Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15014 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15014 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINLSTERO DELL’ECCNCMIA E DELLE FINANZE e ~Iik DELLE ENTRATE

in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso la quale sono
domiciliati in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricor.Danti oontro

~CHE DCMENIOD;

intimato

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Campania n. 10/17/07, depositata il 26 gennaio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27 noveMbre 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udita l’avvocato dello Stato Paola Zerman per i ricorrenti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, Che ha concluso chiedendo il
rinvio a nuovo ruolo e, in subordine, il rigetto del ricorso.

Data pubblicazione: 02/07/2014

Avviso
accertamento
notificazione
decorso
del
termine
dalla
consegna
del
verbale
di
chiusura

L’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e
delle finanze propongono ricorso per cassazione, affidato ad un
motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania che, rigettandone l’appello, ha
confermato l’annullamento degli avvisi di recupero del credito
d’imposta, relativi agli anni 2002, 2003 e 2004, per investimenti
in aree svantaggiate ai sensi dell’art. 8 della legge n. 388 del
2000, emessi nei confronti di Domenico Mbrrone. E ciò in quanto,
n. 212, gli atti impositivi erano stati notificati prima del
decorso del termine di sessanta giorni dalla data di consegna del
processo verbale di constatazione.
Secondo il giudice d’appello, infatti, la sanzione della
nullità dell’atto, infatti, pur se non espressamente comminata
dalla norma, è fatta palese dalla terminologia – “non può essere
emanato” – impiegata dal legislatore.
Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

mem

DIA DECISICNE

Con l’unico motivo del ricorso, denunciando violazione
dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000, l’anninistrazione
ricorrente assume che il termine fissato dal coma 7, pur avendo
il fine di evitare accertamenti frettolosi entro 60 giorni dalla
data di notifica del p.v.c., non toglierebbe all’ufficio la
possibilità di trasgredire tale regola, anche perché l’eventuale
diritto alla difesa del contribuente verrebbe comunque garantito
in un momento successivo; l’accertamento, poi, anche se
notificato entro il predetto termine, potrebbe sempre essere
nodificato o addirittura annullato in autotutela.
Il motivo è infondato. Le sezioni unite di questa Corte
hanno infatti chiarito come “in tema di diritti e garanzie del
contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, coma 7,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel
senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni
per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente
dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato
effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali
destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo

2

in violazione dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000,

verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo
che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità
dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poiché detto termine è
posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio
procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei
principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e
buona fede tra anministrazione e contribuente ed è diretto al
migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il
nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato
l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto
requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui
ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale
emissione, deve essere provata dall’ufficio” (Cass. sez. un. 29
luglio 2013, n. 18184; Cass. n. 1264 del 2014).
Con riguardo, poi, alla questione di legittimità
costituzionale del termine di 60 giorni per l’emanazione
dell’avviso di accertamento previsto dall’art. 37 bis, comma 4,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (questione sollevata da
questa sezione con l’ord. n. 24739 del 2013), cui il Procuratore
generale ha fatto cenno, non sembra possa assumere rilievo nella
specie, considerato che essa è tutta interna agli istituti
apprestati in funzione di contrasto all’abuso del diritto (“… la
fattispecie antielusiva di cui all’art. 37 bis d.p.r. n. 600 del
1973 si presenta, perciò, inevitabilmente, come speciale rispetto
a quella più generale del cosiddetto abuso del diritto (Cass.
sez. trib. n. 12042 del 2009). Come si vede, difatti, in entranti
casi il fondamento della ripresa è costituito da un vantaggio
fiscale che, per mancanza di causa economica, diventa indebito.
Tuttavia, irrazionalmente, soltanto per la ripresa antelusiva a’
sensi dell’art. 37 bis cit. è legge che le forme del preventivo
contraddittorio debbano essere seguite sub poena nullitatis
Il ricorso deve essere perciò rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il
mancato svolgimento di attività difensiva da parte del
contribuente.
La Corte rigetta il ricorso.

3

vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione

agERE DA REGISTRAZIONE
Così deciso in Roma il 27 novembre 2013

Ai SENSI DEL D.P.R. 26i4/19g6
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

Il consigliere estensore

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