Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15013 del 21/07/2016
Cassazione civile sez. III, 21/07/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 21/07/2016), n.15013
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10935/2013 proposto da:
G.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FILIPPO MEDA 181-A, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MELE,
rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO SANASI giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
IMPRESA EDILE STRADALE P.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 115/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 20/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
udito l’Avvocato SERGIO SANASI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità in
subordine per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. G.C. propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce che, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta sulla sede stradale, asseritamente causata dalla cattiva esecuzione dei lavori di scavo e di ripristino eseguiti dalla Impresa Edile Stradale P.L. per la realizzazione della rete fognaria.
2. La Corte d’appello ha ritenuto che andasse valorizzata la deposizione del teste L., che riconduceva il dissesto del manto stradale a diversi lavori, non eseguiti dalla convenuta; inoltre, la Corte riteneva che, oltre alla mancanza del nesso causale, la caduta fosse dovuta alla esclusiva negligenza della danneggiata, che aveva tenuto una condotta imprudente, pur conoscendo la situazione dei luoghi.
3. Propone ricorso per cassazione G.C., allegando un unico motivo.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La G. lamenta “.. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e comunque decisivo per il giudizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quale conseguenza dell’errata valutazione e riferimento agli elementi e circostanze del fatto come emersi in sede istruttoria e come poi posti a sostegno del ragionamento logico giuridico della decisione secondo diritto, oltre che limitare, analizzare e statuire sui soli limitati motivi di gravame senza ripercorrere l’intera vicenda processuale e la istruzione probatoria espletata in prime cure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
2. La ricorrente, come ben emerge dalla rubrica del motivo di ricorso, sopra riportata integralmente, intende ottenere una rivalutazione di merito attraverso il riesame delle prove, quasi che il giudizio di legittimità fosse un terzo grado di merito.
3. In ogni caso, va rilevato che – al di là della mancata prova del nesso causale – la Corte d’appello ha ritenuto, con valutazione di merito non suscettibile di revisione in sede di legittimità e comunque non illogica, che l’esclusiva responsabilità del sinistro sia addebitabile alla stessa G., che ben conosceva lo stato dei luoghi e che non aveva prestato la dovuta attenzione. Contro tale considerazione di merito non è stata svolta una specifica censura, essendo troppo generica e pure poco comprensibile nelle sue ragioni giuridiche quella contenuta al secondo capoverso della pagina 17; la genericità della contestazione relativa alla responsabilità esclusiva della G. rende la censura inammissibile e comporta il rigetto del ricorso, atteso che lo stesso non ha validamente impugnato un aspetto determinante e sufficiente, da solo, ad escludere la responsabilità della Impresa Edile Stradale P.L..
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17:
“Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016