. n. 158 del 1991, essendo intervenute dopo la scadenza del triennio di occupazione legittima, quando ormai era venuta meno la dichiarazione implicita di pubblica utilità dell’opera, di cui alla L. n. 1 del 1978, art. 1, che coperta dal giudicato interno era la ricorrenza di un periodo di occupazione legittima, nonostante l’originaria illiceità dell’occupazione per non essere stata la dichiarazione di PU corredata dalla fissazione dei termini iniziale e finale dell’espropriazione che considerate le tabelle dei valori agricoli medi (da utilizzare come parametro di riferimento) e considerata l’appetibilità del cespite per la sua ubicazione e le altre caratteristiche evidenziate dal CTU, il suo più probabile valore di mercato secondo l’effettiva destinazione, poteva essere fissato all’aprile del 1991, in L. 50.000 al mq per un totale di Euro 29.747,91, attualizzato ad Euro 44.443,37;

c) che andavano liquidate l’indennità di occupazione legittima per il periodo 7.10.1987-6.10.1990, maggiorata degli interessi legali, e l’indennità di occupazione illegittima (Euro 1.855,48), rivalutata all’attualità, per il successivo periodo intercorso tra il 7.10.1990 ed il 12.04.1991, data di avvio del presente giudizio, entrambe rapportate al tasso dell’interesse legale vigente nel periodo di riferimento Contro questa sentenza I. e S.S. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 7.10.2005 al Comune di Ercolano, che ha resistito con controricorso notificato il 27.10.2005, e proposto ricorso incidentale condizionato, come anche ribadito all’odierna udienza, all’accoglimento del ricorso principale, fondato su un unico motivo, resistito dalle prime con controricorso notificato il 6.12.2005.

I ricorsi principale ed incidentale sono stati notificati, rispettivamente il 7.10.2005 ed il 26.10.2005, anche a Sc. G. fu G., S.R., S.A. fu G., S.M.R., S.A. fu S., Sc.Ga. fu S., M.A., M. M., M.R. e M.P., i quali hanno resistito al ricorso incidentale del Comune con controricorso notificato il 6.12.2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza. I ricorrenti in via principale denunziano:

1. ” Omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alle risultanze peritali, malgoverno delle risultanze processuali.

Violazione ex artt. 111 e 24 Cost. in ordine alla mancata motivazione sulla determinazione del valore del suolo” Censurano la quantificazione del risarcimento, dolendosi che sia stata apoditticamente ed arbitrariamente espressa sulla base di un unico atto di trasferimento immobiliare del 5.04.2001, del tutto inifluente, con riferimento ad imprecisate tabelle e con riduzione della stima attuata con criterio “comprensoriale” dal CTU di primo grado sulla base della vocazione edificatoria del terreno e del raffronto con i prezzi stabiliti in atti di compravendita di terreni in zona nonchè del valore attribuito globalmente dal Comune a suoli espropriati inseriti in comprensorio in cui ricadeva l’area in questione ed utilizzati per l’edilizia residenziale e per le infrastrutture necessarie a consentire la concreta edificabilità del comparto e l’attuazione del PEEP. 2. “Falsa applicazione del D.I. 11 luglio 1992 n. 333 conv. con mod.

in L. 8 agosto 1992, n. 359. Contraddittorietà di motivazione”.

Sostengono che, dato pure che il loro terreno non era stato mai restituito, in quanto definitivamente destinato all’allargamento della preesistente strada per una migliore utilizzazione delle infrastrutture primarie del PEEP Monaco Aiello, il danno andava commisurato al valore venale del fondo secondo le norme di diritto comune ed in base alla caratteristiche del bene al momento della sua trasformazione, oltre interessi e rivalutazione.

3. “Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia prospettata dalla difesa degli appellati: violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè art. 112 c.p.c..” Sostengono che al loro fondo, nonostante la sua natura agricola, andava riconosciuta la potenziale edificabilità di fatto ed in definitiva una vocazione edificatoria anche e soprattutto per la sua inclusione nel piano di zona per l’edilizia economica e popolare. A sostegno del ricorso incidentale condizionato il Comune di Ercolano deduce: “Violazione ed omessa applicazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, art. 55, comma 1 e 2, come novellato dall’art. 1 lett. pp del D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302. Violazione ed omessa applicazione L. 1 agosto 2002, n. 166 art. 4. Violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, comma 3 bis, ed L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65, che ha aggiunto il comma 7 bis cit..

Violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4, ed L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, come modificato dalla L. 26 gennaio 1977, n. 10, art. 14. Violazione e falsa applicazione dei criteri D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, ex artt. 37 e 40. Violazione artt. 112 e 113 c.p.c.. Motivazione carente, insufficiente e contraddittoria, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn 3 e 5”, sostenendo che nella specie si verteva in ipotesi di cd. occupazione acquisitiva e non di cd. occupazione usurpativa, che il risarcimento è stato sovrastimato e, comunque, non spettava a titolo di occupazione illegittima.

I tre motivi del ricorso principale non meritano favorevole apprezzamento, al relativo rigetto segue anche l’assorbimento del ricorso incidentale proposto dal Comune e condizionato a contrario e favorevole apprezzamento delle censure svolte da I. e S. S..

Le ricorrenti si dolgono anche per il profilo motivazionale, essenzialmente del fatto che la liquidazione del risarcimento da occupazione usurpativa del loro terreno non sia stata attuata secondo criteri di effettualità, considerando il valore e le caratteristiche del bene.

Come noto, in ipotesi di occupazione usurpativa il risarcimento del danno deve essere commisurato al valore pieno del terreno perduto e la valutazione dell’area occupata deve essere compiuta in funzione dell’utilizzazione economica di essa secondo la disciplina urbanistica vigente al tempo del compiuto illecito ed in base al criterio dell’edificabilità legale, applicando la dicotomia tra aree edificabili ed aree agricole (cui sono equiparate quelle non classificabili come edificatorie) prevista dal D.L. 333 del 1992, art. 5 bis conv. in L. n. 359 del 1992, con apprezzamento analogo a quello dettato per le ipotesi di espropriazione sia formale che sostanziale (cfr. cass. n. 2207 del 2007, n. 17252 del 2002), quindi, sulla base della classificazione urbanistica, senza che i criteri legali di classificazione dell’area possano essere obliterati per dare la prevalenza a criteri di effettualità e senza tenersi conto della destinazione urbanistica che l’illegittima condotta dell’amministrazione (da cui deriva il carattere usurpativo della conseguente occupazione) abbia impresso al suolo (Cass. n. 13477 del 2006).

Al riguardo va anche ricordato che la sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, con la quale è stata risolta la questione di costituzionalità inerente alle aree edificabili. non ha toccato la necessità di detta distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, posto che il comma 4 del citato art. 5 bis non è stato interessato dalla pronuncia di incostituzionalità (cfr. (cfr. cass. 200719924; 200803022) ed ancora che questa Corte anche di recente ha ribadito (cfr. cass SU 200922753) la conformità alla Carta costituzionale della distinzione dei terreni nelle suddette sole due categorie.

A questi principi, espressamente richiamati, la Corte si è ineccepibilmente attenuta, anche per il profilo motivazionale, giacchè, una volta verificato che il terreno in questione era assolutamente inedificabile in quanto urbanisticamente inserito in zona agricola e soggetto a vincoli paesistici e ambientali, ha liquidato il dovuto ristoro integrale del subito danno, commisurandolo al tempo del compiuto illecito e determinandolo in base al valore di mercato correlato alla sua natura non edificabile, senza considerare potenzialità edificatorie proprie delle aree limitrofe e più in generale attinenti al concetto di edificabilità di fatto, divergente dalla riscontrata previsione degli strumenti urbanistici e dai rilevati vincoli imposti dalla legge, utilizzando a parametri di riferimento i dati tratti col metodo sintetico comparativo, solo genericamente avversati dalle ricorrenti, verificati anche alla luce dei VAM delle tabelle agricole regionali, senza tralasciare di considerare pure l’appetibilità del cespite per la sua ubicazione e le altre caratteristiche evidenziate nella relazione in atti.

Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto con assorbimento di quello incidentale e conseguente condanna in solido delle ricorrenti S. al pagamento in favore del Comune, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

Giusti motivi, essenzialmente desunti dal contenuto del ricorso incidentale e dall’esito del giudizio, consigliano la compensazione integrale delle spese tra il Comune ed i controricorrenti S. e M..

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale, dichiara assorbito l’incidentale e condanna in solido le ricorrenti principali I. e S.S. al pagamento in favore del Comune di Ercolano. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge. Compensa per intero le spese processuali tra il medesimo Comune ed i controricorrenti.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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